CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 14325/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 2325/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] + 1,difesi come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato chein data 20.05.2025 il difensore dei ricorrenti, munito di mandato speciale, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, del cui deposito è stata data comunicazione alla parte controricorrente, a cura della cancelleria, in pari data; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto chela parte controricorrente non ha aderitoalla rinuncia e che, pertanto, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 28/05/2025. I