Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:338
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑458/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten)
«Competenza della Corte — Direttiva 92/83/CEE — Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche — Art. 20, primo trattino — Alcole contenuto nel vino da cucina — Esenzione dall’accisa armonizzata»
Massime della sentenza
1.
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni di carattere generale o ipotetico
(Art. 234 CE)
2.
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/83 — Alcoli e bevande alcoliche
(Direttiva del Consiglio 92/83, art. 20, primo trattino)
1.
La Corte non viene indotta a formulare un parere consultivo su una questione ipotetica allorché essa è chiamata a pronunciarsi
su una questione pregiudiziale da parte di un giudice nazionale che deve stabilire, in un procedimento d’appello, il regime
fiscale cui sarebbe sottoposto un prodotto, in forza del diritto comunitario, se esso fosse smerciato sul mercato nazionale,
qualora tale giudice sottoponga alla Corte una questione di interpretazione di una disposizione di tale diritto e ritenga
che una pronuncia pregiudiziale su tale punto sia necessaria al fine di controllare la legittimità di un parere preliminare
in materia.
Sono ininfluenti sulla natura giurisdizionale di un tale procedimento il fatto che l’amministrazione fiscale che ha interposto
appello abbia confermato il suddetto parere preliminare così come il fatto che tale parere non sia stato contestato dalla
parte interessata, allorché il giudice nazionale dispone di una competenza giurisdizionale piena, a prescindere dalle domande
delle parti.
Del resto, quando le decisioni di tale giudice nazionale non possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto
interno, esso, conformemente all’art. 234, terzo comma, CE, è tenuto ad adire la Corte.
In questo caso, solo sottoponendo alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale può essere raggiunto l’obiettivo perseguito
con tale disposizione, che è quello di assicurare la buona applicazione e l’uniforme interpretazione del diritto comunitario
nell’insieme degli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché di evitare che si consolidi nello Stato membro di cui trattasi una giurisprudenza nazionale
in contrasto con le norme di detto diritto.
(v. punti 28‑32)
2.
L’alcole contenuto nel vino da cucina, qualora abbia un titolo alcolometrico acquisito superiore all’1,2% vol., deve essere
classificato nella categoria degli alcol etilici di cui all’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83, relativa all’armonizzazione
delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche. La circostanza che il vino da cucina sia, in quanto tale,
considerato un preparato alimentare è ininfluente su detta valutazione. Infatti, l’art. 20, primo trattino, si applica anche
quando i prodotti rientranti nel campo di applicazione di tale disposizione sono parte di un prodotto riconducibile ad un
altro capitolo della nomenclatura combinata.
(v. punti 37‑38, 40 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
12 giugno 2008 (
*
)
«Competenza della Corte – Direttiva 92/83/CEE – Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche – Art. 20, primo trattino – Alcole contenuto nel vino da cucina – Esenzione dall’accisa armonizzata»
Nel procedimento C‑458/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Regeringsrätten
([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 9 novembre 2006, pervenuta in cancelleria il 16 novembre 2006, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász, J.
Malenovský e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agente;
– per il governo portoghese, dai sigg. L. I. Fernandes e Â. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Mölls e K. Simonsson, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 20, primo trattino, della direttiva del Consiglio
19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche
(GU L 316, pag. 21).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] (amministrazione fiscale svedese)
dinanzi al Regeringsrätten al fine di ottenere la conferma di un parere preliminare dello Skatterättsnämnden (commissione
tributaria) relativo al regime fiscale dell’alcole contenuto nel vino da cucina.
Quadro normativo
La normativa comunitaria
3
L’art. 20 della direttiva 92/83 così dispone:
«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si intendono per “alcole etilico”:
– tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% vol e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208,
anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
(…)».
4
L’art. 27, n. 1, lett. f),di detta direttiva prevede:
«[OSCURATO:PERSONA] membri esentano i prodotti previsti dalla presente direttiva dall’accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite
per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso quando
sono:
(…)
f) impiegati direttamente o come componenti di prodotti [semilavorati] destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni
o meno, sempreché il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per
il cioccolato e a 5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altri prodotti».
