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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02011/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo del 19 ottobre 2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione e di euro 1400,00 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 9 ottobre 1990 n. 309, ha applicato la misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena deducendo che il giudice d'appello non ha sufficientemente motivato in merito alle ragioni ostative alla concessione del beneficio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

In relazione all'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge nonché il vizio della motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, il Collegio condivide l'orientamento secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534).

Nel caso di specie, la Corte d'appello, al fine di negare il beneficio, ha formulato una specifica prognosi in base alla quale il prevenuto non si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati, evidenziando sia la condotta continuata contestata nell'imputazione, sia un recente precedente penale anche specifico nonché la non ravvisabile resipiscenza del predetto che ha negato la propria responsabilità per il reato di cui al capo a), l'assenza di attività lavorativa e la sua posizione irregolare in territorio italiano.

Il ricorrente si limita a dedurre che ricorrevano le condizioni per ottenere la sospensione condizionale, circostanza che però di per sé è inidonea a confutare le valutazioni della Corte di merito.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo del 19 ottobre 2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione e di euro 1400,00 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 9 ottobre 1990 n. 309, ha applicato la misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena deducendo che il giudice d'appello non ha sufficientemente motivato in merito alle ragioni ostative alla concessione del beneficio. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. In relazione all'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge nonché il vizio della motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, il Collegio condivide l'orientamento secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534). Nel caso di specie, la Corte d'appello, al fine di negare il beneficio, ha formulato una specifica prognosi in base alla quale il prevenuto non si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati, evidenziando sia la condotta continuata contestata nell'imputazione, sia un recente precedente penale anche specifico nonché la non ravvisabile resipiscenza del predetto che ha negato la propria responsabilità per il reato di cui al capo a), l'assenza di attività lavorativa e la sua posizione irregolare in territorio italiano. Il ricorrente si limita a dedurre che ricorrevano le condizioni per ottenere la sospensione condizionale, circostanza che però di per sé è inidonea a confutare le valutazioni della Corte di merito. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2
Sentenza Cassazione n. 02011/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris