Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:428
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CC0591
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 giugno 2020 (
1
)
Causa C‑591/16 P
H. [OSCURATO:PERSONA] A/S
e
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Impugnazione – Concorrenza – Intese (articoli 101 TFUE e 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo) – Medicinali antidepressivi – Accordi di composizione amichevole di controversie in materia di brevetti conclusi tra un laboratorio produttore di medicinali originali titolare di brevetti e produttori di medicinali generici – Nozione di concorrenza potenziale – Nozione di restrizione della concorrenza per oggetto – Ammende – Prevedibilità del carattere anticoncorrenziale di un comportamento – Vendite da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda»
Indice
I. Introduzione
II. Fatti all’origine della controversia
A. Fatti e procedimento amministrativo
1. Prodotti e brevetti controversi
2. Accordi conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e produttori di medicinali generici
3. Decisione della [OSCURATO:PERSONA]
B. Procedimento dinanzi al Tribunale
III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
IV. Valutazione
A. Sull’esistenza di un’infrazione all’articolo 101 TFUE (motivi d’impugnazione dal primo al quarto)
1. Sull’esistenza di una concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici (quarto motivo d’impugnazione)
a) Sulla pretesa esistenza di barriere legali all’ingresso nel mercato del citalopram, costituite dai brevetti della [OSCURATO:PERSONA]
b) Sui pretesi errori commessi dal Tribunale nella valutazione delle prove apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare l’esistenza di una concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici
c) Sugli argomenti delle ricorrenti intesi a dimostrare la pretesa inesistenza di un rapporto di concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e ciascuno dei produttori di medicinali generici interessati
2. Sulla qualificazione degli accordi tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici come restrizioni della concorrenza per oggetto (motivi d’impugnazione dal primo al terzo)
a) Sulla qualificazione come restrizioni della concorrenza per oggetto di accordi non eccedenti la portata di un brevetto (primo motivo d’impugnazione)
1) Sull’asimmetria dei rischi tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici
2) Sullo «scenario controfattuale»
3) Sull’assenza di clausole di non contestazione negli accordi controversi
4) Sulla pretesa novità della sanzione nei confronti di composizioni amichevoli di controversie in materia di brevetti
5) Conclusione
b) Sul preteso errore costituito dalla conclusione del Tribunale secondo la quale cinque dei sei accordi eccedevano la portata dei brevetti della [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo d’impugnazione)
c) Sul preteso errore consistente nel qualificare taluni degli accordi controversi come restrizioni della concorrenza per oggetto anche supponendo che essi abbiano ecceduto la portata dei brevetti controversi (terzo motivo d’impugnazione)
B. Sulle ammende (quinto e sesto motivo d’impugnazione)
1. Sulla conferma delle ammende da parte del Tribunale (quinto motivo d’impugnazione)
a) Sul «grado di colpevolezza» necessario per l’irrogazione di un’ammenda
b) Sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] non potesse ignorare il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento.
c) Sui principi di certezza del diritto e di non retroattività
2. Sulla conferma del calcolo dell’importo delle ammende da parte del Tribunale (sesto motivo d’impugnazione)
a) Sulle vendite della [OSCURATO:PERSONA] prese in considerazione ai fini del calcolo dell’importo delle ammende
b) Sul grado di gravità considerato ai fini del calcolo dell’importo delle ammende
C. Conclusione
V. Spese
VI. Conclusione
I.
Introduzione
1.
Tra la concorrenza e i diritti di proprietà intellettuale, un certo grado di tensione è spesso inevitabile poiché, al fine di creare un incentivo alla ricerca e allo sviluppo, tali diritti attribuiscono taluni privilegi esclusivi agli inventori. Su tale principio si basa anche il diritto dei brevetti. Tuttavia, al fine di promuovere il progresso tecnico e lo sviluppo economico in generale, le invenzioni debbono diventare, dopo un certo tempo, alla scadenza dei diritti di brevetto, di pubblico dominio perché tutti possano farne uso.
2.
Quest’ultimo aspetto presenta un’importanza particolare nel settore dei medicinali, in cui la promozione della ricerca da parte dei laboratori produttori di medicinali originali deve conciliarsi con l’interesse generale all’immissione in commercio di medicinali generici, che riducano gli oneri finanziari delle casse di malattia e facilitino la prevenzione delle sperimentazioni superflue sull’uomo e sugli animali (
2
).
3.
Se è vero che, nel corso del periodo di validità di un brevetto, il titolare gode del diritto esclusivo di utilizzare la propria invenzione ai fini della fabbricazione e della prima immissione in circolazione di prodotti nonché del diritto di opporsi ad ogni contraffazione (
3
), un brevetto non protegge contro le azioni dirette a contestarne la validità (
4
). Pertanto, controversie in materia di brevetti tra concorrenti fanno parte del normale gioco della concorrenza nei settori in cui esistono siffatti diritti di esclusiva (
5
), e corrisponde ad una prassi estesa il fatto di risolvere o prevenire controversie del genere mediante accordi di composizione amichevole.
4.
Come riconosce la stessa [OSCURATO:PERSONA] europea nella sua decisione controversa nel presente procedimento (
6
), tali composizioni amichevoli di controversie in materia di brevetti non sono assolutamente illegittime in sé e per sé e possono addirittura essere nell’interesse pubblico in quanto strumento per economizzare risorse e per incentivare lo sviluppo economico. Tuttavia, composizioni amichevoli di controversie in materia di brevetti diventano problematiche qualora entrino in conflitto con le norme del diritto della concorrenza in quanto esse mirano in realtà non a risolvere un conflitto in materia di brevetti, ma ad evitare o a ritardare l’ingresso sul mercato di potenziali concorrenti.
5.
Orbene, secondo il parere della [OSCURATO:PERSONA], confermato dal Tribunale nella sentenza impugnata con il presente ricorso d’impugnazione (
7
), questo era appunto il caso di sei accordi vertenti sul medicinale antidepressivo citalopram, conclusi dal laboratorio produttore di medicinali originali [OSCURATO:PERSONA] con vari fabbricanti di medicinali generici. Nell’ambito della sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene invece che tale tesi si basa su una serie di errori di diritto e che gli accordi controversi non potevano essere sanzionati in base al diritto della concorrenza.
6.
La presente causa si inserisce quindi nel contesto della causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
8
), nella quale la Corte ha elaborato i criteri in base ai quali un accordo di composizione amichevole di una controversia tra il titolare di un brevetto farmaceutico e un fabbricante di medicinali generici va considerato in contrasto con il diritto della concorrenza dell’Unione, e nel contesto delle cause dette «Servier», attualmente pendenti dinanzi alla Corte, nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che taluni accordi di composizione amichevole di controversie in materia di brevetti costituivano violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione (
9
).
II.
Fatti all’origine della controversia
A.
Fatti e procedimento amministrativo
7.
La H. [OSCURATO:PERSONA] A/S è una società di diritto danese che controlla un gruppo di società, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], con sede nel [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]» o «le ricorrenti»), specializzata nello sviluppo e nella distribuzione di prodotti farmaceutici per la cura di patologie che colpiscono il sistema nervoso centrale, tra cui la depressione (
10
).
1.
Prodotti e brevetti controversi
8.
I prodotti della [OSCURATO:PERSONA] comprendono un antidepressivo contenente l’ingrediente farmaceutico attivo (IFA) denominato citalopram. [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto ottenuto dei brevetti per tale IFA, nonché per i processi di produzione, di alchilazione e di cianazione. Per quanto riguarda lo Spazio economico europeo (SEE), la tutela derivante da tali brevetti originari nonché, se del caso, dai certificati protettivi complementari (
11
), è scaduta tra il 1994 (per la Germania) e il 2003 (per l’[OSCURATO:PERSONA]). In particolare, relativamente al [OSCURATO:PERSONA], i brevetti originari sono scaduti nel gennaio 2002 (
12
).
9.
Nel corso del tempo, la [OSCURATO:PERSONA] ha elaborato altri processi più efficaci per produrre il citalopram, processi per i quali essa ha chiesto, e spesso ottenuto, brevetti in vari paesi del SEE, nonché attraverso il Trattato di cooperazione in materia di brevetti dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) e presso l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB). In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto, tra il 2001 e il 2003, brevetti per la produzione di citalopram mediante processi che utilizzavano rispettivamente amido e iodio, nonché per la produzione di citalopram mediante cristallizzazione e mediante distillazione a film (in prosieguo: i «brevetti controversi») (
13
).
10.
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] progettava di lanciare un nuovo farmaco antidepressivo, il Cipralex, basato sull’IFA denominato escitalopram (o S-citalopram), per la fine del 2002 o per l’inizio del 2003. Tale nuovo medicinale era diretto agli stessi pazienti che potevano essere curati con il medicinale della [OSCURATO:PERSONA] brevettato con la denominazione Cipramil, basato sull’IFA citalopram. L’IFA escitalopram era tutelato da brevetti validi almeno sino al 2012 (
14
).
2.
Accordi conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e produttori di medicinali generici
11.
Nel corso del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso sei accordi riguardanti il citalopram (in prosieguo: gli «accordi controversi») con quattro imprese attive nella produzione o nella vendita di medicinali generici (in prosieguo: i «produttori di medicinali generici»).
12.
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con l’impresa inglese [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd, che era controllata dalla [OSCURATO:PERSONA] KGaA attraverso la [OSCURATO:PERSONA] GmbH [in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA] (GUK)»], da una parte, un primo accordo valido per il territorio del [OSCURATO:PERSONA], entrato in vigore il 24 gennaio 2002 e scaduto il 1
o
novembre 2003. Tale accordo prevedeva, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] (GUK) avrebbe ceduto le sue scorte di citalopram generico alla [OSCURATO:PERSONA] e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe venduto citalopram alla [OSCURATO:PERSONA] (GUK) ai fini della sua rivendita nel [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe effettuato consistenti trasferimenti di valore alla [OSCURATO:PERSONA] (GUK). In totale, per tutta la durata dell’accordo, la [OSCURATO:PERSONA] ha versato alla [OSCURATO:PERSONA] (GUK) l’equivalente di EUR 19,4 milioni (
15
).
13.
Dall’altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con la [OSCURATO:PERSONA] (GUK) un secondo accordo valido per il SEE, che è entrato in vigore il 22 ottobre 2002 ed è scaduto il 22 ottobre 2003. Ai termini di quest’ultimo accordo, la [OSCURATO:PERSONA] doveva versare alla [OSCURATO:PERSONA] (GUK) un importo di EUR 12 milioni, a fronte del quale quest’ultima si impegnava a non vendere o fornire prodotti farmaceutici contenenti citalopram nel territorio del SEE (ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA]) e ad intraprendere ogni ragionevole azione affinché la [OSCURATO:PERSONA], produttore dell’IFA del suo citalopram, cessasse la fornitura del citalopram o dei prodotti contenenti citalopram nel SEE per la durata dell’accordo (
16
).
14.
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che erano controllate dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»), da un lato, un primo accordo riguardante il territorio del [OSCURATO:PERSONA], che è entrato in vigore il 24 gennaio 2002 ed è scaduto il 20 ottobre 2003. Tale accordo prevedeva, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] si impegnasse a non fabbricare, cedere o utilizzare citalopram che secondo la [OSCURATO:PERSONA] violasse i suoi diritti di proprietà intellettuale, in cambio di trasferimenti di valore da parte della [OSCURATO:PERSONA] per un importo di lire sterline (GBP) 6,8 milioni, e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie scorte di citalopram (
17
).
15.
Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con la [OSCURATO:PERSONA] un secondo accordo riguardante il territorio della Danimarca, che è entrato in vigore il 3 giugno 2002 ed è scaduto il 1
o
aprile 2003. Ai termini di tale accordo, la [OSCURATO:PERSONA] accettava di cessare ogni importazione, fabbricazione, produzione, vendita o altra commercializzazione di prodotti contenenti citalopram che violasse, secondo la [OSCURATO:PERSONA], i diritti di proprietà intellettuale di quest’ultima, in cambio di un trasferimento di valore da parte della [OSCURATO:PERSONA] di dollari statunitensi (USD) 500000, e la [OSCURATO:PERSONA] acquistava al prezzo di USD 147000 le scorte di citalopram della [OSCURATO:PERSONA] (
18
).
16.
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso un accordo con la [OSCURATO:PERSONA] ApS, che è stata successivamente trasformata in [OSCURATO:PERSONA] ApS e che era controllata dalla [OSCURATO:PERSONA]., a sua volta controllata dalla A.L. Industrier AS (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Tale accordo è entrato in vigore il 22 febbraio 2002 ed è scaduto il 30 giugno 2003, riguardava tutti gli Stati membri dell’Unione, la Norvegia e la Svizzera, e prevedeva, in sostanza, che l’[OSCURATO:PERSONA] e le sue consociate annullassero, cessassero (e si astenessero da) qualsiasi importazione, produzione o vendita di prodotti farmaceutici contenenti citalopram in cambio di un versamento di USD 12 milioni da parte della [OSCURATO:PERSONA], e che la [OSCURATO:PERSONA] consegnasse alla [OSCURATO:PERSONA] le sue scorte di citalopram generico (
19
).
17.
Infine, in quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso un accordo con la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»), entrato in vigore il 16 giugno 2002 e scaduto il 31 dicembre 2003, che riguardava il territorio del SEE e prevedeva, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] annullasse, cessasse la (e rinunciasse alla) fabbricazione o vendita di citalopram in cambio di un versamento di USD 9,5 milioni da parte della [OSCURATO:PERSONA], e che la [OSCURATO:PERSONA] vendesse alla [OSCURATO:PERSONA] compresse di citalopram con uno sconto del 40% sul prezzo ex-fabrica ai fini della vendita sul mercato del [OSCURATO:PERSONA] (
20
).
3.
Decisione della [OSCURATO:PERSONA]
18.
Nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che gli accordi controversi miravano ad escludere i produttori di medicinali generici dal mercato per il periodo di tempo convenuto mediante pagamenti effettuati a loro favore dalla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato tali accordi come restrizioni della concorrenza per oggetto e ha inflitto ammende alla [OSCURATO:PERSONA] e alle altre parti dei detti accordi.
19.
Dato che, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che i sei accordi avevano dato luogo a quattro infrazioni distinte, essa le ha inflitto quattro ammende separate. L’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] A/S, per un importo totale di EUR 93766000, di cui EUR 5306000 in solido con la [OSCURATO:PERSONA], è così composta:
–
EUR 19893000, di cui EUR 5306000 in solido con la [OSCURATO:PERSONA], per i due accordi conclusi con la [OSCURATO:PERSONA] (GUK), che sono stati considerati come un’infrazione unica e continuata, protrattasi dal 24 gennaio 2002 al 1
o
novembre 2003;
–
EUR 12951000 per i due accordi conclusi con la [OSCURATO:PERSONA], che sono stati considerati come un’infrazione unica e continuata, protrattasi dal 24 gennaio 2002 al 20 ottobre 2003;
–
EUR 31968000 per l’accordo concluso con la [OSCURATO:PERSONA], che è stato considerato come un’infrazione protrattasi dal 22 febbraio 2002 al 30 giugno 2003,
–
ed EUR 28954000 per l’accordo concluso con la [OSCURATO:PERSONA], che è stato considerato come un’infrazione protrattasi dal 16 giugno 2002 al 31 dicembre 2003 (
21
).
B.