La normativa nazionale
5
[OSCURATO:PERSONA], il regime impositivo sull’alcole e su diversi tipi di bevande alcoliche è disciplinato dalla legge (1994:1564)
sulle accise sull’alcole [lagen (1994:1564) om alkoholskatt (SFS 1994, n. 1564); in prosieguo: la «LAS»].
6
Ai sensi dell’art. 1, primo comma, di tale legge, l’accisa sull’alcole è dovuta sulla birra, sul vino e sulle altre bevande
fermentate, sui prodotti intermedi nonché sull’alcole etilico, prodotti nel territorio nazionale, trasportati o ricevuti da
un altro Stato membro dell’Unione europea o importati da uno Stato terzo.
7
L’art. 6 della LAS prevede che le accise sull’alcole etilico sono dovute sui prodotti riconducibili ai codici NC 2207 e NC
2208 con un titolo alcometrico superiore all’1,2% vol., anche quando tali prodotti sono parte di un prodotto rientrante in
un altro capitolo della nomenclatura combinata.
8
Secondo l’art. 7, primo coma, punto 5, della LAS non sono dovute accise sui prodotti impiegati direttamente in alimenti o
in quanto componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, sempreché
il titolo alcometrico, in ogni singolo caso, non sia superiore a 8,5 l di alcole puro per 100 kg di prodotto rientrante nella
composizione di cioccolato e a 5 l di alcole puro per 100 kg di prodotto rientrante nella composizione di altri prodotti.
Fatti della causa principale e questione pregiudiziale
9
[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), intendendo commercializzare in [OSCURATO:PERSONA] vino da cucina e desiderando conoscere
il regime fiscale cui quest’ultimo sarebbe stato sottoposto, chiedeva un parere preliminare allo Skatterättsnämnden.
10
A sostegno della sua domanda la [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che il vino da cucina fruisce dell’esenzione prevista dagli artt. 27, n. 1,
lett. f), della direttiva 92/83 e 7, primo comma, punto 5, della LAS.
11
Nell’ambito della medesima procedura, lo [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che il vino da cucina è assoggettato ad accise, ma può fruire
dell’esenzione prevista dall’art. 7, primo comma, punto 5, della LAS.
12
Nel suo parere preliminare lo Skatterättsnämnden giungeva alla conclusione che, anche se il vino da cucina, in linea di principio,
è assoggettato ad accise, esso, in quanto prodotto alimentare, è esentato da tale imposta ai sensi dell’art. 27, n. 1, lett. f),
della direttiva 92/83.
13
Tuttavia, il Presidente dello Skatterättsnämnden esprimeva un parere divergente, secondo cui il vino da cucina non rientra
nel campo di applicazione della LAS.
14
[OSCURATO:PERSONA] impugnava il parere preliminare dello Skatterättsnämnden dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo la conferma
di tale parere.
15
A questo proposito il detto giudice osserva che il procedimento di cui alla causa principale è caratterizzato dal fatto che
lo [OSCURATO:PERSONA], per poter creare un precedente giurisprudenziale in materia tributaria, può impugnare un parere preliminare
dello Skatterättsnämnden, anche per chiederne la conferma e pure in assenza di impugnazione di tale parere da parte degli
interessati.
16
Nella causa principale il detto giudice considera che per potersi pronunciare sulla domanda dello [OSCURATO:PERSONA] è necessario
accertare se il vino da cucina contiene alcole etilico ai sensi dell’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83.
17
In tale contesto il Regeringsrätten ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se l’alcole contenuto nel vino da cucina debba essere classificato come alcole etilico ai sensi dell’art. 20, primo trattino,
della direttiva 92/83 (…)».
Sulla competenza della Corte
18
Considerando il contesto nel quale il Regeringsrätten ha posto la questione pregiudiziale, è necessario ricordare e precisare
alcuni principi riguardanti la competenza della Corte ai sensi dell’art. 234 CE.
