CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39673/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del t Tribunale di Saluzzo, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato.. 2. Propone ricorso per cassazione l' imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale denuncia vizio della motivazione con riguardo alla attribuibilità della condotta al ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su doglianze sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. In relazione ai suindicati profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu °culi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente argomentate. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 3.1. Invero, la Corte di appello ha specificamente osservato come, in realtà, la responsabilità del ricorrente si fondi sulla sinergica valutazione di una pluralità di elementi, analiticamente enucleati, ed esaminati in coerenza con i criteri legali di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen., come interpretati nella giurisprudenza di questa Corte. Le deduzioni difensive che insistono nel riproporre il medesimo tema ampiamente scrutinato nella fase di merito non si confrontano con la motivazione convincentemente sviluppata dalla sentenza impugnata, così incorrendo nella inammissibilità del ricorso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 ( 'Il Consigliere estensore M= Belmonte DEPOsiTATA IN CANc.::