Procedimento dinanzi al Tribunale
20.
Con atto introduttivo del 30 agosto 2013, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, all’azzeramento o alla riduzione dell’importo delle ammende ad essa inflitte. Dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] è stata sostenuta nelle sue conclusioni dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and Associations (EFPIA).
21.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso nel suo insieme e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie spese nonché le spese della [OSCURATO:PERSONA], mentre l’EFPIA è stata condannata a sopportare le proprie spese.
III.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
22.
Con ricorso del 18 novembre 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’impugnazione contro la sentenza contestata, sempre sostenuta nelle sue conclusioni dall’EFPIA.
23.
Parallelamente, gli altri destinatari della decisione controversa hanno anch’essi proposto impugnazioni contro le sentenze del Tribunale con cui sono stati respinti i loro ricorsi contro la detta decisione (
22
), ed è stato deciso che tutte queste impugnazioni avrebbero formato oggetto di trattazione coordinata.
24.
Con ordinanza del Presidente della Corte del 13 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
23
), un trattamento riservato è stato disposto, nei confronti dell’EFPIA, per la versione riservata della decisione controversa.
25.
Con atto del 10 marzo 2017, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord ha chiesto di intervenire nel presente procedimento d’impugnazione a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza del Presidente della Corte del 5 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
24
), l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso e un trattamento riservato è stato disposto, nei confronti di tale Stato membro, per la versione riservata della decisione controversa.
26.
A seguito del deposito di tutti gli atti scritti delle varie parti, la fase scritta del procedimento nella presente causa è stata chiusa il 13 novembre 2017; il complesso di tali atti scritti constava di quasi 300 pagine oltre agli allegati, alla sentenza impugnata e alla decisione controversa, superando così ampiamente, per quanto riguarda in particolare gli atti scritti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], il volume raccomandato nelle Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause sottoposte all’esame della Corte.
27.
Con decisione della Corte del 27 novembre 2018, la presente causa è stata attribuita alla Quarta Sezione a seguito di un’udienza di discussione comune unitamente alle altre cinque impugnazioni proposte contro le sentenze del Tribunale che avevano respinto i ricorsi contro la decisione controversa (
25
).
28.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata;
–
annullare la decisione controversa per quanto la riguarda o, in subordine, annullare le ammende ad essa inflitte ovvero, in via ulteriormente subordinata, ridurre sostanzialmente l’importo di tali ammende;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese e agli altri oneri sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale;
–
per quanto necessario, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte;
–
adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno dalla Corte.
29.
L’EFPIA chiede che la Corte voglia:
–
accogliere, in tutto o in parte, l’impugnazione;
–
per quanto necessario, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca conformemente alla sentenza della Corte;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dall’EFPIA nel corso dell’impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.
30.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
respingere integralmente l’impugnazione; e
–
condannare le ricorrenti alle spese.
31.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
respingere integralmente l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].
32.
Le osservazioni delle parti e le risposte di queste ultime ai quesiti posti dalla Corte sono state sentite in occasione dell’udienza comune il 24 gennaio 2019.
33.
Il 30 gennaio 2020, la Corte ha pronunciato la sua sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
26
). Il 7 febbraio 2020, sul fondamento dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, è stata data alle parti del presente procedimento la possibilità di esprimersi per iscritto sull’eventuale incidenza della detta sentenza sui motivi dedotti nella presente causa in ordine all’esistenza di una concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici partecipanti agli accordi controversi nonché in ordine alla qualificazione di questi ultimi come restrizioni della concorrenza per oggetto. Le risposte a tale quesito sono pervenute alla Corte il 6 marzo 2020.
IV.
Valutazione
34.
Con i loro motivi di impugnazione, le ricorrenti censurano le affermazioni del Tribunale tanto relativamente all’esistenza di un’infrazione all’articolo 101 TFUE (A) quanto relativamente all’adeguatezza dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] (B).
A.
Sull’esistenza di un’infrazione all’articolo 101 TFUE (motivi d’impugnazione dal primo al quarto)
35.
In ordine all’esistenza di un’infrazione all’articolo 101 TFUE, le ricorrenti fanno valere, da una parte, con i loro motivi dal primo al terzo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale gli accordi controversi costituivano restrizioni della concorrenza per oggetto. Dall’altra parte, con il loro quarto motivo, le ricorrenti sostengono che a torto il Tribunale ha avallato la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, al momento della conclusione degli accordi, la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici si trovavano in un rapporto di concorrenza potenziale.
36.
In quanto l’articolo 101 TFUE è unicamente applicabile nei settori aperti alla concorrenza, la qualificazione di un accordo tra imprese come diretto a restringere la concorrenza presuppone l’esistenza di una concorrenza che possa subire restrizioni (
27
). Pertanto, occorre trattare qui di seguito, in un primo momento, il motivo delle ricorrenti relativo all’esistenza di una concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici (punto 1), prima di passare ai motivi vertenti sulla qualificazione degli accordi controversi come restrizioni della concorrenza per oggetto (punto 2).
1.
Sull’esistenza di una concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici (quarto motivo d’impugnazione)
37.
Il quarto motivo delle ricorrenti si compone di più parti.
38.
Innanzitutto, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ignorando il fatto che i brevetti della [OSCURATO:PERSONA] costituivano barriere legali all’ingresso nel mercato del citalopram, che escludevano qualsiasi rapporto di concorrenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici (v. in appresso, lettera a).
39.
Le ricorrenti sostengono poi che il Tribunale ha commesso errori nella valutazione delle prove addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare l’esistenza di una concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e tali produttori (v. in appresso, lettera b).
40.
Infine le ricorrenti adducono argomenti destinati a dimostrare che il Tribunale ha avallato a torto le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] circa l’esistenza di un rapporto di concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e ciascuno dei produttori di medicinali generici interessati (v. in appresso, lettera c).
a)
Sulla pretesa esistenza di barriere legali all’ingresso nel mercato del citalopram, costituite dai brevetti della [OSCURATO:PERSONA]
41.
Secondo le ricorrenti e l’EFPIA, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non riconoscendo che i brevetti della [OSCURATO:PERSONA] costituivano, a causa della loro presunzione di validità, barriere legali che impedivano l’ingresso sul mercato dei produttori di medicinali generici e con ciò stesso l’esistenza di qualsiasi concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e questi ultimi. La possibilità di un lancio cosiddetto «a rischio» di un medicinale generico sul mercato, tale da provocare un’azione per contraffazione da parte del produttore del medicinale originale, il quale faccia valere che diritti di brevetto che tutelano ancora quest’ultimo ostano all’ingresso del medicinale generico sul mercato, non può a loro parere essere considerata come una possibilità reale e concreta di inserirsi nel mercato. Pertanto, quando sono in questione diritti esclusivi, sarebbe necessario dimostrare che le imprese qualificabili come concorrenti potenziali abbiano avuto la possibilità di inserirsi legalmente nel mercato, vale a dire senza violare eventuali diritti di brevetto di imprese presenti su quest’ultimo. Di conseguenza, non esigendo dalla [OSCURATO:PERSONA] la prova che i produttori di medicinali generici potessero accedere al mercato senza violare i brevetti della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe tenuto in non cale le regole relative all’onere della prova.
42.
[OSCURATO:PERSONA] obietta, in via preliminare, che taluni dei brevetti controversi non erano ancora stati accordati ma erano ancora nella fase della domanda o dell’esame da parte delle autorità competenti al momento della conclusione di alcuni degli accordi controversi (
28
).
43.
Non occorre tuttavia occuparsi ulteriormente di tale obiezione in quanto, in ogni caso, l’argomento delle ricorrenti, secondo il quale i brevetti controversi costituivano barriere legali invalicabili all’ingresso sul mercato dei produttori di medicinali generici, non può essere accolto, anche se tali brevetti erano già concessi al momento della conclusione degli accordi controversi.
44.
In tal senso, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo dichiarando, in particolare, che essi si basavano sull’errata premessa secondo la quale era indubbio che i brevetti in questione erano validi e contraffatti da ciascuno dei prodotti generici concorrenti. Il Tribunale ha quindi affermato che, se è vero che i brevetti si presumono validi fino a quando non siano espressamente revocati o invalidati da un’autorità o da un giudice a tal fine competente, siffatta presunzione di validità non può equivalere a una presunzione di illiceità dei prodotti generici validamente immessi in commercio che, secondo il titolare di un brevetto, violino quest’ultimo. Un ingresso a rischio non sarebbe pertanto di per sé illecito e spetterebbe invece alla [OSCURATO:PERSONA], in caso di ingresso dei medicinali generici sul mercato, dimostrare che questi ultimi violano l’uno o l’altro dei suoi brevetti di procedimento e difendersi contro eventuali eccezioni di invalidità di tali brevetti sollevate dai produttori di medicinali generici. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso alcun errore ritenendo che i brevetti di procedimento della [OSCURATO:PERSONA] non costituissero barriere insormontabili per i produttori di medicinali generici (
29
).
45.
Orbene, contrariamente a quanto argomentano le ricorrenti, tali affermazioni non sono viziate da alcun errore di diritto.
46.
Infatti, è certamente vero che, al fine di dimostrare che un’impresa esterna ad un determinato mercato costituisce un concorrente potenziale delle imprese stabilite su tale mercato, si deve verificare se il mercato controverso non sia munito di barriere all’ingresso insormontabili (
30
) e se le imprese qualificabili come concorrenti potenziali delle imprese ivi stabilite dispongano di possibilità reali e concrete di fare concorrenza a queste ultime (
31
).
47.
Tuttavia, come la Corte ha recentemente affermato nella sua sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a., in una situazione come quella in esame, in cui si tratta di valutare il rapporto di concorrenza potenziale tra, da un lato, un produttore di medicinali originali titolare di un brevetto sul procedimento di fabbricazione di un principio attivo divenuto di dominio pubblico e, dall’altro, produttori di medicinali generici che si apprestano ad entrare nel mercato del medicinale contenente tale principio attivo, l’esistenza di un brevetto che tutela il procedimento di fabbricazione del detto principio non può, di per sé, essere considerata come una barriera insormontabile.
48.
Pertanto, l’esistenza di un siffatto brevetto di procedimento non impedisce di qualificare come «concorrente potenziale» del produttore del medicinale originale interessato un produttore di medicinali generici che abbia effettivamente la ferma determinazione nonché la capacità propria di fare ingresso nel mercato e che, con le misure da lui adottate, si mostri pronto a contestare la validità di tale brevetto e ad assumere il rischio di confrontarsi, al momento del suo ingresso nel mercato, con un’azione per contraffazione promossa dal titolare di tale brevetto (
32
).
49.
Che l’esistenza di un brevetto su un medicinale non costituisca una barriera insormontabile all’ingresso nel mercato per un fabbricante di una versione generica di tale medicinale si spiega in particolare con il fatto che la presunzione di validità dei brevetti è soltanto la conseguenza automatica del deposito e poi del rilascio di un brevetto al suo titolare, e non fornisce quindi alcuna informazione sull’esito di un’eventuale controversia relativa alla validità di tale brevetto (
33
). Pertanto, le ricorrenti sostengono a torto che la possibilità della futura dichiarazione di invalidità di un brevetto è irrilevante ai fini dell’accertamento di un rapporto di concorrenza potenziale tra il titolare e altri operatori economici.
50.
Certo, come ricordano le ricorrenti, vero è che, quando viene concesso da un’autorità pubblica, un diritto di proprietà intellettuale si presume normalmente valido e si suppone che il suo possesso da parte di un’impresa sia legittimo (
34
). Di conseguenza, i brevetti si presumono validi fino a quando non siano espressamente revocati o invalidati da un’autorità o da un giudice a tal fine competente. Nondimeno, una siffatta presunzione di validità – come il Tribunale ha giustamente affermato nella sentenza impugnata – non può equivalere a una presunzione di illiceità dei prodotti generici validamente immessi in commercio che, secondo il titolare di un brevetto, violino quest’ultimo (
35
).
51.
L’incertezza sulla validità dei brevetti che tutelano un farmaco originario e sulla natura contraffattrice di un generico di tale farmaco è al contrario una caratteristica fondamentale dei rapporti di concorrenza nel settore farmaceutico (
36
). Controversie e litigi al riguardo costituiscono quindi un indizio dell’esistenza di un rapporto di concorrenza tra gli operatori economici interessati (
37
).
52.
Pertanto, come la Corte ha precisato in una giurisprudenza giustamente ricordata dal Tribunale nella sentenza impugnata (
38
), è vero che l’oggetto di un brevetto è quello di garantire al titolare il diritto esclusivo di utilizzare un’invenzione ai fini della fabbricazione e della prima immissione in commercio di prodotti, nonché il diritto di opporsi a qualsiasi contraffazione (
39
). Tuttavia, tale oggetto non può essere interpretato nel senso di garantire una tutela anche contro le azioni dirette a contestare la validità del brevetto, tenuto conto del fatto che è nell’interesse pubblico eliminare ogni ostacolo che potrebbe derivare all’attività economica da un brevetto concesso indebitamente (
40
).
53.
Pertanto, è un elemento costitutivo del diritto dei brevetti il fatto che, malgrado la presunzione di validità di questi ultimi, una certezza concernente tale validità, nonché la natura contraffattrice di prodotti concorrenti, può esistere solo dopo un esame di tali questioni da parte delle autorità e dei giudici competenti in materia.
54.
In un contesto del genere, controversie e liti tra fabbricanti di medicinali originali e fabbricanti di versioni generiche di tali medicinali fanno spesso parte dei preparativi dell’ingresso sul mercato dei medicinali generici. Per giunta, poiché per ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) per un medicinale generico non è necessario dimostrare che tale medicinale non viola eventuali diritti di brevetto del fabbricante del medicinale originale (
41
), l’incertezza sulla validità del brevetto e sulla natura contraffattrice del medicinale generico può persistere anche dopo l’ingresso sul mercato di un siffatto medicinale.
55.
Di conseguenza non si può sostenere che l’ingresso a rischio di un medicinale generico sul mercato, che possa provocare un’azione per contraffazione da parte del titolare di un brevetto sul medicinale originale, non costituirebbe una possibilità reale e concreta per un fabbricante di medicinali generici di penetrare nel mercato quando esistano ancora diritti di brevetto sul medicinale originale.
56.
Come il Tribunale ha giustamente rilevato nella sentenza impugnata (
42
), ciò vale a maggior ragione in un contesto come quello della presente causa, in cui i brevetti controversi sono non brevetti di molecola, a tutela dell’IFA anche del farmaco originario, bensì brevetti di procedimento a tutela di determinati modi di fabbricazione di tale IFA. Di conseguenza, diversamente da un brevetto di molecola, tali brevetti di procedimento, indipendentemente dalla questione della loro validità, non impediscono ai produttori di medicinali generici di entrare nel mercato con l’IFA controversa fabbricata secondo altri procedimenti. In altri termini e viceversa, in una situazione nella quale il brevetto dell’IFA di un medicinale sia scaduto e un laboratorio produttore di farmaci originari detenga unicamente brevetti di procedimento, un ingresso di versioni generiche del medicinale in questione viola i diritti di brevetto di tale laboratorio soltanto qualora sia dimostrato che i brevetti di procedimento in questione sono al contempo validi e sono stati violati da ciascuno dei potenziali operatori entranti (
43
).
57.
