CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 16414/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 19997/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 162, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 777/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1 [OSCURATO:PERSONA], avendo svolto l’incarico di consulente grafologo di parte in alcuni processi penali e civili nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ottenne dal Tribunale condanna dell’erede di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di € 11.000,00, disattesa l’eccezione di prescrizione presuntiva, che non avrebbe potuto operare, avendo le parti concordato un differimento ovvero un frazionamento dell’adempimento ; - la Corte d’appello di Torino, accolta l’impugnazione del Riva, dichiarò il credito prescritto e rigettò la domanda. 1. 1. La Corte d’appello, sulla base del vaglio probatorio , ha reputato che tra il consulente e l’assistita era intervenuto un accordo extragiudiziale con il quale le parti avevano convenuto che le competenze del consulente sarebbero state saldate solo al momento del riconoscimento della proprietà controversa dell’immobile di cui si trattava e della conseguente liquidazione del relativo valore. Un tale accordo aveva interrotto il corso della prescrizione;la successiva ammissione della [OSCURATO:PERSONA], risalente agli inizi del 2010, aveva determinato il decorso “ex novo” della prescrizione, il cui termine era venuto a scadere nei primi mesi del 2013, quindi ben prima della notifica dell’atto di citazione, risalente al 24/7/2003. Per contro l’appellato non aveva fornito la prova di una nuova interruzione del termine prescrizionale. Le prove testimoniali non erano circostanziali in ordine al dato temporale. L’ultima attività professionale svolta dal [OSCURATO:PERSONA] andava individuata nella stesura, in data 22/7/2009, delle osservazioni relative alla perizia disposta dalla Corte d’appello in sede penale. Infine, la prova testimoniale richiesta dall’appellato doveva reputarsi inammissibile e superflua, in quanto al fine di privare di valore l’eccezione di prescrizione presuntiva, sarebbe occorso deferire il giuramento, senza che potesse assumere rilievo la circostanza che nelle more la cliente fosse deceduta. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l sentenza d’appello sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso 3. Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., è stato oggetto di rinuncia manifestata espressamente con la memoria e quindi va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 cpc. 4. Con il secondo e il terzo motivo, tra loro correlati, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. Questo l’assunto impugnatorio: - i capitoli di prova riportati a pagina 2 e 3 dalla sentenza vertevano non già su un riconoscimento del debito da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], idoneo a interrompere la prescrizione, ma sull’esistenza di un accordo tra le parti, idoneo a procrastinare il momento del pagamento ; i testi escussi avevano confermato che in tre distinte circostanze nel 2003, nel 2008 e nel 2010 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto al dott. [OSCURATO:PERSONA], ed da questi ottenuto il consenso, a procastinare il pagamento delle prestazioni al momento in cui fosse stata riconosciuta la sua qualità di erede legittimaria; pertanto, se la Corte locale avesse di ciò tenuto conto avrebbe dovuto far decorrere il termine prescrizionale dal 6.6.2011, momento di deposito della sentenza civile da parte della Corte di Merito di Torino che riconosceva il diritto della , con la conseguenza che all’inizio del 2013 non era decorso il triennio; - non era dubbio ch e, almeno per fatto concludente, il perito, aveva accettato la proposta della [OSCURATO:PERSONA], avendo chiesto il proprio compenso solo dopo il deposito della sentenza civile che aveva riconosciuto il diritto della cliente. 4. 1. Il complesso censuratorio è fondato. A norma dell’art. 2935 cc “ la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Sulla scorta delle emergenze di causa(il ricorso a pagg. 3 e 4 trascrive le deposizioni dei testi nelle parti di rilievo) risulta che le parti (vi era stata una proposta della [OSCURATO:PERSONA] accettata dal [OSCURATO:PERSONA]) avevano stabilito che il pagamento del compenso professionale non avrebbe potuto essere domandato prima della soluzione della lite concernente l’immobile. Lite definita con la sentenza della Corte d’appello di Torino depositata il 6/6/2011; la sentenza impugnata, pur avendo ricostruito i fatti nei predetti termini, non ne ha tratto le debite conseguenze giuridiche per calcolare il dies a quo della prescrizione, avendo omesso di considerare il patto tra le parti sul momento del pagamento e la sentenza della CA del 6.6.2011 che aveva definito la causa testamentaria e quindi riconosciuto la proprietà dell’immobile.A tale lacuna rimedierà il giudice di rinvio. 5. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente denuncia omissione di motivazione per avere la Corte locale affermato non potere ammettere la prova per testi avanzata dal ricorrente con la formula sopra riportata, prova che, invece, era stata ammessa ed espletata e di conseguenza non era data cogliere la coerenza logica minima della motivazione del tutto difforme dalle emergenze di causa, risulta assorbito dall’accoglimento del secondo e del terzo motivo. 5. Cassata la sentenza per quanto sopra, il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbito il quarto, cassa e rinvia, in relazione ai motivi accolti, alla Corte d’appello di Torino, altra