CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11377/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 182 OSSERVA Vista anche la memoria di parte civile, con richiesta di rifusione delle spese; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e manifestamente infondati (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati e sulla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 337 cod. pen. e sulla insussistenza della causa di giustificazione anche in forma putativa ex art. 393-bis cod. pen.); nonché relativi alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato, infine, che non debbono essere liquidate le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, attesa la sostanziale ininfluenza delle conclusioni proposte, tenuto conto della natura dei motivi di ricorso dedotti, ai fini della decisione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co