Di conseguenza, non può sostenersi, come propongono le ricorrenti, che, al fine di dimostrare l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra il titolare di un brevetto su un medicinale e un fabbricante di una versione generica di tale medicinale, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe «tenuta a provare positivamente» che il medicinale generico in questione non violi il brevetto interessato, vale a dire, nel caso di specie, che i procedimenti utilizzati dai produttori di medicinali generici per produrre il citalopram non violassero i brevetti controversi della [OSCURATO:PERSONA].
58.
Infatti, non spetta alla [OSCURATO:PERSONA], nel valutare la validità dei brevetti interessati o la natura contraffattrice dei prodotti generici, emettere previsioni sull’esito di controversie tra titolari di brevetti e produttori di medicinali generici, allo scopo di valutare i rapporti di concorrenza tra tali operatori ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza. Come ha sintetizzato, in sostanza, il Tribunale al punto 159 della sentenza impugnata, pretendere dalla [OSCURATO:PERSONA] la prova che i produttori di medicinali generici avrebbero sicuramente, o con un’elevata probabilità, visto accolte le proprie pretese in una controversia in materia di brevetti con la [OSCURATO:PERSONA] e sarebbero sicuramente, o con un’elevata probabilità, entrati sul mercato con i loro prodotti equivarrebbe del resto a confondere concorrenza reale e potenziale e a trascurare il fatto che l’articolo 101 TFUE tutela appunto anche quest’ultima (
44
).
59.
Vero è che un’autorità garante della concorrenza non deve prescindere da qualsiasi questione relativa al diritto dei brevetti, atta ad influire sulla constatazione dell’esistenza di un siffatto rapporto di concorrenza, poiché eventuali brevetti che tutelano un farmaco originario o uno dei suoi processi di fabbricazione fanno incontestabilmente parte del contesto economico e giuridico che caratterizza i rapporti di concorrenza fra i titolari di tali brevetti e i produttori di farmaci generici. Tuttavia, la valutazione dei diritti conferiti da un brevetto, effettuata dall’autorità garante della concorrenza, non deve consistere in un esame della forza del brevetto o della probabilità con cui una controversia tra il suo titolare e un produttore di medicinali generici possa condurre alla constatazione che il brevetto è valido ed è stato violato. Tale valutazione deve piuttosto vertere sulla questione se, nonostante l’esistenza di tale brevetto, il produttore di medicinali generici disponga di possibilità reali e concrete di entrare nel mercato nel momento rilevante (
45
).
60.
Orbene, a tal fine, occorre appunto tener conto, in particolare, oltre al fatto che un brevetto di procedimento non impedisce l’ingresso sul mercato di prodotti fabbricati secondo altri procedimenti, del fatto che l’incertezza sulla validità di brevetti che riguardano medicinali è una caratteristica fondamentale del settore farmaceutico; che la presunzione di validità di un brevetto su un farmaco originario non equivale ad una presunzione di illegittimità di una versione generica di tale farmaco validamente immesso in commercio; che un brevetto non garantisce una protezione contro le azioni di nullità; e che siffatte azioni e, in particolare, il lancio cosiddetto «a rischio» di un medicinale generico, nonché i procedimenti giudiziari da esso derivanti, hanno generalmente luogo nella fase precedente o immediatamente successiva all’ingresso nel mercato di un siffatto medicinale generico (
46
).
61.
Ne consegue che il permanere di un’incertezza sulla liceità dell’immissione in commercio di un medicinale generico alla luce del diritto dei brevetti non impedisce in alcun modo di concludere che il produttore di tale medicinale generico dispone di possibilità reali e concrete di entrare nel mercato in questione e che esiste, pertanto, un rapporto di concorrenza potenziale tra tale produttore e il titolare di un brevetto sul farmaco originario ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE.
62.
Di conseguenza, le ricorrenti non possono sostenere che l’esistenza di brevetti che tutelano un determinato medicinale costituirebbe una barriera giuridica tale da escludere qualsiasi concorrenza, così come diritti esclusivi riconosciuti quali barriere del genere in cause anteriori (
47
), il che, del resto, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, è stato correttamente spiegato dal Tribunale nella sentenza impugnata (
48
).
63.
Allo stesso modo, è vero che dal punto 29 delle linee direttrici della [OSCURATO:PERSONA] sull’applicazione dell’articolo 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia (
49
), fatto valere dalle ricorrenti, risulta che le parti di un accordo sono considerate in linea di massima non concorrenti quando un diritto tecnologico non può essere sfruttato senza incidere su un altro diritto tecnologico valido. Tuttavia, nello stesso punto si precisa che, nella pratica, possono esistere casi in cui non può essere certo che un determinato diritto tecnologico sia valido e violato, ipotesi che appunto riguarda brevetti come quelli interessati nella fattispecie.
64.
Risulta da quanto precede che il Tribunale non ha commesso errori dichiarando che i brevetti controversi non costituivano barriere insormontabili all’ingresso di produttori di medicinali generici sul mercato del citalopram e che, al fine di dimostrare l’esistenza di un rapporto di concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e tali produttori, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a dimostrare che questi ultimi potessero entrare nel mercato senza violare eventuali diritti di brevetto della [OSCURATO:PERSONA].
65.
La prima parte del quarto motivo deve essere quindi respinta.
b)
Sui pretesi errori commessi dal Tribunale nella valutazione delle prove apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare l’esistenza di una concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici
66.
Con le parti seconda e terza del loro quarto motivo, che occorre esaminare congiuntamente, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore nella valutazione degli elementi di prova che si ritiene dimostrino l’esistenza di una concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici al momento della conclusione degli accordi controversi.
67.
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che, con tale argomentazione, le ricorrenti tentano di rimettere in discussione le conclusioni di fatto del Tribunale e di ottenere un riesame da parte della Corte delle prove prodotte dinanzi al Tribunale, il che è irricevibile nell’ambito di un’impugnazione.
68.
Tale obiezione deve tuttavia essere sfumata.
69.
Orbene, è certamente vero che le ricorrenti adducono alcuni argomenti relativi alla valutazione dei fatti da parte del Tribunale, che, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova che, nella fattispecie, non è né asserito né manifesto, sono irricevibili nella fase dell’impugnazione (
50
).
70.
Tuttavia, si deve necessariamente constatare che il fulcro dell’argomentazione delle ricorrenti verte sulla metodologia applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Tribunale al fine di giungere ad accertare l’esistenza di una concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici al momento della conclusione degli accordi controversi, il che è del resto illustrato dalle stesse risposte con cui la [OSCURATO:PERSONA] controbatte alle affermazioni delle ricorrenti. Pertanto, si tratta in tal caso di questioni di diritto soggette al controllo della Corte nell’ambito dell’impugnazione.
71.
Le ricorrenti fanno così valere che il Tribunale avrebbe, a torto, confermato l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] consistente nel fondarsi essenzialmente su elementi che riflettono la valutazione soggettiva da parte della [OSCURATO:PERSONA] della forza dei propri brevetti al fine di concludere per l’esistenza di una concorrenza potenziale tra quest’ultima e i produttori di medicinali generici, omettendo con ciò stesso di tener conto di numerose prove oggettive in grado di dimostrare l’inesistenza di un siffatto rapporto di concorrenza potenziale.
72.
Così facendo, il Tribunale avrebbe rifiutato, in maniera arbitraria e contraddicendosi nella sua motivazione, di tener conto di prove successive alla conclusione degli accordi controversi quando la presa in considerazione di tali prove sarebbe stata favorevole per le ricorrenti, mentre esso non avrebbe esitato a basarsi su siffatte prove successive per trarre conclusioni a sfavore di queste ultime.
73.
Tale argomentazione non può tuttavia essere accolta.
74.
Invero, le affermazioni delle ricorrenti si fondano, in primo luogo, su una lettura parziale e ingannevole della sentenza impugnata.
75.
Infatti, come sottolinea giustamente la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha esplicitamente affermato, al punto 142 della sentenza impugnata, che erroneamente le ricorrenti sostenevano che la [OSCURATO:PERSONA] si era basata «quasi esclusivamente» su valutazioni soggettive della forza dei suoi brevetti da parte della [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare l’esistenza di una concorrenza potenziale tra quest’ultima e i produttori di medicinali generici.
76.
Il Tribunale ha altresì affermato, allo stesso punto 142 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto un esame minuzioso, per ciascuna delle imprese di medicinali generici interessate, delle loro possibilità reali e concrete di entrare nel mercato, basandosi su elementi obiettivi quali, in particolare, gli investimenti già effettuati, le pratiche espletate per ottenere un’AIC e i contratti di fornitura conclusi con i loro fornitori di IFA. Per giunta, il Tribunale si è altresì fondato, al punto 144 della sentenza impugnata, su altri elementi obiettivi, quali l’esistenza stessa degli accordi controversi e dei versamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore dei produttori di medicinali generici, al fine di concludere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato, sul piano giuridico, l’esistenza di una concorrenza potenziale tra tali operatori.
77.
Orbene, tale maniera di procedere è conforme ai criteri elaborati dalla Corte ai fini della valutazione della concorrenza potenziale esistente tra il titolare di un brevetto su un medicinale e un produttore di una versione generica dello stesso medicinale.
78.
Infatti, per valutare l’esistenza di un rapporto di concorrenza potenziale tra siffatti operatori, occorre determinare se, alla data di conclusione degli accordi controversi, il produttore di medicinali generici avesse espletato pratiche preparatorie sufficienti, in termini amministrativi, giudiziari e commerciali, che gli consentissero di accedere al mercato interessato entro un termine tale da esercitare una pressione concorrenziale sul produttore di medicinali originali e dimostrando così la sua ferma determinazione e la sua capacità propria di accedere a tale mercato anche in presenza di brevetti di procedimento ancora detenuti da tale produttore di medicinali originali (
51
).
79.
Per giunta, dev’essere presa in considerazione, al fine di dimostrare l’esistenza di una concorrenza potenziale tra un produttore di medicinali generici e un laboratorio produttore di medicinali originali, la percezione che quest’ultimo ha del rischio che presenta il primo per i suoi interessi commerciali, percezione rivelata in particolare dalla conclusione stessa di un accordo tra tali operatori nonché la disponibilità del laboratorio produttore di medicinali originali ad effettuare trasferimenti di valore a favore del produttore di medicinali generici come contropartita del rinvio del suo ingresso nel mercato (
52
).
80.
In secondo luogo, discende da quanto precede che, contrariamente a quanto sembrano affermare le ricorrenti, il modo di procedere del Tribunale, consistente nel fondarsi, tra una serie di indizi, anche su elementi di prova che rispecchiano la percezione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della pressione concorrenziale esercitata dai produttori di medicinali generici al fine di concludere nel senso dell’esistenza di un rapporto di concorrenza potenziale, non comporta alcun errore metodologico. La percezione dell’operatore storico è invece un elemento rilevante per la valutazione dell’esistenza di un rapporto concorrenziale tra quest’ultimo e un’impresa esterna al mercato (
53
).
81.
Pertanto, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel prendere in considerazione, tra gli altri elementi, in particolare al punto 145 della sentenza impugnata, messo in discussione dalle ricorrenti, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] dubitava della validità dei suoi brevetti per concludere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato, sul piano giuridico, l’esistenza di una concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici.
82.
Tuttavia, le ricorrenti fanno valere, in terzo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore concludendo, alla luce dei documenti sui quali esso si è basato, che la [OSCURATO:PERSONA] dubitava della validità dei propri brevetti, mentre si trattava di documenti redatti in epoca successiva alla conclusione degli accordi controversi. Secondo le ricorrenti, il Tribunale ha così ammesso, in maniera erronea, contraddittoria ed arbitraria, elementi di prova successivi alla conclusione dei detti accordi a sfavore delle ricorrenti, mentre ha rifiutato di tener conto di siffatti elementi di prova successivi quando essi erano fatti valere a favore di queste ultime.
83.
Tale argomentazione è tuttavia anch’essa priva di fondamento.
84.
Infatti, se è certamente vero che il Tribunale non può confermare un accertamento di infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione qualora disponga di prove tali da invalidare un siffatto accertamento (
54
), è tuttavia parimenti giurisprudenza costante che il principio che vige nel diritto dell’Unione è quello della libera produzione delle prove e il solo criterio pertinente per valutare le prove prodotte è quello della loro credibilità (
55
). Secondo le regole generalmente applicabili in materia di prova, la credibilità e, pertanto, l’efficacia probatoria di un documento dipendono dalla sua provenienza, dalle circostanze in cui esso è stato elaborato, dal suo destinatario e dal carattere ragionevole e affidabile del suo contenuto (
56
).
85.
Orbene, nella fattispecie, la valutazione delle prove da parte del Tribunale, contestata dalle ricorrenti, è conforme a tali principi.
86.
Pertanto, il Tribunale ha giustamente affermato, ai punti 139 e 141 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] si è giustamente basata, al fine di valutare la situazione concorrenziale tra le parti degli accordi controversi al momento della conclusione di questi ultimi, su documenti che riflettevano il modo in cui tali parti percepivano la forza dei brevetti controversi in quel momento. Infatti, solo in base alle informazioni di cui esse disponevano all’epoca e alla loro percezione del mercato in quel momento esse hanno deciso di adottare una linea di condotta e di concludere gli accordi controversi. È quindi corretto, come è stato parimenti affermato dal Tribunale al punto 141 della sentenza impugnata, che elementi di prova successivi alla conclusione degli accordi controversi possono essere presi in considerazione qualora consentano di dimostrare la posizione delle parti al momento che viene in rilievo.
87.
Di conseguenza, da un lato, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il Tribunale non ha commesso errori né ha proceduto a un’inversione dell’onere della prova quando si è basato, al punto 254 della sentenza impugnata, su prove risalenti al periodo successivo alla conclusione degli accordi controversi per constatare che la [OSCURATO:PERSONA] dubitava della validità dei brevetti controversi, affermando che quest’ultima non aveva fornito alcun elemento che consentisse di spiegare come, in un momento precedente, la sua valutazione di tale questione sarebbe stata diversa.
88.
Infatti, i documenti la cui presa in considerazione da parte del Tribunale è contestata dalle ricorrenti erano documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] (
57
). Non si trattava quindi di documenti che siano stati redatti successivamente alla conclusione degli accordi controversi ai fini della difesa della [OSCURATO:PERSONA] nella procedura dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], il che sarebbe stato un elemento tale da ostacolare la loro credibilità (
58
). Pertanto, il Tribunale ha potuto concludere senza commettere errori né operare inversioni dell’onere della prova che, in mancanza di elementi in grado di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto motivi per modificare radicalmente la sua posizione al riguardo dopo la conclusione degli accordi controversi, era credibile che tali documenti riflettessero anche la percezione da parte di quest’ultima della forza dei suoi brevetti al momento della conclusione dei detti accordi.
89.
Dall’altro lato, è parimenti a torto che le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore rifiutando di tener conto, ai punti 136 e da 143 a 146 della sentenza impugnata, degli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare che i produttori di medicinali generici avevano contraffatto i suoi brevetti, che essa aveva ottenuto ingiunzioni o altre misure temporanee in cause di contraffazione o che l’UEB aveva confermato la validità del brevetto sulla cristallizzazione in tutti i suoi aspetti rilevanti nel 2009.
90.
Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il Tribunale non ha rifiutato di tener conto di tali elementi unicamente perché si trattava di elementi successivi alla conclusione degli accordi controversi, quanto per la circostanza che tali elementi, pur trattandosi di fatti oggettivi e non di dichiarazioni soggettive redatte in tempore suspecto, semplicemente non erano rilevanti al fine di valutare i rapporti di concorrenza in essere tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici al momento della conclusione di tali accordi. Infatti, come ha giustamente dichiarato il Tribunale, tali elementi nulla toglievano al fatto che, in quel momento, i produttori di medicinali generici erano percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA] come una minaccia, tutti tali operatori dubitavano della validità del brevetto sulla cristallizzazione e non era escluso che un giudice nazionale potesse dichiararlo invalido.
91.
Infatti, contrariamente al parere delle ricorrenti – a prescindere dalla questione se ciò si verifichi nel caso di specie – il fatto che la percezione di una certa realtà da parte di un operatore al momento della conclusione di un accordo si riveli successivamente infondata, non esclude che essa possa essere presa in considerazione ai fini della valutazione della concorrenza potenziale al momento rilevante. La concezione delle ricorrenti secondo la quale degli operatori potrebbero ritenersi, «soggettivamente», «a torto» concorrenti potenziali in un determinato momento mentre potrebbe verificarsi successivamente che, «oggettivamente», essi non fossero in realtà concorrenti potenziali in quel momento, è infatti priva di fondamento. Tale concezione non tiene conto del fatto che gli operatori agiscono necessariamente, in un determinato momento, sulla base della loro percezione della realtà in tale momento e che tali azioni formano a loro volta la realtà contribuendo così all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza di una concorrenza potenziale. Pertanto, se, in base ad una serie di elementi, si può concludere per l’esistenza di un rapporto di concorrenza potenziale in un determinato momento, un evento o un fatto successivo non potrà invalidare a posteriori l’esistenza di tale concorrenza potenziale nel momento preso in considerazione.
92.
Inoltre, e in ogni caso, per concludere, nella fattispecie, nel senso dell’esistenza di una concorrenza potenziale, il Tribunale non si è unicamente basato sulla possibilità di dichiarazione di invalidità del brevetto sulla cristallizzazione o sulla percezione delle parti al riguardo, ma su un insieme di elementi. Analogamente, non è necessario determinare se giustamente il Tribunale abbia affermato, al punto 146 della sentenza impugnata, che, al momento della conclusione degli accordi controversi, nessuna misura provvisoria era stata ottenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], il che è contestato dalle ricorrenti. Infatti, l’esistenza di siffatte misure provvisorie non è in ogni caso tale da infirmare la constatazione dell’esistenza di una concorrenza potenziale tra un laboratorio produttore di medicinali originali e produttori di medicinali generici contro i quali quest’ultimo ottenga la pronuncia di misure del genere (
59
).
93.
Risulta dalle considerazioni che precedono che il Tribunale non ha commesso errori metodologici nella valutazione delle prove addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare l’esistenza di una concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici al momento della conclusione degli accordi controversi.
94.
Le parti seconda e terza del quarto motivo devono quindi essere anch’esse respinte.
c)
Sugli argomenti delle ricorrenti intesi a dimostrare la pretesa inesistenza di un rapporto di concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e ciascuno dei produttori di medicinali generici interessati
95.
Con le parti dalla quarta alla settima del loro quarto motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha errato nel confermare, ai punti da 207 a 330 della sentenza impugnata, le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative all’esistenza di un rapporto di concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e ciascuno dei produttori di medicinali generici in questione su ciascun territorio interessato dagli accordi controversi.
96.
[OSCURATO:PERSONA] fa inoltre valere che tale argomentazione è irricevibile in quanto tende a rimettere in discussione le conclusioni di fatto del Tribunale e ad ottenere un riesame da parte della Corte delle prove presentate dinanzi al Tribunale. Tuttavia, anche se le ricorrenti adducono effettivamente elementi di natura fattuale il cui esame spetta esclusivamente al Tribunale, dal loro ragionamento risulta che esse censurano anche errori metodologici che il Tribunale avrebbe commesso nell’esaminare la concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e ciascuno dei produttori di medicinali generici, il che è consentito nella fase dell’impugnazione.
97.
Tuttavia, nel merito, l’argomentazione delle ricorrenti non può essere accolta in quanto, da un lato, essa coincide ampiamente con le censure metodologiche già confutate in occasione dell’esame delle precedenti parti del presente motivo, e, dall’altro, per il resto, essa si rivela altresì priva di fondamento.
98.
Così, le ricorrenti censurano, in primo luogo, il fatto che il Tribunale abbia – a torto – ammesso l’esistenza di una concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (GUK) nel [OSCURATO:PERSONA] nonché in tutto il SEE, tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA] e in Danimarca, tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] nel SEE nonché tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] nel SEE senza esigere la prova, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del fatto che tali produttori di medicinali generici sarebbero potuti entrare nel mercato con citalopram non contraffatto, vale a dire citalopram fabbricato secondo procedimenti diversi da quelli tutelati dai brevetti controversi della [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso modo, le ricorrenti ribadiscono la concezione secondo cui sarebbe errato, a causa della presunzione di validità dei brevetti, considerare la possibilità di una contestazione della detta validità come espressione dell’esistenza di una concorrenza potenziale.
99.
Come si è già detto in precedenza, nell’ambito dell’esame della prima parte del presente motivo, al fine di dimostrare l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra il titolare di un brevetto su un medicinale e un produttore di una versione generica di tale medicinale, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a provare che il medicinale generico non violi il brevetto interessato o che quest’ultimo sarebbe stato invalidato nel corso di un procedimento giurisdizionale, e l’ingresso cosiddetto «a rischio» di un medicinale generico sul mercato così come la contestazione della validità di un brevetto possono per contro essere considerati come possibilità reali e concrete di far concorrenza al titolare del brevetto (
60
).
100.
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha concluso a torto che la [OSCURATO:PERSONA] (GUK) e la [OSCURATO:PERSONA] erano concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] basandosi su elementi di prova soggettivi e ignorando successivi elementi di prova oggettivi. Orbene, tali argomenti, nei limiti in cui non sono volti a ottenere dalla Corte un riesame di taluni elementi fattuali già valutati dal Tribunale ma consistono in una censura metodologica della valutazione dei detti fatti da parte del Tribunale, sono già stati confutati in precedenza nel contesto dell’esame della seconda e della terza parte del presente motivo (
61
).
101.
Infine, in terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha confermato a torto le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] quanto all’esistenza di una concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici, mentre tali produttori non hanno presentato domande di AIC ovvero hanno ottenuto AIC per i loro prodotti in una parte dei paesi interessati dagli accordi controversi solo nel corso del periodo di durata o dopo la scadenza di questi ultimi.
102.
Al riguardo, è importante rilevare che il Tribunale ha esaminato, in particolare ai punti da 168 a 182 della sentenza impugnata, in maniera approfondita la questione di stabilire se il fatto che un produttore di medicinali generici non disponga ancora di un’AIC per il mercato di un determinato paese osti all’esistenza di una concorrenza potenziale tra tale produttore e il titolare di un brevetto sul medicinale originale già in vendita sul mercato geografico interessato. Per giunta, il Tribunale ha esaminato, ai detti punti, la situazione di ciascuno dei produttori di medicinali generici partecipanti agli accordi controversi in termini di AIC per i mercati geografici interessati da tali accordi.
103.
Il Tribunale ha così dichiarato, innanzitutto, che il fatto che un produttore di medicinali generici non disponga ancora di AIC per il suo prodotto in un determinato Stato non osta all’esistenza di una concorrenza potenziale tra tale produttore e un laboratorio produttore di medicinali originali già attivo nell’area geografica in questione, poiché la concorrenza potenziale include in particolare le attività dei produttori di medicinali generici volte ad ottenere le AIC nonché all’espletamento di tutte le pratiche amministrative e commerciali indispensabili per preparare il loro ingresso nel mercato (
62
). Come ha ancora affermato il Tribunale, sebbene la conclusione della procedura per ottenere un’AIC sia indispensabile affinché possa esistere una concorrenza effettiva, l’iter da seguire per giungere a tale risultato, quando questo è avviato da un’impresa che prepara da tempo seriamente il suo ingresso nel mercato, rientra nella concorrenza potenziale (
63
).
104.
Allo stesso modo, il Tribunale ha rilevato, ai punti 163 e 232 della sentenza impugnata, che non è necessario che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’ingresso dei produttori di medicinali generici sul mercato sarebbe avvenuto con certezza in ciascuno dei paesi interessati dagli accordi controversi prima della scadenza di questi ultimi per poter provare l’esistenza di una concorrenza potenziale, dato che quest’ultima richiede non la dimostrazione di un ingresso certo nel mercato ma unicamente l’esistenza di possibilità reali e concrete al riguardo.
105.
Orbene, le ricorrenti non adducono alcun elemento tale da contraddire tali considerazioni che, del resto, non sono viziate da alcun errore di diritto.
106.
Infatti, rifiutare di riconoscere l’esistenza di un rapporto di concorrenza potenziale tra il titolare di un brevetto su un medicinale e il produttore di una versione generica dello stesso medicinale, di cui è d’altronde provata la ferma determinazione nonché la capacità propria di entrare nel mercato, per il solo fatto che tale produttore non dispone ancora di un’AIC, equivarrebbe ad escludere qualsiasi esistenza di concorrenza potenziale e con ciò stesso qualsiasi applicazione del diritto della concorrenza durante la fase preparatoria dell’ingresso sul mercato di medicinali generici, nella quale rientrano appunto le pratiche intese ad ottenere un’AIC. Una posizione del genere contrasterebbe totalmente con l’effetto utile dell’articolo 101 TFUE, poiché comporterebbe che sarebbe permesso bloccare o ritardare i preparativi di futuri operatori che intendano entrare nel mercato mediante accordi di esclusione, cosicché un ingresso sul mercato di tali operatori e, pertanto, una concorrenza reale non potrebbe mai realizzarsi.
107.
Il Tribunale ha poi affermato che, nella fattispecie, i produttori di medicinali generici non soltanto erano da molto tempo intenti a preparare seriamente il loro ingresso sul mercato, ma per giunta disponevano già di un’AIC, ovvero avevano avviato i procedimenti per ottenerne una a breve o medio termine. In tale contesto, il Tribunale ha esaminato, in maniera specifica, la situazione di ciascuno dei produttori di medicinali generici interessati e ne ha concluso che ciascuno di essi aveva possibilità reali e concrete di ottenere AIC e di accedere così al mercato del citalopram in vari paesi del SEE, in particolare avvalendosi della procedura di reciproco riconoscimento prevista dalla direttiva 2001/83 (
64
), entro un termine sufficientemente breve per esercitare una pressione concorrenziale sulla [OSCURATO:PERSONA] (
65
).
108.
Le ricorrenti non contestano i fatti sui quali si è basato il Tribunale per giungere a tale conclusione e non fanno neppure valere lo snaturamento, ma si limitano a sostenere che i produttori di medicinali generici non hanno presentato domande di AIC o hanno ottenuto AIC per i loro prodotti in una parte dei paesi interessati dagli accordi controversi solo nel corso del periodo di durata o dopo la scadenza di questi ultimi.
109.
Sulla base di questa stessa argomentazione, le ricorrenti sostengono, nella loro risposta al nostro quesito riguardante l’incidenza della sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
66
) sul presente procedimento (
67
), che il criterio elaborato dalla Corte nella detta sentenza per l’accertamento dell’esistenza di una concorrenza potenziale tra il titolare di un brevetto su un medicinale e produttori di versioni generiche del detto medicinale non sarebbe soddisfatto nel caso di specie.
110.
Orbene, come si è appena constatato, il fatto di non disporre ancora di AIC non è tale da invalidare l’accertamento dell’esistenza di una concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici. Ciò è tanto più vero in quanto, come ha giustamente rilevato la [OSCURATO:PERSONA] all’udienza nella presente causa, è impossibile stabilire se non siano proprio gli stessi accordi controversi ad aver spinto tali produttori ad astenersi dal procedere più rapidamente agli adempimenti necessari ad ottenere un’AIC per i loro prodotti negli Stati membri interessati da tali accordi.
111.
Contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, ciò è altresì conforme a quanto dichiarato dalla Corte ai punti 43 e 44 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
68
). Infatti, nei detti punti, la Corte si è limitata ad affermare che, al fine di valutare il rapporto di concorrenza potenziale tra il titolare di un brevetto e un produttore di medicinali generici in circostanze simili a quelle in esame nel caso di specie, occorre stabilire se tale produttore, al momento che viene in rilievo, avesse adottato misure preparatorie sufficienti a consentirgli di entrare nel mercato di cui trattasi entro un periodo di tempo idoneo ad esercitare una pressione concorrenziale sul titolare del brevetto. Nel novero di tali misure
possono
figurare, tra l’altro, quelle destinate a renderlo in grado di disporre, entro detto termine, delle AIC richieste.
112.
Orbene, come si è appena rilevato, le ricorrenti non rimettono in discussione le contestazioni di fatto sulle quali il Tribunale si è basato per concludere che i produttori di medicinali generici avevano possibilità reali e concrete di ottenere AIC e di accedere così al mercato del citalopram in vari paesi del SEE entro un termine sufficientemente breve per esercitare una pressione concorrenziale sulla [OSCURATO:PERSONA].
113.
Di conseguenza, anche le parti dalla quarta alla settima del quarto motivo devono essere respinte, così come tale motivo nel suo complesso.
2.
Sulla qualificazione degli accordi tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici come restrizioni della concorrenza per oggetto (motivi d’impugnazione dal primo al terzo)
114.
Con i loro primi tre motivi di impugnazione, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso errori qualificando gli accordi controversi come restrizioni della concorrenza per oggetto.
115.
Innanzitutto, nell’ambito del loro primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha confermato a torto la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale tali accordi erano restrittivi della concorrenza per il loro stesso oggetto anche se le restrizioni previste rientrassero nell’ambito di applicazione dei brevetti controversi, vale a dire anche supponendo che tali accordi impedissero unicamente l’ingresso nel mercato di un citalopram generico ritenuto dalle imprese partecipanti agli accordi come costituente, potenzialmente, una violazione di tali brevetti, e non quello di qualsiasi tipo di citalopram generico (
69
).
116.
Nel contesto del loro secondo motivo, le ricorrenti sostengono poi che il Tribunale ha commesso errori concludendo che cinque dei sei accordi controversi eccedevano l’ambito di applicazione dei brevetti controversi, vale a dire che essi vietavano ai produttori di medicinali generici di vendere qualsiasi tipo di citalopram generico e non soltanto citalopram fabbricato secondo i procedimenti tutelati dai brevetti controversi.
117.
Infine, con il terzo motivo, le ricorrenti fanno valere che, anche supponendo che la Corte dichiari che taluni degli accordi controversi eccedevano l’ambito di applicazione dei brevetti controversi vietando la vendita di qualsiasi tipo di citalopram generico, nondimeno il Tribunale avrebbe concluso in maniera erronea che tali accordi costituivano restrizioni della concorrenza per oggetto.
a)
Sulla qualificazione come restrizioni della concorrenza per oggetto di accordi non eccedenti la portata di un brevetto (primo motivo d’impugnazione)
118.