19
A norma dell’art. 234, secondo e terzo comma, CE, quando una questione sull’interpretazione del Trattato CE o degli atti derivati
adottati dalle istituzioni della Comunità europea è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, quest’ultima,
qualora per emanare la sua sentenza reputi necessaria una decisione su questo punto, può, o – quando si tratti di un giudice
nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno – deve, domandare alla
Corte di pronunciarsi su tale questione (v. sentenze 8 novembre 1990, causa C‑231/89, Gmurzynska-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4003,
punto 17, e 9 febbraio 1995, causa C‑412/93, Leclerc-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑179, punto 9).
20
L’art. 234 CE mira ad evitare divergenze nell’interpretazione del diritto comunitario che i giudici nazionali devono applicare
e ha lo scopo di garantire in ogni caso a questo diritto la stessa efficacia in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri (v., in tal senso,
sentenza 16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmühlen-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 33, punto 2).
21
Secondo la costante giurisprudenza, il procedimento previsto dall’art. 234 CE è uno strumento di cooperazione tra la Corte
e i giudici nazionali (sentenze 18 ottobre 1990, cause riunite C‑297/88 e C‑197/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3793, punto 33; 12
marzo 1998, causa C‑314/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1149, punto 17, e 5 febbraio 2004, causa C‑380/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1389,
punto 20).
22
Nell’ambito di tale cooperazione spetta al giudice nazionale, che è il solo ad avere una conoscenza diretta dei fatti della
causa principale e che dovrà assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle
particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria
sentenza, sia la rilevanza delle questioni che propone alla Corte (v. sentenze 16 luglio 1992, causa C‑83/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4871,
punto 23; Leclerc‑[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 10, nonché 18 marzo 2004, causa C‑314/01, Siemens e ARGE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2549,
punto 34).
23
In particolare, l’obbligo di adire la Corte, previsto all’art. 234, terzo comma, CE, rientra nell’ambito della cooperazione
istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto comunitario nell’insieme
degli [OSCURATO:PERSONA] membri fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione delle norme comunitarie, e la Corte di
giustizia. Tale obbligo è in particolare inteso ad evitare che, in un qualsiasi Stato membro, si consolidi una giurisprudenza
nazionale in contrasto con le norme comunitarie (v. sentenze 4 novembre 1997, causa C‑337/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6013,
punto 25; 22 febbraio 2001, causa C‑393/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1327, punto 17; 4 giugno 2002, causa C‑99/00, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4839, punto 14, e 15 settembre 2005, causa C‑495/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8151, punti 29 e 38).
24
Di conseguenza, dal momento che le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione di una disposizione
di una norma comunitaria, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenze citate [OSCURATO:PERSONA], punto 24; Leclerc‑[OSCURATO:PERSONA],
punto 11, nonché 18 novembre 1999, causa C‑200/98, X e Y, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8261, punto 19).
25
Tuttavia la Corte ha affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale
al fine di verificare la propria competenza. Pertanto, la Corte rifiuta di statuire su una questione pregiudiziale sollevata
da un giudice nazionale qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna
relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora
la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le
vengono sottoposte (v. sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3045, punto 21; 13 marzo 2001, causa C‑379/98,
PreussenElektra, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2099, punto 39; 22 gennaio 2002, causa C‑390/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑607, punto
19, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 22).
26
Infatti, se è vero che lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento delle funzioni conferite dall’art. 234 CE
rispettivamente al giudice nazionale e al giudice comunitario impone alla Corte l’obbligo di rispettare le competenze proprie
del giudice nazionale, esso implica altresì che quest’ultimo, avvalendosi delle possibilità offerte da tale articolo, tenga
presente la funzione specifica di cui la Corte è investita in materia, che è quella di contribuire all’amministrazione della
giustizia degli [OSCURATO:PERSONA] membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche (v. citate
sentenze [OSCURATO:PERSONA], punti 18 e 20, e [OSCURATO:PERSONA], punto 25).
