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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 28048/2023

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14675/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di BARONCELLI R. e S. C.,in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro COMUNE di PISTOIA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - [OSCURATO:PERSONA]-, che lo rappresenta e dife nde , come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 592/2017depositata il 17/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO Nell’ambito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità definitiva di espropriazione promosso sin dal 1994 dalle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] SNC, la Corte di Cassazione con la sentenza n.25862/2011, su ricorso proposto da Comune di Pistoia, cassò la sentenza n.844/2009 della Corte di appello di Firenze con rinvio in ordine alla determinazione della indennità di espropriazione spettante a [OSCURATO:SOCIETA], anche quale successore di [OSCURATO:PERSONA] SNC, per un terreno espropriato con decreto del 28 agosto 1995, sito in Pistoia, località Erbosa, fol. mappa n.240, part. 898 di mq. 7.672 e part. 905 di mq. 144, per complessivi mq.

7.816. La Corte di appello in sede di rinvio, dopo avere sinteticamente puntualizzato, alla luce del dictum della Cassazione, di dover determinare l’indennità di espropriazione secondo il criterio del valore venale previsto dall’art.39 della legge n.2359/1865, tenendo conto delle effettive possibilità legali di edificazione derivanti dall’inclusione dell’area in un programma di insediamenti produttivi (PIP) e di avere disposto CTU all’uopo, ha recepito le conclusioni rassegnate dal Consulente all’esito della stima eseguita seguendo il metodo sintetico-comparativo, disattese le critiche e gli argomenti contrari svolti dall’espropriata, ed ha determinato l’indennità dovuta in euro 434.290,00=, disponendone il deposito, con gli interessi al tasso legale dal 28/8/1995, presso [OSCURATO:PERSONA] e Presiti, detratte le somme eventualmente già versate. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:SOCIETA] R. e S. C. (anche nella qualità di società incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA] SNC) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 17/3/2017 con quattro mezzi.

Il Comune di Pistoia ha replicato con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso ed i l controricorrente Comune di Pistoia ha accettato la rinuncia, come da atti depositati.

Le parti hanno convenuto sulla compensazione delle spese di giudizio.

In conseguenza di ciò il processo va dichiarato estinto ex artt.390 e 391 cod. proc. civ.

P.Q.M. - Dichiara estinto il processo .

Così deciso in Roma, il g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14675/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di BARONCELLI R. e S. C.,in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro COMUNE di PISTOIA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - [OSCURATO:PERSONA]-, che lo rappresenta e dife nde , come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 592/2017depositata il 17/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Nell’ambito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità definitiva di espropriazione promosso sin dal 1994 dalle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] SNC, la Corte di Cassazione con la sentenza n.25862/2011, su ricorso proposto da Comune di Pistoia, cassò la sentenza n.844/2009 della Corte di appello di Firenze con rinvio in ordine alla determinazione della indennità di espropriazione spettante a [OSCURATO:SOCIETA], anche quale successore di [OSCURATO:PERSONA] SNC, per un terreno espropriato con decreto del 28 agosto 1995, sito in Pistoia, località Erbosa, fol. mappa n.240, part. 898 di mq. 7.672 e part. 905 di mq. 144, per complessivi mq. 7.816. La Corte di appello in sede di rinvio, dopo avere sinteticamente puntualizzato, alla luce del dictum della Cassazione, di dover determinare l’indennità di espropriazione secondo il criterio del valore venale previsto dall’art.39 della legge n.2359/1865, tenendo conto delle effettive possibilità legali di edificazione derivanti dall’inclusione dell’area in un programma di insediamenti produttivi (PIP) e di avere disposto CTU all’uopo, ha recepito le conclusioni rassegnate dal Consulente all’esito della stima eseguita seguendo il metodo sintetico-comparativo, disattese le critiche e gli argomenti contrari svolti dall’espropriata, ed ha determinato l’indennità dovuta in euro 434.290,00=, disponendone il deposito, con gli interessi al tasso legale dal 28/8/1995, presso [OSCURATO:PERSONA] e Presiti, detratte le somme eventualmente già versate. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:SOCIETA] R. e S. C. (anche nella qualità di società incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA] SNC) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 17/3/2017 con quattro mezzi. Il Comune di Pistoia ha replicato con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso ed i l controricorrente Comune di Pistoia ha accettato la rinuncia, come da atti depositati. Le parti hanno convenuto sulla compensazione delle spese di giudizio. In conseguenza di ciò il processo va dichiarato estinto ex artt.390 e 391 cod. proc. civ. P.Q.M. - Dichiara estinto il processo . Così deciso in Roma, il g
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