A parere delle ricorrenti, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che gli accordi controversi erano restrittivi della concorrenza per il loro oggetto anche supponendo che le restrizioni da essi imposte ai produttori di medicinali generici non abbiano ecceduto l’ambito di applicazione dei brevetti controversi. Pertanto, secondo le ricorrenti, un accordo che imponga restrizioni analoghe a quelle che il titolare di un brevetto avrebbe potuto ottenere attraverso decisioni giurisdizionali non può essere considerato, per sua stessa natura, come nocivo per la concorrenza. Infatti, un accordo del genere tradurrebbe soltanto la prerogativa del titolare di un brevetto di escludere i prodotti che lo violino dal mercato.
119.
Un accordo di composizione amichevole in materia di brevetti potrebbe tanto meno costituire una restrizione della concorrenza per oggetto in quanto la composizione amichevole di una controversia in materia di brevetti sarebbe un modo di prevenzione delle liti legittimo e normale.
120.
Infine, il fatto che il titolare del brevetto abbia effettuato un consistente trasferimento di valore a favore del produttore di medicinali generici firmatario dell’accordo controverso non può al riguardo, contrariamente alle conclusioni del Tribunale, essere pertinente ai fini della qualificazione di un accordo come restrittivo della concorrenza per il suo stesso oggetto.
121.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale argomentazione precisando che possono effettivamente esistere accordi legittimi di composizione amichevole di controversie in materia di brevetti, anche accompagnati da pagamenti da parte del titolare del brevetto a favore di un produttore di medicinali generici. Tuttavia, secondo il Tribunale, quando un siffatto pagamento si combina con un’esclusione di concorrenti dal mercato o con una limitazione degli incentivi perché avvenga un ingresso del genere, è possibile ritenere che tale limitazione non derivi esclusivamente dalla valutazione della forza dei brevetti ad opera delle parti, ma che essa sia ottenuta mediante detto pagamento, risolvendosi, pertanto, in un’acquisizione competitiva.
122.
Il Tribunale ha ancora ricordato che, in forza dell’articolo 101 TFUE, ciascun operatore economico deve determinare in maniera autonoma la politica che intende perseguire sul mercato. Pertanto, il Tribunale ha approvato la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale gli accordi di composizione amichevole di controversie in materia di brevetti vengono colpiti dal divieto sancito da tale disposizione quando contengono ingenti pagamenti invertiti, che riducano o eliminino qualsiasi incentivo per i produttori di medicinali generici a entrare nel mercato per un determinato periodo, senza definire tuttavia la controversia sottostante in materia di brevetti. Infatti, in un caso del genere, il trasferimento di valore si sostituisce alla valutazione autonoma, ad opera delle parti, della forza dei brevetti del laboratorio produttore di medicinali originali e alla valutazione delle loro possibilità di vincere la causa nel caso di un’eventuale controversia.
123.
Di conseguenza, il Tribunale ha considerato che, concludendo gli accordi controversi, le ricorrenti avevano scambiato l’incertezza sull’esito di tali controversie con la certezza che i produttori di medicinali generici non sarebbero entrati nel mercato, mediante ingenti pagamenti invertiti, eliminando così qualsiasi concorrenza, anche potenziale, sul mercato, durante il periodo di vigenza di tali accordi (
70
).
124.
Come risultato, il Tribunale ha concluso che il «criterio dell’ambito di applicazione del brevetto», secondo il quale le restrizioni contrattuali rientranti nell’ambito temporale, territoriale e materiale dei diritti del titolare del brevetto non violerebbero il diritto della concorrenza, non può essere accolto. Infatti, secondo il Tribunale, tale criterio conduce, da un lato, a presumere che un medicinale generico violi il brevetto del laboratorio produttore di medicinali originali, mentre la natura illecita o meno del medicinale generico resta una questione irrisolta. Dall’altro lato, secondo il Tribunale, tale criterio si fonda sulla presunzione secondo la quale qualsiasi brevetto fatto valere nell’ambito di una composizione amichevole sarebbe considerato valido in caso di contestazione della sua validità, mentre non esiste, a tal riguardo, alcun fondamento in diritto o nella prassi.
125.
Quindi, secondo il Tribunale, il fatto che talune restrizioni contenute negli accordi controversi siano state considerate dalla [OSCURATO:PERSONA] come rientranti potenzialmente nell’ambito di applicazione dei brevetti della [OSCURATO:PERSONA] significa unicamente che le ricorrenti avrebbero potuto ottenere restrizioni analoghe mediante decisioni giurisdizionali adottate per l’attuazione dei loro brevetti, ammesso che esse avessero vinto la causa dinanzi ai giudici nazionali competenti. Pertanto, anche se gli accordi controversi contenevano altresì restrizioni rientranti potenzialmente nell’ambito di applicazione dei brevetti delle ricorrenti, tali accordi andavano al di là dell’oggetto specifico dei loro diritti di proprietà intellettuale, che includevano, certamente, il diritto di opporsi alle contraffazioni, ma non quello di concludere accordi con i quali concorrenti reali o potenziali del mercato venivano pagati per non entrare nel mercato (
71
).
126.
Contrariamente al parere delle ricorrenti, tali considerazioni non sono viziate da alcun errore di diritto.
127.
Infatti, come ha spiegato la Corte nella sua sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
72
), gli accordi con i quali un produttore di medicinali generici riconosce la validità di un brevetto e s’impegna, in cambio di un trasferimento di valore da parte del titolare del brevetto, a non contestarla e a non entrare nel mercato, possono restringere la concorrenza. La ragione di ciò è che la contestazione della validità dei brevetti, in particolare attraverso un ingresso cosiddetto «a rischio» sul mercato, fa parte del normale gioco della concorrenza nei settori in cui esistono diritti di esclusiva sulle tecnologie.
128.
Infatti, è certamente possibile che un produttore di medicinali generici decida in maniera autonoma di rinunciare ad entrare nel mercato e di concludere in tale contesto un accordo di composizione amichevole di una controversia in materia di brevetti. Tuttavia, l’articolo 101 TFUE obbliga ciascun operatore a determinare in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato e vieta a tali operatori di sostituire scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza. Pertanto, un accordo di composizione amichevole di una controversia in materia di brevetti si risolve in una restrizione della concorrenza per oggetto ove il trasferimento di valori effettuato dal titolare del brevetto a favore del produttore di medicinali generici si spieghi soltanto con l’interesse commerciale comune delle parti a non esercitare tra loro una concorrenza fondata sui meriti.
129.
Infatti, ove tale trasferimento non abbia altra contropartita, da parte del produttore di medicinali generici, se non la sua rinuncia ad entrare nel mercato e a contestare il brevetto, ciò indica, in assenza di ogni altra spiegazione plausibile, che non è la percezione della forza del brevetto, bensì la prospettiva del trasferimento di valore che lo ha indotto a rinunciare ad un ingresso nel mercato e ad una contestazione del brevetto.
130.
Di conseguenza, non si può sostenere che la conclusione di un accordo siffatto rientri nell’attuazione, da parte del titolare del brevetto, delle sue prerogative derivanti dall’oggetto di quest’ultimo, né che essa corrisponda, per quanto riguarda i produttori di medicinali generici, unicamente al riconoscimento da parte loro dei diritti di brevetto, presunti validi, del titolare di quest’ultimo. Infatti, poiché la presunzione di validità di un brevetto non comporta alcuna indicazione sull’esito di un’eventuale controversia relativa a tale validità, un accordo con il quale le parti eliminino l’incertezza al riguardo mediante un trasferimento di valore a favore di un produttore di medicinali generici equivale all’eliminazione della concorrenza potenziale che sarebbe esistita in mancanza di tale accordo (
73
).
131.
Nessuno degli argomenti addotti dalle ricorrenti nel presente procedimento è tale da dimostrare che il Tribunale abbia a torto confermato la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, nel caso di specie, gli accordi controversi costituivano siffatte restrizioni della concorrenza, intese ad ottenere da parte dei produttori di medicinali generici l’impegno a non esercitare concorrenza per il periodo convenuto in cambio di un pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] che aveva come contropartita solo il detto impegno.
1)
Sull’asimmetria dei rischi tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici
132.
Quindi, in primo luogo, è vero che la Corte ha dichiarato che, per concludere che un accordo di composizione amichevole di una controversia in materia di brevetti tra il titolare di un brevetto e un produttore di medicinali generici, accompagnato da un trasferimento di valore da parte del primo a favore del secondo, costituisce una restrizione della concorrenza per oggetto, deve risultare dall’esame dell’accordo che il detto trasferimento di valore si spiega esclusivamente con l’impegno del produttore di medicinali generici a non esercitare la concorrenza con il suo prodotto per il periodo di tempo convenuto. Deve quindi esser certo che tale trasferimento non sia giustificato alla luce di obiettivi legittimi delle imprese partecipanti all’accordo, come la compensazione delle spese connesse alla controversia, la fornitura effettiva di beni o di servizi o ancora la rinuncia ad impegni finanziari presi dal titolare del brevetto. Inoltre, sempre secondo la Corte, se ciò si verifica, occorre ancora determinare se il trasferimento di valore effettuato a favore del produttore di medicinali generici sia stato sufficientemente congruo per disincentivare effettivamente quest’ultimo dall’ingresso nel mercato interessato (
74
).
133.
Tuttavia, le ricorrenti non adducono alcun elemento atto a dimostrare che, nella fattispecie, i trasferimenti di valori effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore dei produttori di medicinali generici abbiano avuto una contropartita da parte di questi ultimi diversa dalla loro rinuncia ad entrare nel mercato. Allo stesso modo, le ricorrenti non fanno valere alcun elemento tale da infirmare la conclusione del Tribunale secondo la quale, nella fattispecie, gli importi dei pagamenti invertiti previsti dagli accordi controversi erano sufficientemente elevati per indurre i produttori di medicinali generici ad accettare le limitazioni alla loro autonomia e per ridurre gli incentivi che essi avevano ad entrare nel mercato. Quindi, il Tribunale ha constatato che risultava dagli elementi agli atti che tali produttori non avrebbero accettato di rimaner fuori dal mercato unilateralmente, dopo aver effettuato pratiche ed investimenti rilevanti, in mancanza dei pagamenti effettuati a loro favore dalla [OSCURATO:PERSONA] (
75
).
134.
Anziché addurre il minimo elemento concreto che possa fornire una spiegazione per tali pagamenti, in alternativa a quella fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Tribunale, le ricorrenti si limitano infatti a sostenere che i detti pagamenti si spiegherebbero con l’asimmetria dei rischi tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici. Quindi, se questi ultimi fossero entrati nel mercato in violazione dei brevetti della [OSCURATO:PERSONA], i risarcimenti che tale impresa avrebbe potuto ottenere risultando vittoriosa in sede giudiziaria, non sarebbero mai stati sufficienti a compensare le perdite subite, il che spiegherebbe la sua disponibilità ad effettuare i pagamenti controversi.
135.
Orbene, come il Tribunale ha giustamente spiegato ai punti da 379 a 387 della sentenza impugnata, un accordo non esclude l’applicazione dell’articolo 101 TFUE per il fatto che la sua conclusione sia una soluzione ragionevole e vantaggiosa in termini economici e commerciali per le parti. Allo stesso modo, spetta alle autorità pubbliche e non ad imprese private garantire il rispetto delle prescrizioni di legge (
76
). Non spetta quindi a tali imprese porre rimedio ad una pretesa insufficienza della normativa mediante accordi anticoncorrenziali e farsi così giustizia da sole (
77
). Pertanto, un’«asimmetria dei rischi» come quella fatta valere dalle ricorrenti, così come eventuali carenze dei diritti nazionali in materia di brevetti non possono, anche supponendole accertate, giustificare accordi consistenti nel far sì che un operatore economico paghi i suoi concorrenti perché essi restino al di fuori del mercato.
2)
Sullo «scenario controfattuale»
136.
In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto rifiutando, ai punti 472 e 473 della sentenza impugnata, di esaminare lo «scenario controfattuale», vale a dire la situazione che si sarebbe verificata in mancanza degli accordi controversi. Secondo le ricorrenti, un siffatto esame avrebbe rivelato che la rinuncia dei produttori di medicinali generici ad entrare nel mercato non era dovuta all’esistenza di tali accordi, ma molto semplicemente a quella dei brevetti della [OSCURATO:PERSONA].
137.
Le ricorrenti insistono ancora su questo punto nella loro risposta al nostro quesito riguardante l’incidenza della sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
78
) sul presente procedimento (
79
), sostenendo che, nella detta sentenza, la Corte avrebbe riconosciuto l’importanza dell’analisi controfattuale nonché della presa in considerazione di effetti favorevoli alla concorrenza degli accordi in esame, che non si sarebbero verificati in assenza di questi ultimi, nell’applicazione dell’articolo 101 TFUE.
138.
Occorre tuttavia rilevare, innanzitutto, che, al punto 37 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a., fatta valere dalle ricorrenti, la Corte si è limitata ad affermare che, al fine di verificare l’esistenza di un rapporto di concorrenza potenziale tra operatori economici, occorre determinare se, in mancanza di detto accordo, sarebbero esistite possibilità reali e concrete che l’impresa esterna al mercato entrasse in concorrenza con l’impresa che vi è già stabilita.
139.
Orbene, indipendentemente dalla questione di stabilire se un’analisi del genere possa presentare analogie con un’analisi cosiddetta «controfattuale» degli eventi che si sarebbero verificati in mancanza di un accordo e se sia necessario procedere ad una siffatta analisi controfattuale in casi in cui sono controversi accordi configuranti restrizioni della concorrenza per oggetto, basta constatare che il Tribunale ha esaminato in maniera approfondita, nella sentenza impugnata, la questione se i produttori di medicinali generici disponessero di possibilità reali e concrete di entrare nel mercato al momento della conclusione degli accordi controversi, di modo che è possibile concludere che tali possibilità sono state eliminate dai detti accordi (
80
).
140.
Per giunta, è errato affermare, come fanno le ricorrenti, che un’analisi controfattuale avrebbe rivelato che la rinuncia ad entrare nel mercato da parte dei produttori di medicinali generici risultava non dagli accordi controversi, ma dall’esistenza dei brevetti della [OSCURATO:PERSONA] che impedivano un ingresso sul mercato con prodotti contraffattori. Infatti, un’argomentazione del genere ignora il fatto che, al momento della conclusione degli accordi controversi, esisteva incertezza circa la validità dei brevetti controversi e circa la natura contraffattrice dei farmaci dei produttori di medicinali generici. Orbene, come la Corte ha affermato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
81
), è proprio tale incertezza che contribuisce, finché permane, all’esistenza di una situazione di concorrenza almeno potenziale tra il titolare di un brevetto su un medicinale e un produttore che intenda entrare nel mercato con una versione generica di tale medicinale.
141.
Pertanto, se è dimostrato che un accordo mira ad eliminare tale incertezza, è lecito concludere che esso costituisce una restrizione della concorrenza per oggetto poiché esso sostituisce ad una situazione in cui le parti gestiscono in maniera autonoma i rischi e le possibilità derivanti da tale incertezza una situazione concordata che è il risultato di una cooperazione pratica tra le parti (
82
). Orbene, è proprio attraverso l’analisi di tale punto che il Tribunale è giunto alla constatazione che gli accordi controversi nel caso di specie costituivano restrizioni della concorrenza per oggetto (
83
).
142.
