CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 dicembre 1981
Cassazione n. 39611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31.12.1981 avverso la sentenza del 20.09.2021 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che la sentenza in epigrafe, recante condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, è stata emessa in data 20/09/2021 con motivazione contestuale; Rilevato, quindi, che dalla data del previsto deposito della sentenza decorreva il termine di 15 giorni per il deposito del ricorso, viceversa avvenuto solo il 18.10.2021; Ritenuto che, pertanto, il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0