27
Per quanto riguarda il procedimento nella causa principale, la Corte ha già avuto occasione di giudicare che, in caso di impugnazione,
la procedura dinanzi al Regeringsrätten ha per oggetto il controllo della legittimità di un parere che, una volta divenuto
definitivo, vincola l’amministrazione finanziaria e funge da base per l’imposizione se e nella misura in cui chi ha sollecitato
il parere stesso prosegue l’azione prevista dalla sua domanda e che, alla luce di tali circostanze, si deve ritenere che il
Regeringsrätten svolga una funzione di natura giurisdizionale (sentenza X e Y, cit., punto 17).
28
Il fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto la conferma del parere preliminare dello Skatterättsnämnden è ininfluente sulla
natura giurisdizionale del procedimento principale.
29
Inoltre, nella causa principale, il giudice del rinvio sottopone alla Corte una questione di interpretazione di una disposizione
del diritto comunitario, cioè l’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83, e ritiene che una pronuncia pregiudiziale
su tale punto sia necessaria al fine di controllare la legittimità del parere preliminare dello Skatterättsnämnden. La Corte
non viene quindi indotta a formulare un parere consultivo su una questione ipotetica.
30
Dalla decisione del giudice del rinvio risulta che il Regeringsrätten dispone a tal riguardo di una piena competenza giurisdizionale,
a prescindere dalle domande delle parti.
31
Poiché, del resto, le decisioni del Regeringsrätten non possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno,
tale giudice, conformemente all’art. 234, terzo comma, CE, è tenuto ad adire la Corte.
32
Di conseguenza, come già menzionato al punto 23 della presente sentenza, in un procedimento quale quello di cui alla causa
principale, solo sottoponendo alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale può essere raggiunto l’obiettivo perseguito
con tale disposizione, che è quello di assicurare la buona applicazione e l’uniforme interpretazione del diritto comunitario
nell’insieme degli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché di evitare che si consolidi nello Stato membro di cui trattasi una giurisprudenza nazionale
in contrasto con le norme di detto diritto.
33
Tenuto conto di tutto quanto sopra considerato, la Corte è competente a risolvere la questione sollevata dal Regeringsrätten.
Sulla questione pregiudiziale
34
Con la sua questione il giudice del rinvio vuole sapere se l’alcole contenuto nel vino da cucina debba essere classificato
nella categoria degli alcol etilici di cui all’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83.
35
A questo riguardo, se è vero, come precisato dal giudice del rinvio, che il vino da cucina è, in quanto tale, un preparato
alimentare rientrante nel capitolo 21 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987,
n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 56, pag. 1), resta cionondimeno
che tale preparato alimentare contiene alcole etilico rientrante nelle voci 2207 e 2208 di detta nomenclatura.
36
Da ciò risulta che, se l’alcole etilico contenuto nel vino da cucina ha un tasso alcolometrico acquisito superiore all’1,2%
vol., tale alcole rientra nel campo di applicazione dell’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83.
37
La circostanza che il vino da cucina sia, in quanto tale, considerato un preparato alimentare è ininfluente su detta valutazione.
38
Infatti, l’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83 si applica anche quando i prodotti rientranti nel campo di applicazione
di tale disposizione sono parte di un prodotto riconducibile ad un altro capitolo della nomenclatura combinata.
39
Di conseguenza, l’alcole contenuto nel vino da cucina, se ha un titolo alcolometrico acquisito superiore all’1,2% vol., costituisce
alcole etilico ai sensi dell’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83, che, con riserva dell’esenzione prevista dall’art. 27,
n. 1, lett. f), di tale direttiva, è assoggettato all’accisa armonizzata.
40
Tenuto conto di tutto quanto sopra considerato, la questione sollevata va risolta nel senso che l’alcole contenuto nel vino
da cucina, qualora abbia un titolo alcolometrico acquisito superiore all’1,2% vol., deve essere classificato nella categoria
degli alcol etilici di cui all’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83.
Sulle spese
41
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’alcole contenuto nel vino da cucina, qualora abbia un titolo alcolometrico acquisito superiore all’1,2% vol., deve essere
classificato nella categoria degli alcol etilici di cui all’art. 20, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre
1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche.
Firme
*
Lingua processuale: lo svedese.