Per quanto riguarda, infine, la presa in considerazione di eventuali effetti di un accordo favorevoli alla concorrenza, vero è che la Corte ha dichiarato, al punto 103 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
84
), fatta valere dalle ricorrenti, che effetti del genere, in quanto elementi del contesto di tale accordo, vanno debitamente presi in considerazione ai fini della sua qualificazione come restrizione della concorrenza per oggetto, nei limiti in cui possono rimettere in discussione la valutazione globale del grado sufficientemente dannoso nei confronti della concorrenza della pratica collusiva di cui trattasi e, di conseguenza, la sua qualificazione come restrizione della concorrenza per oggetto.
143.
Tuttavia, nella fattispecie, le ricorrenti non fanno valere, nei loro atti scritti nel presente procedimento di impugnazione, alcun preteso effetto favorevole alla concorrenza degli accordi controversi che avrebbe potuto rimettere in discussione l’analisi operata dal Tribunale quanto alla qualificazione dei detti accordi come restrizioni della concorrenza per oggetto.
3)
Sull’assenza di clausole di non contestazione negli accordi controversi
144.
In terzo luogo, le ricorrenti sostengono, nella loro risposta al nostro quesito riguardante l’incidenza della sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. sul presente procedimento (
85
), che l’analisi operata dalla Corte nella detta sentenza, secondo la quale accordi come quelli controversi nella detta causa possono costituire restrizioni della concorrenza per oggetto, si sarebbe basata principalmente sulla presenza di clausole di non contestazione dei brevetti in questione nei detti accordi. Orbene, dato che gli accordi controversi nella presente causa non avrebbero contenuto siffatte clausole di non contestazione, il Tribunale avrebbe commesso un errore qualificandoli come restrizioni della concorrenza per oggetto. Infatti, l’assenza di clausole di non contestazione negli accordi controversi dimostrerebbe che l’omessa contestazione, da parte dei produttori di medicinali generici, dei brevetti controversi non sarebbe derivata da tali accordi, ma dall’autonoma valutazione della forza dei brevetti della [OSCURATO:PERSONA] da parte dei produttori di medicinali generici.
145.
Neppure tale argomentazione può tuttavia essere accolta.
146.
Invero, indipendentemente dalla questione se gli accordi controversi nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. contenessero clausole esplicite di non contestazione del brevetto interessato o se l’obbligo di non contestazione del detto brevetto derivasse soltanto dal contesto e dall’economia generale di tali accordi (
86
), si deve necessariamente constatare che, in ogni caso, nella fattispecie, l’assenza di clausole esplicite di non contestazione negli accordi controversi non è un elemento che possa rimettere in discussione la valutazione del Tribunale secondo la quale tali accordi costituivano restrizioni della concorrenza per oggetto.
147.
Le ricorrenti non adducono infatti alcun argomento tale da infirmare la conclusione del Tribunale di cui ai punti 398 e 399 della sentenza impugnata secondo la quale, anche se gli accordi controversi non contenevano clausole di non contestazione, i produttori di medicinali generici non avevano alcun interesse a contestare i brevetti della [OSCURATO:PERSONA] dopo aver concluso tali accordi, in quanto i pagamenti invertiti corrispondevano approssimativamente ai profitti che essi contavano di realizzare in caso di ingresso nel mercato o al risarcimento che essi avrebbero potuto ottenere se fossero risultati vittoriosi contro la [OSCURATO:PERSONA] in sede contenziosa e in quanto, anche supponendo che tali pagamenti fossero stati inferiori agli utili previsti, si trattava, nonostante tutto, di un profitto certo e immediato, ottenuto da tali produttori senza dover incorrere nei rischi che l’ingresso nel mercato avrebbe comportato.
148.
Tali considerazioni valgono tanto più in quanto dai fatti esaminati dal Tribunale risulta che, in forza degli accordi controversi, i pagamenti della [OSCURATO:PERSONA] a favore dei produttori di medicinali generici dovevano, almeno in parte, essere effettuati in rate scaglionate progressivamente nel corso del periodo di durata di tali accordi (
87
). Orbene, è poco probabile, alla luce dell’economia complessiva dei detti accordi, che questi ultimi seguissero il principio che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe continuato a pagare i produttori di medicinali generici per i loro impegni se essi avessero d’altra parte intentato azioni di contestazione della validità dei brevetti controversi.
149.
Per le stesse ragioni, del resto, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale gli accordi controversi non avrebbero impedito ai produttori di medicinali generici di entrare nel mercato con prodotti non contraffattori manca totalmente di forza di persuasione. Innanzitutto, tale argomento si basa ancora una volta sull’erronea premessa secondo la quale era accertato che i farmaci dei produttori di medicinali generici di cui trattasi violassero i brevetti della [OSCURATO:PERSONA], mentre ciò era per l’appunto incerto (
88
). Ma, per di più, è molto semplicemente improbabile che i produttori di medicinali generici abbiano conservato l’incentivo ad entrare nel mercato con citalopram generico mentre essi erano d’altra parte compensati dalla [OSCURATO:PERSONA] per non contestare la validità dei brevetti da quest’ultima ancora detenuti in relazione a tale molecola (
89
).
4)
Sulla pretesa novità della sanzione nei confronti di composizioni amichevoli di controversie in materia di brevetti
150.
In quarto luogo, le ricorrenti ritengono che, perseguendo il legittimo obiettivo di dirimere un contenzioso in materia di brevetti, gli accordi controversi non potevano molto semplicemente essere equiparati ad accordi di esclusione dal mercato non dissimulati che rivelassero un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza da essere qualificati come restrizioni della concorrenza per oggetto. Ciò varrebbe tanto più in quanto, all’epoca della conclusione degli accordi controversi, avrebbe regnato una grande incertezza quanto alla valutazione degli accordi di composizione amichevole in materia di brevetti sotto il profilo del diritto della concorrenza.
151.
Neppure tale argomentazione può risultare convincente.
152.
Così, come è stato giustamente dichiarato dal Tribunale nella sentenza impugnata (
90
), risulta, da una parte, dalla giurisprudenza della Corte che né il fatto che un accordo persegua l’obiettivo legittimo di comporre una controversia in via amichevole (
91
), né il fatto che un accordo riguardi un diritto di proprietà intellettuale (
92
) può escludere un’applicazione piena e integrale a tale accordo delle norme del diritto della concorrenza dell’Unione. Le sentenze fatte valere al riguardo dalle ricorrenti non possono suffragare la concezione secondo cui, in maniera generale, degli accordi non possono restringere la concorrenza quando restano nell’ambito della proprietà intellettuale (
93
).
153.
Per di più, le ricorrenti non adducono alcun elemento in grado di infirmare le considerazioni del Tribunale che hanno confermato la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, nella fattispecie, gli accordi controversi non hanno permesso di porre termine alle sottostanti controversie in materia di brevetti tra le imprese partecipanti a tali accordi (
94
). Infatti, la sola circostanza che la durata degli accordi controversi fosse legata all’esito di un contenzioso «di prova» che vedeva la [OSCURATO:PERSONA] contrapposta ad un altro produttore di medicinali generici nel [OSCURATO:PERSONA] non può dimostrare che tali accordi abbiano risolto le sottostanti controversie in materia di brevetti, mentre essi le hanno soltanto accantonate per il periodo di tempo convenuto.
154.
Dall’altra parte, le ricorrenti non possono neppure eccepire la pretesa inesperienza in materia di repressione di accordi analoghi a quelli interessati nel caso di specie in base al diritto della concorrenza o il fatto che persino il Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Autorità garante della concorrenza e dei consumatori, Danimarca) (in prosieguo: la «KFST») e la [OSCURATO:PERSONA] nutrivano, all’inizio, dubbi quanto alla qualificazione giuridica di tali accordi per sostenere che i detti accordi non possono essere equiparati a restrizioni della concorrenza per oggetto.
155.
Contrariamente al parere delle ricorrenti, il fatto che il caso in esame sia il primo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato l’articolo 101 TFUE ad accordi di composizione amichevole di controversie in materia di brevetti tra un laboratorio produttore di medicinali originali e produttori di medicinali generici nel settore farmaceutico non comporta che tali accordi non possano essere qualificati come restrizioni della concorrenza per oggetto ai sensi di tale disposizione.
156.
Come il Tribunale ha affermato ai punti 438 e 774 della sentenza impugnata, non è necessario, per qualificare un accordo come restrizione della concorrenza per oggetto, che lo stesso tipo di accordi sia già stato condannato in passato. Il ruolo dell’esperienza e, pertanto, la prevedibilità al riguardo, non riguardano infatti, come ha correttamente spiegato il Tribunale, la categoria specifica di un accordo in un settore particolare, ma il fatto che è dimostrato che la probabilità che talune forme di collusione, come l’esclusione di concorrenti dal mercato, abbiano effetti negativi sulla concorrenza, in generale e alla luce dell’esperienza maturata, è talmente alta che non è necessario dimostrare che esse hanno effetti nel particolare caso di specie.
157.
Inoltre, il Tribunale ha altresì giustamente rilevato, ai punti 752 e 775 della sentenza impugnata, che la giurisprudenza non richiede che un accordo debba essere sufficientemente dannoso per la concorrenza prima facie o senza alcun dubbio, senza che si proceda a un esame approfondito del suo contenuto, della sua finalità e del contesto economico e giuridico nel quale esso si inserisce, per poter essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101 TFUE (
95
).
5)
Conclusione
158.
Risulta dalle considerazioni che precedono che le ricorrenti non hanno addotto argomenti idonei a dimostrare che il Tribunale abbia errato nel confermare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale gli accordi controversi costituivano restrizioni della concorrenza per oggetto, anche supponendo che tali accordi abbiano imposto ai produttori di medicinali generici delle restrizioni che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ugualmente potuto ottenere mediante azioni giudiziarie fondate sui brevetti controversi, se fossero state dimostrate la validità dei detti brevetti nonché la natura contraffattrice dei prodotti generici. Il primo motivo deve pertanto essere respinto.
b)
Sul preteso errore costituito dalla conclusione del Tribunale secondo la quale cinque dei sei accordi eccedevano la portata dei brevetti della [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo d’impugnazione)
159.
Nell’ambito del loro secondo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha errato nel considerare che cinque dei sei accordi controversi eccedevano la portata dei brevetti della [OSCURATO:PERSONA], in quanto essi non vietavano soltanto la vendita di citalopram che violasse potenzialmente i procedimenti tutelati dai brevetti controversi, ma la vendita di ogni tipo di citalopram, a prescindere dalle sue modalità di produzione.
160.
Si deve innanzitutto constatare che questo motivo è tanto inconferente quanto irricevibile.
161.
Risulta infatti da una giurisprudenza costante della Corte che gli argomenti rivolti contro motivazioni svolte ad abundantiam in una decisione del Tribunale non possono determinare l’annullamento di tale decisione e sono dunque inoperanti (
96
).
162.
Orbene, nella fattispecie, il Tribunale ha esplicitamente rilevato, ai punti da 539 a 541 della sentenza impugnata, che l’argomento delle ricorrenti relativo all’erroneità della decisione controversa in quanto in essa si sarebbe concluso a torto che gli accordi controversi contenevano restrizioni che andavano al di là di quelle inerenti all’esercizio dei diritti loro conferiti dai brevetti, era inoperante.
163.
Infatti, secondo il Tribunale, anche se gli accordi controversi non erano andati al di là dell’ambito di applicazione dei brevetti delle ricorrenti, tali accordi avrebbero tuttavia determinato restrizioni della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101 TFUE, poiché essi consistevano in intese dirette a ritardare l’ingresso dei produttori di medicinali generici sul mercato, con la contropartita di ingenti pagamenti invertiti, che hanno trasformato l’incertezza relativa a tale ingresso nella certezza che quest’ultimo non avrebbe avuto luogo durante la vigenza degli accordi controversi.
164.
Pertanto, solo in via subordinata il Tribunale ha esaminato, ai punti da 542 a 705 della sentenza impugnata, gli argomenti delle ricorrenti diretti a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente concluso che le restrizioni imposte dagli accordi controversi andavano al di là dell’ambito di applicazione dei brevetti controversi (
97
).
165.
Il carattere inoperante dei detti argomenti addotti in primo grado non è del resto rimesso in discussione dalla circostanza che il fatto che gli accordi controversi contenessero restrizioni eccedenti la portata dei brevetti controversi è stato preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] sia nel contesto dell’accertamento del carattere anticoncorrenziale di tali accordi sia nella determinazione dell’importo delle ammende. Infatti, il Tribunale ha esplicitamente rilevato che tale elemento aveva costituito, nella decisione controversa, un fattore pertinente ma non decisivo al fine di dimostrare l’esistenza di una restrizione per oggetto ai sensi dell’articolo 101 TFUE così come ai fini della fissazione dell’ammontare delle ammende (
98
).
166.
Inoltre, si deve necessariamente constatare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che, in ogni caso, il secondo motivo d’impugnazione è irricevibile.
167.
Infatti, vero è che le ricorrenti sostengono che il loro argomento consisterebbe nel far valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non applicando il criterio giuridico appropriato nell’analisi della questione se le restrizioni imposte dagli accordi controversi andassero al di là della loro portata. Esse sostengono quindi che il Tribunale avrebbe dovuto verificare, riferendosi ai principi del diritto dei contratti in ciascuno degli ordinamenti giuridici interessati dagli accordi controversi, se corrispondesse realmente al concorso delle volontà tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici il divieto per questi ultimi di entrare nei mercati interessati con qualsiasi tipo di citalopram e non soltanto con citalopram ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] contraffattore.
168.
Tuttavia, sotto l’apparenza di tale argomento, le ricorrenti cercano in realtà di ottenere da parte della Corte un riesame dell’interpretazione effettuata dal Tribunale dei termini degli accordi nonché degli elementi di fatto che hanno accompagnato la loro conclusione, il che – salvo il caso di snaturamento dei fatti che, nella fattispecie, non è né asserito né manifesto – è irricevibile in sede di impugnazione (
99
).
169.
Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto senza che occorra trattare il merito dell’argomento addotto a suo sostegno dalle ricorrenti.
c)
Sul preteso errore consistente nel qualificare taluni degli accordi controversi come restrizioni della concorrenza per oggetto anche supponendo che essi abbiano ecceduto la portata dei brevetti controversi (terzo motivo d’impugnazione)
170.
Nell’ambito del loro terzo motivo, le ricorrenti fanno valere che, anche supponendo che la Corte giudichi che taluni degli accordi controversi vadano al di là dell’ambito di applicazione dei brevetti controversi vietando la vendita di qualsiasi citalopram generico, nondimeno il Tribunale avrebbe concluso in maniera erronea che tali accordi costituivano restrizioni della concorrenza per oggetto.
171.
A sostegno di tale affermazione, le ricorrenti rinviano alle loro argomentazioni addotte a sostegno del loro primo motivo. Esse sostengono quindi che il Tribunale avrebbe commesso errori qualificando gli accordi controversi come restrizioni della concorrenza per oggetto, in quanto non avrebbe tenuto sufficientemente conto del contesto di tali accordi, in particolare, dell’asimmetria dei rischi tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici, non avrebbe esaminato lo scenario controfattuale e avrebbe concluso a torto che detti accordi presentavano una dannosità sufficiente per la concorrenza per essere qualificati come restrizioni della concorrenza per oggetto, in particolare alla luce dei dubbi nutriti in origine dal KFST stesso e dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] al riguardo.
172.
