CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 16823/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21196/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' MARCELLA, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1659/2021depositata il 25/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La presente controversia trae origine da un contratto di mutuo concluso tra [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima Farmacia, e [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di euro 700.000. [OSCURATO:PERSONA] rilasciava in favore di [OSCURATO:SOCIETA] fideiussione, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. , nonché ad ogni eccezione di cui all’art. 1945 e 1957 c.c., a garanzia delle obbligazioni originate dal suddetto contratto di mutuo a carico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]., pro soluto e in blocco, i crediti tra cui quello della [OSCURATO:PERSONA]. Nel 2017 con Decreto Ingiunto il Tribunale di Milano ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di fideiussore della farmacia [OSCURATO:PERSONA], di pagare in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, la somma di euro 375.903,43, pari alla differenza fra il capitale residuo alla data del 1 luglio 2016 e gli importi versati dall’A.S.L., in adempimento di un meccanismo di garanzia. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6537/2019, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla Leoni, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo fondata la censura di nullità del contratto di finanziamento in punto di determinazione delle condizioni economiche dello stesso, essendo stato indicato nel contratto solo l’indicatore sintetico di costo (ISC) e non il tasso debitore nominale (TAN), e condannava la Leone a pagare la minor somma di 117.051,89 €. 2. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1659 del 25 maggio 2021, in riforma della sentenza di prima grado, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo della Leoni e la condannava al pagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA] di euro 375.903,43, oltre interessi al saggio legale. 3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. 4. [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Con il primo motivo, la Leoni denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Lamenta l’erroneità della pronuncia di validità del contratto di mutuo, avendo la Corte d’appello ritenuto rispettata la disciplina dettata dal citato art. 117, comma 4, T.U.B., malgrado la mancata menzione del T.A.N., a suo giudizio, surrogata da altre modalità di determinazione dei costi di finanziamento, tra cui il T.A.E.G. (anche detto I.S.C.), nonché dalla indicazione della quota capitale e della quota interessi del piano di ammortamento, oggetto di assenso tra le parti. Secondo parte ricorrente, invece, l’indicazione del tasso annuo nominale sarebbe indispensabile e infungibile al fine del rispetto delle prescrizioni del comma 4, dell’art. 117, T.U.B., con conseguente nullità del contratto per cui è causa, ai sensi dei commi 6 e 7 del medesimo articolo. 5.2.Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Contesta ancora l’erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto raggiunto tra le parti un accordo in ordine alla sostituzione del T.A.N. con altre modalità di determinazione del corrispettivo del mutuo. Quando invece, nelle pattuizioni contrattuali, vi sarebbe un contrasto, tra la volontà negoziale di specifica indicazione del T.A.N. e dell’I.S.C., contenuta nell’art. 6 “Condizioni contrattuali” e nel “Documento di sintesi n. 1”, non riportata nella lettera c) dei “Dati contrattuali”), in cui è stato omesso ogni riferimento al tasso di interesse annuo. 5.3.Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 117, commi 4, 6 e 7, d.lgs. n. 385/1993, nonché dell’art. 1346 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Inoltre, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). In particolare, la violazione di legge consisterebbe nel non aver il giudice del gravame dichiarato la nullità parziale del contratto di mutuo nella parte in cui non prevede il T.A.N. né indica al contraente i dati (spread, base giornaliera di rilevazione dell’Euribor e days count convention), che sarebbero all’opposto indispensabili per poter calcolare matematicamente le rate di rimborso da computarsi a tasso variabile. L’errore di diritto, quindi, deriverebbe dall’aver ritenuto la Corte d’appello che le diverse modalità di determinazione del corrispettivo del mutuo, oggetto di pattuizione tra le parti, fossero rispettose degli obblighi di trasparenza e di determinatezza richiesti, in via generale, dall’art. 1346 c.c. e dall’art. 117, comma 4, T.U.B. La violazione di omesso esame, poi, sarebbe dovuta al fatto che la stessa Corte non avrebbe considerato che le informazioni contenute nel contratto di mutuo non consentivano di individuare i dati e i criteri per calcolare matematicamente il T.A.N., con conseguente impossibilità di verificare la correttezza degli interessi stabiliti nel piano di ammortamento. Infine, sempre in relazione al n. 5, dell’art. 360, comma 1, c.p.c., afferma che la motivazione di rigetto dell’eccezione sulla mancata indicazione dello spread e della days count convention sarebbe meramente apparente e comunque inidonea a giustificare la decisione assunta. 5. Concernendo la dedotta questione della nullità del contratto di finanziamento in punto di determinazione delle condizioni economiche dello stesso, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo disponendosene la trasmissione alla Seconda Sezione Civile , tabellarmente competente(054). P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo , disponendosene la trasmissione alla Seconda Sezione Civile , tabellarmente competente( 05