CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12666/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE DI APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ha confermato la condanna dei predetti imputati alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di violenza privata consistito nell'avere impedito, con violenza e minaccia, a [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], rappresentanti della associazione "Libera, nomi e numero contro le mafie", di distribuire volantini di denuncia contro "clan e alleanze" di Policoro in cui compariva anche il nome degli Scarcia; Considerato che la condotta degli imputati viene ricostruita dai giudici di merito sulla scorta delle risultanze probatorie (le dichiarazioni delle persone offese e la videoripresa del fatto effettuata da Amendola con il telefono) che non sono rivalutabili in questa sede e che i pretesi travisamenti della prova non presentano i requisiti di deducibilità richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (decisività e onere di allegazione); Ritenuto che i motivi, che contestano la responsabilità degli imputati, si risolvono, nella gran parte, in mere doglianze in punto di fatto, mentre, in altra parte, sono manifestamente infondati, poiché si pongono in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità: - è indubbio che integri, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il reato di violenza privata, la condotta degli imputati di impedire, con violenza e minaccia, ai volontari di Libera di distribuire volantini, giungendo addirittura a strapparglieli dalle mani, in modo da far cessare l'attività di volantinaggio; infatti l'elemento della violenza nel reato di cui all'art. 610 cod. pen. si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione; - non è configurabile il reato di cui all'art. 393 cod. pen., posto che, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, l'intento degli imputati non era affatto quello di far valere un proprio diritto, ma, al contrario, di impedire alle persone offese di esercitare il diritto fondamentale della libertà di espressione e di informazione; - non ricorrono i presupposti della circostanza attenuante della provocazione, dato che la condotta delle persone offese non può certo definirsi come "fatto ingiusto", dato che rappresenta l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito; Ritenuto che i motivi che attengono al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla entità della pena (applicata in misura inferiore alla media edittale) sono manifestamente infondati atteso che le scelte compiute dal giudice di merito, su profili che rientrano nella sua discrezionalità, sono state adeguatamente giustificate in ragione della personalità degli imputati (pluripregiudicati) e della gravità del fatto; Ricordato che, a mente dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità dei motivi proposti con il ricorso principale si riverbera sui motivi aggiunti che il difensore ha successivamente depositato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato, infine, che gli imputati devono essere condannati alla rifusione, in solido tra loro, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]Alessandro; spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una articolata memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di Legge. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SteffIsl ),;)},tily.4_ DEP