Orbene, in quanto tali argomenti sono già stati respinti nell’ambito dell’esame del primo motivo (
100
), neppure il terzo motivo può essere accolto.
B.
Sulle ammende (quinto e sesto motivo d’impugnazione)
173.
Con i loro motivi d’impugnazione quinto e sesto, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha errato nel confermare le ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA], sia nel merito (punto 1), sia rispetto alle loro modalità di calcolo (punto 2).
1.
Sulla conferma delle ammende da parte del Tribunale (quinto motivo d’impugnazione)
174.
Nell’ambito del loro quinto motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha confermato a torto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva, nella fattispecie, il diritto di infliggere ammende alla [OSCURATO:PERSONA]. Così, innanzitutto, il Tribunale non avrebbe applicato il corretto criterio per determinare se, nella fattispecie, fosse permesso infliggere un’ammenda (lettera a). Il Tribunale avrebbe poi commesso un errore confermando la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare il carattere anticoncorrenziale del suo comportamento (lettera b). Infine, il Tribunale avrebbe violato i principi di certezza del diritto e di irretroattività confermando l’irrogazione di una sanzione eccedente la misura di un’ammenda simbolica (lettera c).
a)
Sul «grado di colpevolezza» necessario per l’irrogazione di un’ammenda
175.
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha applicato il corretto criterio per quanto riguarda il «grado di colpevolezza» necessario per l’irrogazione di un’ammenda nel diritto della concorrenza. Invero, anche se il Tribunale ha affermato, al punto 762 della sentenza impugnata, che secondo la giurisprudenza della Corte l’irrogazione di un’ammenda del genere è possibile solo qualora un’impresa «non possa ignorare il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento». Il Tribunale non avrebbe poi, tuttavia, applicato tale criterio per determinare la colpevolezza della [OSCURATO:PERSONA], ma si sarebbe invece limitato ad affermare, al punto 777 della sentenza impugnata, che gli accordi controversi «potevano essere ragionevolmente percepiti» dalla [OSCURATO:PERSONA] come contrari all’articolo 101 TFUE, abbassando così erroneamente il grado di colpevolezza necessario per l’irrogazione di un’ammenda.
176.
In via preliminare, occorre rilevare che risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte, citata dal Tribunale al punto 762 della sentenza impugnata, che, relativamente alla questione se un’infrazione al diritto della concorrenza sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza e sia, pertanto, sanzionabile con un’ammenda ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 (
101
), tale condizione è soddisfatta qualora l’impresa di cui trattasi non possa ignorare il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento, a prescindere dalla sua consapevolezza o meno di violare le norme del Trattato in materia di concorrenza. In particolare, il fatto che l’impresa interessata abbia qualificato in modo giuridicamente erroneo il proprio comportamento sul quale si fonda la constatazione dell’infrazione non può avere come conseguenza di esonerarla dall’inflizione di un’ammenda (
102
).
177.
Ciò premesso, si deve necessariamente constatare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha violato il criterio così stabilito.
178.
Innanzitutto, occorre rilevare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che, contrariamente a quanto adducono le ricorrenti, il fatto che debba essere accertato che un’impresa «non potesse ignorare» il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento non significa che la [OSCURATO:PERSONA] debba dimostrare con certezza che tale impresa avesse conoscenza del detto carattere anticoncorrenziale. In altri termini, non dev’essere provato che l’impresa interessata sapesse che il suo comportamento era anticoncorrenziale. Basta invece che la [OSCURATO:PERSONA] menzioni elementi tali da dimostrare che, in date circostanze, ci si possa ragionevolmente attendere da un operatore economico diligente che sia consapevole del carattere anticoncorrenziale del suo comportamento.
179.
Pertanto, le ricorrenti giocano sulle parole quando affermano che il Tribunale avrebbe ignorato tale livello di prova nella fattispecie rilevando, al punto 777 della sentenza impugnata, che le restrizioni dalla concorrenza previste dagli accordi controversi «potevano essere ragionevolmente percepite» dalle parti come contrarie all’articolo 101 TFUE. Contrariamente al parere delle ricorrenti, non risulta infatti assolutamente da tale formulazione che il Tribunale si sia accontentato di un livello di prova secondo il quale basterebbe che fosse «semplicemente possibile» che la [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto conoscenza del carattere anticoncorrenziale del suo comportamento. Inoltre, ai punti 832 e 833 della sentenza impugnata, il Tribunale ha chiaramente affermato che la [OSCURATO:PERSONA] «non [ha] potuto ignorare» che gli accordi controversi potevano violare l’articolo 101 TFUE, e che essa «era consapevole» della natura potenzialmente illecita di detti accordi.
180.
Ne consegue che la prima parte del quinto motivo dev’essere respinta.
b)
Sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] non potesse ignorare il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento.
181.
Per giunta, le ricorrenti sono del parere che il Tribunale abbia tenuto in non cale il livello di prova necessario per l’irrogazione di un’ammenda poiché gli elementi fatti valere dal Tribunale non sarebbero tali da dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse ignorare il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento.
182.
Infatti, nei limiti in cui gli accordi controversi non potrebbero essere equiparati a semplici accordi di ripartizione o di esclusione dal mercato, ma avrebbero invece implicato l’esercizio di diritti di proprietà intellettuale nel perseguimento di un obiettivo legittimo, il loro carattere anticoncorrenziale sarebbe stato molto più difficile da cogliere di quello di accordi di ripartizione del mercato non dissimulati. Orbene, malgrado ciò, il Tribunale si sarebbe fondato, al punto 776 della sentenza impugnata, unicamente su due documenti per dimostrare la colpevolezza della [OSCURATO:PERSONA], mentre da tali documenti non potrebbe in alcun modo desumersi che quest’ultima non potesse ignorare il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento. Il Tribunale avrebbe pertanto manifestamente snaturato gli elementi di prova e non avrebbe sufficientemente spiegato perché esso ha confermato la colpevolezza della [OSCURATO:PERSONA].
183.
Tale argomentazione è priva di ogni fondamento.
184.
In primo luogo, dalle considerazioni già in precedenza svolte risulta che le ricorrenti non possono legittimamente sostenere che gli accordi controversi non costituivano accordi di esclusione dal mercato, e che lo sfondo di tali accordi in materia dei brevetti non può servire da pretesto per metterle al riparo dall’applicazione piena ed integrale delle norme in materia di diritto della concorrenza (
103
).
185.
In secondo luogo, si deve necessariamente constatare che non è chiaro come il Tribunale avrebbe snaturato i tre (e non due, come asseriscono le ricorrenti) documenti citati al punto 776 della sentenza impugnata quando ha preso in considerazione tali documenti nell’ambito del suo esame della questione se la [OSCURATO:PERSONA] non potesse ignorare il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento:
–
infatti, anzitutto, il Tribunale rinvia, al punto 776 della sentenza impugnata, al considerando 190 della decisione controversa a sostegno della sua affermazione secondo la quale taluni produttori di medicinali generici avevano inteso perfettamente la natura illecita di accordi analoghi agli accordi controversi e avevano rifiutato di partecipare a tali accordi proprio per questa ragione. Al detto considerando 190 della decisione impugnata, viene citato un messaggio di posta elettronica inviato dalla NM [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], inserito in un documento dalla [OSCURATO:PERSONA] dal titolo «Generic citalopram update 04 09 2002» (citalopram generico, aggiornamento al 04 09 2002), dal quale risulta che la NM [OSCURATO:PERSONA] ha declinato l’invito della [OSCURATO:PERSONA] ad una riunione affermando che la sua politica in materia di concorrenza («[OSCURATO:PERSONA]») le impediva di impegnarsi oltre in discussioni con la [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, è senza commettere alcuno snaturamento che il Tribunale ha potuto fondarsi su un tale documento in quanto elemento in grado di suffragare l’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento;
–
inoltre il Tribunale cita, al punto 776 della sentenza impugnata, un messaggio di posta elettronica di un dipendente della [OSCURATO:PERSONA], menzionato al considerando 265 della decisione impugnata. In tale documento, il dipendente in questione si oppone, affermando che è illegittimo accordarsi sui prezzi di rivendita, ad una proposta fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (GUK) al fine di convenire, nel corso delle trattative preliminari all’accordo [OSCURATO:PERSONA] (GUK) per il [OSCURATO:PERSONA], in particolare, prezzi di rivendita del citalopram da fornire da parte dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (GUK) nell’ambito del detto accordo. Ne consegue che il Tribunale non ha proceduto ad uno snaturamento nemmeno nell’annoverare tale documento tra gli elementi in grado di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento;
–
per giunta, il Tribunale fa riferimento, al punto 776 della sentenza impugnata, ad un messaggio di posta elettronica interna della [OSCURATO:PERSONA], citato al considerando 188 della decisione impugnata, nel quale viene rilevato, riguardo alle trattative con la [OSCURATO:PERSONA], che un accordo sarebbe difficile, in particolare dal punto di vista del diritto della concorrenza. Alla luce di ciò, non appare chiaro come il Tribunale avrebbe snaturato tale documento prendendolo in considerazione al fine di affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento.
186.
Infine, in terzo e ultimo luogo, e in ogni caso, sono le ricorrenti stesse che snaturano la sentenza impugnata affermando che il Tribunale si sarebbe fondato esclusivamente sui documenti testé esaminati per affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento, e che esso non avrebbe sufficientemente spiegato tale affermazione.
187.
Quindi, dalle considerazioni del Tribunale figuranti ai punti da 764 a 776 della sentenza impugnata risulta che la conclusione di cui al punto 777 della detta sentenza, secondo la quale le restrizioni della concorrenza previste dagli accordi controversi potevano essere ragionevolmente percepite dalle parti di tali accordi come contrarie all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, non si fonda esclusivamente sugli elementi di fatto menzionati al punto 776, ma sull’insieme delle considerazioni contenute ai punti da 764 a 776.
188.
Orbene, in tali considerazioni, il Tribunale ha ampiamente spiegato perché esso è giunto alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] poteva ragionevolmente prevedere il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento. Infatti, il Tribunale ha in particolare affermato, al punto 764 della sentenza impugnata, che non era imprevedibile che accordi con i quali un laboratorio produttore di medicinali originali riesca a escludere concorrenti potenziali dal mercato per un periodo determinato, mediante ingenti pagamenti invertiti, potessero essere contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, a prescindere dal fatto che essi andassero al di là dell’ambito di applicazione dei brevetti di tale laboratorio.
189.
Inoltre, come fa valere giustamente la [OSCURATO:PERSONA], da più punti della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha confermato la valutazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] di vari elementi di fatto che, oltre a quelli menzionati al punto 776 della sentenza impugnata, erano atti a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento, se non addirittura che essa era consapevole del detto carattere anticoncorrenziale (
104
). Orbene, le ricorrenti non rimettono in discussione, nell’ambito della presente impugnazione, le valutazioni di fatto compiute dal Tribunale, e non risulta neppure che elementi di fatto rilevanti siano stati snaturati da quest’ultimo.
190.
Di conseguenza, la seconda parte del quinto motivo va del pari disattesa.
c)
Sui principi di certezza del diritto e di non retroattività
191.
Nell’ambito della terza parte del loro quinto motivo, le ricorrenti fanno valere che, confermando l’irrogazione alla [OSCURATO:PERSONA] di un’ammenda eccedente una misura simbolica, il Tribunale ha violato i principi di certezza del diritto e di non retroattività.
192.
Secondo le ricorrenti, tali principi vietano l’applicazione retroattiva della nuova interpretazione di una disposizione che contempla un’infrazione, qualora tale interpretazione non fosse ragionevolmente prevedibile al momento in cui tale infrazione è stata commessa. Orbene, ciò si verifica appunto nel caso dell’interpretazione, adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] e confermata dal Tribunale nel caso di specie, secondo la quale accordi come quelli controversi possono essere colpiti dal divieto sancito dall’articolo 101 TFUE.
193.
Tale argomentazione non può essere accolta.
194.
Infatti, è vero che dalla giurisprudenza fatta valere dalle ricorrenti risulta che, benché il principio di previsione legale dei reati e delle pene, ormai sancito all’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non possa essere inteso come un divieto di graduale chiarimento delle norme sulla responsabilità penale, esso osta tuttavia all’applicazione retroattiva di un’interpretazione giurisprudenziale di una norma che contempla un’infrazione il cui risultato non fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa, alla luce, in particolare, dell’interpretazione accolta in quell’epoca nella giurisprudenza relativa alla disposizione normativa in questione (
105
).
195.
Tuttavia, si deve necessariamente constatare che il Tribunale non ha commesso alcun errore applicando il criterio di prevedibilità così enunciato alle circostanze del caso in esame e affermando che, nella fattispecie, il principio di previsione legale dei reati e delle pene non ostava alla sanzione degli accordi controversi sulla base dell’articolo 101 TFUE.
196.
Al riguardo, le ricorrenti ripetono, innanzitutto, il loro argomento, già menzionato in precedenza (
106
), secondo il quale gli accordi controversi avrebbero comportato l’esercizio di diritti di proprietà intellettuale nel perseguimento di un obiettivo legittimo, di modo che la loro natura sarebbe stata molto più complessa da cogliere di quella degli accordi di ripartizione di mercati non dissimulati. Pertanto, contrariamente all’affermazione del Tribunale di cui al punto 765 della sentenza impugnata, un’interpretazione letterale dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non consentirebbe di comprendere che accordi del genere potrebbero essere colpiti dal divieto sancito da tale disposizione.
197.
Risulta tuttavia, da un lato, dalle affermazioni del Tribunale già in precedenza esaminate, che gli accordi controversi avevano lo scopo di disincentivare i produttori di medicinali generici da un ingresso autonomo nel mercato del citalopram durante i periodi convenuti, mediante pagamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] che non avevano altra contropartita se non la detta rinuncia (
107
). In altri termini, è stato convenuto in tali accordi che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pagato i produttori di medicinali generici perché essi non entrassero nel mercato, il che qualifica detti accordi quali accordi di esclusione dal mercato.
198.
Orbene, in quanto parte di tali accordi, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare che i suoi pagamenti non avevano altra contropartita da parte dei produttori di medicinali generici se non la rinuncia da parte di questi ultimi ad entrare nel mercato durante i periodi convenuti. Pertanto, il Tribunale ha potuto affermare senza commettere errori, ai punti 764 e 765 della sentenza impugnata, che non era imprevedibile per la [OSCURATO:PERSONA] che gli accordi controversi potessero essere colpiti dal divieto sancito dall’articolo 101 TFUE, poiché un’interpretazione letterale di tale disposizione consente pienamente di comprendere che accordi tra concorrenti diretti a escludere alcuni di loro dal mercato sono illeciti.
199.
Dall’altro lato, discende altresì dalle considerazioni già svolte in precedenza che le ricorrenti non possono legittimamente sostenere che lo sfondo degli accordi controversi sotto il profilo del diritto dei brevetti avrebbe potuto spingerle a ritenere che tali accordi sarebbero stati esclusi dall’applicazione del diritto della concorrenza. Infatti, risulta da una giurisprudenza consolidata della Corte che sia una transazione giudiziaria sia le condizioni dell’esercizio di un diritto di proprietà intellettuale possono rientrare nei divieti sanciti dall’articolo 101 TFUE (
108
).
200.
Pertanto, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, giustamente il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 766 a 770 della sentenza impugnata, che la circostanza che, nella fattispecie, gli accordi controversi fossero stati conclusi sotto forma di composizioni amichevoli vertenti su diritti di proprietà intellettuale non può consentire alle ricorrenti di desumere che l’illegittimità di tali accordi alla luce del diritto della concorrenza fosse del tutto nuova o imprevedibile.
201.
Inoltre, contrariamente all’avviso delle ricorrenti, la circostanza che il caso di specie sia il primo nel quale la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato l’articolo 101 TFUE ad accordi di composizione amichevole di controversie in materia di brevetti tra un laboratorio produttore di medicinali originali e produttori di medicinali generici nel settore farmaceutico, non rende tale applicazione un «orientamento del tutto nuovo» che non possa essere considerato come un graduale chiarimento delle condizioni di applicazione di tale disposizione ai sensi della giurisprudenza citata al precedente paragrafo 194 delle presenti conclusioni. Infatti, come si è già constatato, non è necessario, per qualificare un accordo come restrizione della concorrenza per oggetto, che lo stesso tipo di accordi sia già stato condannato per il passato, né che un accordo debba essere sufficientemente dannoso per la concorrenza prima facie o senza alcun dubbio (
109
).
202.
Le ricorrenti non possono quindi neppure far valere il preteso carattere «complesso» degli accordi controversi per asserire che la sanzione di questi ultimi ai sensi dell’articolo 101 TFUE non sarebbe stata prevedibile. Ciò è tanto più vero in quanto la giurisprudenza ha precisato che l’esigenza di prevedibilità della legge non impedisce che dei soggetti, ed in particolare dei professionisti, siano portati a ricorrere a illuminati pareri legali al fine di valutare le conseguenze del loro comportamento (
110
). Analogamente, come si è già rilevato, risulta dalla giurisprudenza che il fatto che l’impresa interessata abbia qualificato in maniera giuridicamente erronea il proprio comportamento sul quale si fonda la constatazione dell’infrazione non può avere come conseguenza di esonerarla dall’inflizione dell’ammenda in quanto essa non poteva ignorare il carattere anticoncorrenziale del detto comportamento (
111
).
203.
Infine, l’argomento delle ricorrenti secondo il quale il Tribunale non ha sufficientemente spiegato o chiarito perché, a suo parere, queste ultime dovevano attendersi di veder sanzionati gli accordi controversi ai sensi dell’articolo 101 TFUE mentre persino il KFST e la [OSCURATO:PERSONA] stessi nutrivano dubbi al riguardo, non può, neppure esso, essere accolto.
204.
Il Tribunale ha infatti affermato, al punto 772 della sentenza impugnata, che dal comunicato stampa del KFST fatto valere dalle ricorrenti risulterebbe chiaramente che gli accordi che hanno come oggetto l’acquisto dell’esclusione dal mercato di un concorrente sono anticoncorrenziali. Analogamente, il Tribunale ha rilevato, al detto punto, che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto affinare il suo approccio al termine della sua indagine sul settore farmaceutico e cogliere così pienamente la natura anticoncorrenziale di accordi come quelli interessati nel caso di specie.
205.
Orbene, contrariamente a quanto sembrano insinuare le ricorrenti, neppure tale spiegazione è viziata da errori nel merito. Infatti, come si è rilevato (
112
), la natura anticoncorrenziale di un accordo non dev’essere evidente prima facie o senza alcun dubbio perché un siffatto accordo possa essere qualificato come restrittivo della concorrenza per oggetto. Pertanto, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia bisogno di condurre indagini approfondite prima di qualificare taluni comportamenti come restrizioni della concorrenza non può significare che il carattere anticoncorrenziale di tali comportamenti non sia prevedibile per gli operatori economici che vi prendono parte. Ciò vale tanto più in quanto, come giustamente rileva la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a tale autorità, che deve innanzitutto indagare sui fatti, gli operatori implicati hanno piena cognizione di tali fatti. Pertanto, nella fattispecie, contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sapeva sin dall’inizio che i pagamenti da parte sua a favore dei produttori di medicinali generici, previsti dagli accordi controversi, non avevano altra contropartita se non la rinuncia di tali produttori ad entrare nel mercato con i loro prodotti.
206.
Dalle considerazioni che precedono risulta che anche la terza parte del quinto motivo dev’essere respinta, così come, di conseguenza, il quinto motivo nel suo complesso.
2.
Sulla conferma del calcolo dell’importo delle ammende da parte del Tribunale (sesto motivo d’impugnazione)
207.
Con il loro sesto motivo, le ricorrenti sostengono, da una parte, che il Tribunale ha commesso un errore confermando l’inclusione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], ai fini del calcolo dell’importo delle ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA], di vendite di quest’ultima che non potevano essere state interessate dagli accordi controversi (lettera a). Dall’altra parte, le ricorrenti sono del parere che il Tribunale abbia confermato a torto il grado di gravità considerato dalla [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo dell’importo delle ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] (lettera b).
a)
Sulle vendite della [OSCURATO:PERSONA] prese in considerazione ai fini del calcolo dell’importo delle ammende
208.
Risulta dai punti 68 e da 70 a 75 della sentenza impugnata nonché dai considerando della decisione controversa ai quali viene ivi fatto rinvio (
113
), che, per il calcolo dell’importo delle ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha seguito la metodologia generale descritta negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») (
114
), fondata sul valore delle vendite del prodotto interessato realizzate da ciascun partecipante ad un’intesa nell’area geografica interessata. Inoltre, come ho già precisato in precedenza (
115
), la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto quattro ammende separate alla [OSCURATO:PERSONA], dato che i sei accordi controversi sono stati intesi nel senso che davano luogo a quattro infrazioni distinte, in quanto i due accordi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (GUK) sono stati qualificati come infrazione unica e continuata, al pari dei due accordi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
209.
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione, per il calcolo di ciascuna ammenda, le vendite di citalopram della [OSCURATO:PERSONA] nei mercati geografici interessati da ciascuna di tali quattro infrazioni.
210.
Nell’ambito della prima parte del loro sesto motivo, le ricorrenti fanno valere che, convalidando tale metodo di calcolo dell’importo delle ammende, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
211.
Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha inserito a torto tutte le vendite di citalopram della [OSCURATO:PERSONA] realizzate nel corso della durata degli accordi controversi nelle aree geografiche di applicazione di tali accordi (
116
) nel suo calcolo dell’importo delle ammende, mentre talune di tali vendite non hanno potuto essere interessate dagli accordi in questione. La ragione di ciò sarebbe che i produttori di medicinali generici non avrebbero potuto penetrare nei mercati di taluni Stati membri nel corso della durata degli accordi controversi poiché, da un lato, essi avrebbero ottenuto il rilascio di un’AIC in un gran numero di tali Stati solo dopo la scadenza degli accordi e, dall’altro, il brevetto di molecola del citalopram sarebbe rimasto in vigore in [OSCURATO:PERSONA] per gran parte della loro durata, in quanto esso è ivi scaduto solo nell’aprile 2003.
212.
Orbene, a parere delle ricorrenti, per poter tener conto di determinate vendite di un’impresa ai fini del calcolo dell’importo di un’ammenda secondo il metodo controverso, la [OSCURATO:PERSONA] deve verificare se tali vendite siano state effettivamente interessate dall’infrazione. Ciò avrebbe significato, nella fattispecie, procedere ad un esame approfondito delle prospettive concrete dei produttori di medicinali generici di inserirsi effettivamente nel mercato di ciascuno Stato membro interessato dagli accordi controversi nel corso della durata di questi ultimi. Infatti, ove i produttori di medicinali generici non potessero entrare nel mercato di uno Stato membro durante il periodo rilevante, neppure le vendite della [OSCURATO:PERSONA] in tale Stato avrebbero potuto essere interessate dagli accordi controversi. Pertanto, occorrerebbe escludere dal valore delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] utilizzato ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda tutte le vendite effettuate nel corso di periodi durante i quali i produttori di medicinali generici non disponevano di AIC negli Stati membri interessati o durante i quali il brevetto di molecola del citalopram era ancora in vigore in [OSCURATO:PERSONA].
213.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale argomento considerando, da una parte, al punto 804 della stessa, che, trattandosi di infrazioni per oggetto, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a basarsi sulla portata geografica complessiva degli accordi controversi ai fini del calcolo dell’importo delle ammende, senza procedere a un esame approfondito delle prospettive concrete di ingresso dei produttori di medicinali generici in ciascuno Stato interessato. Dall’altra parte, il Tribunale ha spiegato, al punto 815 della sentenza impugnata, che l’argomento in questione era da respingere perché esso equivaleva a negare la distinzione esistente tra la concorrenza reale e la concorrenza potenziale e il fatto che l’articolo 101 TFUE tuteli quest’ultima in egual misura.
214.
Orbene, contrariamente al parere delle ricorrenti, tali considerazioni non sono viziate da alcun errore di diritto.
215.
Le ricorrenti fanno valere che il loro punto di vista trova sostegno nei punti 6 e 13 degli orientamenti del 2006, secondo i quali «la combinazione della durata e del valore delle vendite a cui
l’infrazione si riferisce
è considerata un parametro adeguato per esprimere l’importanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato», di modo che la [OSCURATO:PERSONA] utilizza, nell’applicazione del metodo di calcolo di cui trattasi, «il valore delle vendite dei beni o servizi,
ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce
, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata» (
117
).
216.
Tuttavia, l’argomento delle ricorrenti, secondo il quale le vendite di citalopram effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso della durata degli accordi controversi negli Stati rientranti nell’ambito di applicazione di questi ultimi, potrebbero costituire vendite di beni o servizi «ai quali l’infrazione si riferisce», ai sensi di tali disposizioni, solo qualora i produttori di medicinali generici disponessero di un’AIC per i loro prodotti in ciascuno degli Stati interessati, non può essere accolto. Lo stesso vale per l’argomento fondato sulla pretesa impossibilità di smerciare citalopram generico in [OSCURATO:PERSONA] per una parte della durata degli accordi a causa dell’esistenza di un brevetto che tutela l’IFA di tale medicinale.
217.
Risulta da una giurisprudenza costante della Corte che il punto 13 degli orientamenti del 2006 ha l’obiettivo di assumere quale base iniziale per il calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa un importo che rifletta l’importanza economica dell’infrazione e il peso di tale impresa nella stessa. Conseguentemente, se è vero che la nozione di valore delle vendite di cui al punto 13 degli orientamenti del 2006 non può, certamente, estendersi sino a ricomprendere le vendite realizzate dall’impresa interessata che non rientrano nella sfera di applicazione dell’intesa contestata, l’obiettivo perseguito da tale disposizione risulterebbe comunque pregiudicato se tale nozione fosse intesa come comprendente unicamente il fatturato realizzato con le sole vendite per le quali risulta accertato che sono state effettivamente oggetto dell’intesa (
118
).
218.
Infatti, limitare le vendite prese in considerazione ai fini del calcolo delle ammende alle sole vendite rispetto alle quali sia dimostrato che sono state effettivamente oggetto di un’intesa avrebbe la conseguenza di minimizzare artificiosamente la rilevanza economica dell’infrazione commessa da una determinata impresa e porterebbe ad infliggere un’ammenda senza reale rapporto con la portata dell’infrazione controversa (
119
).
219.
Ciò avviene, in particolare, perché limitare le vendite prese in considerazione ai fini del calcolo di un’ammenda alle sole vendite rispetto alle quali sia dimostrato che sono state effettivamente oggetto di un’intesa equivarrebbe ad ignorare che uno dei principali obiettivi di numerose intese è quello di giungere ad un effetto di stabilità che favorisca naturalmente l’intera attività dei partecipanti all’intesa del mercato considerato. Orbene, se l’obiettivo illecito di un’intesa si estende all’insieme di un mercato, è altresì necessario, nel calcolare l’importo dell’ammenda, tener conto di tutte le vendite realizzate in quest’ultimo (
120
).
220.
Nella fattispecie, l’obiettivo degli accordi controversi è consistito appunto, come la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato al considerando 1325 della decisione controversa e ricordato all’udienza nella presente causa, nella protezione delle vendite di citalopram della [OSCURATO:PERSONA] nell’area geografica interessata da ciascuno degli accordi controversi.
221.
Infatti, come si è qui sopra constatato, attraverso tali accordi, la [OSCURATO:PERSONA] ha eliminato il rischio di un ingresso, nell’insieme dei mercati interessati, dei produttori di medicinali generici disincentivando questi ultimi mediante pagamenti dal compimento, nel corso dei periodi convenuti, di operazioni dirette a preparare o a realizzare l’ingresso in tali mercati con i loro prodotti (
121
). Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha eliminato, con gli accordi controversi, la concorrenza potenziale dei produttori di medicinali generici relativa al citalopram (
122
).
222.
Orbene, come il Tribunale ha giustamente constatato nella sentenza impugnata, il fatto che un produttore di medicinali generici non disponga ancora di AIC per il suo prodotto in un determinato Stato non impedisce l’esistenza di una concorrenza potenziale tra tale produttore e un laboratorio produttore di medicinali originali già attivo nell’area geografica in questione. Inoltre, il Tribunale ha affermato che, nella fattispecie, non soltanto i produttori di medicinali generici si apprestavano da molto tempo a preparare seriamente il loro ingresso nel mercato, ma che, per giunta, essi disponevano già di un’AIC, ovvero avevano avviato procedimenti per ottenerne una a breve o medio termine. Pertanto, ciascuna delle imprese di medicinali generici aveva possibilità reali e concrete di ottenere tali AIC e di accedere quindi al mercato del citalopram in diversi paesi del SEE entro un termine sufficientemente breve per esercitare una pressione concorrenziale sulla [OSCURATO:PERSONA] (
123
).
223.
Allo stesso modo, il fatto che il brevetto che tutela la molecola del citalopram o i suoi processi di fabbricazione originali fosse ancora valido in [OSCURATO:PERSONA] per parte della durata degli accordi in questione (
124
) non ha impedito l’esistenza di una concorrenza potenziale in tale Stato membro in quel momento. Infatti, una siffatta concorrenza potenziale può esercitarsi ben prima della scadenza di un brevetto che tutela il principio attivo di un medicinale originale, poiché i produttori di medicinali generici vogliono essere pronti ad entrare nel mercato al momento di tale scadenza (
125
). Ciò vale a maggior ragione in un caso come quello di specie in cui gli accordi sono stati conclusi relativamente poco prima della scadenza del brevetto che tutelava il citalopram in [OSCURATO:PERSONA] ed in cui i produttori di medicinali generici avevano, in taluni casi, già previsto di ottenere AIC in tale paese a quel momento. L’[OSCURATO:PERSONA] ha del resto ottenuto tale AIC nel corso del periodo di vigenza del suo accordo con la [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, i produttori di medicinali generici, anche nel periodo in cui il brevetto che proteggeva la molecola del citalopram o i suoi processi di produzione originali era ancora valido in [OSCURATO:PERSONA] quando gli accordi controversi erano già stati conclusi, avevano possibilità concrete di fare ingresso nel mercato in tale Stato membro entro un termine sufficientemente breve per esercitare una pressione concorrenziale sulla [OSCURATO:PERSONA] (
126
).
224.
Di conseguenza, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha eliminato tale pressione concorrenziale attraverso gli accordi controversi per l’insieme delle sue vendite nei territori e nei periodi interessati da questi ultimi, anche l’insieme di tali vendite rientra nelle vendite «a cui l’infrazione si riferisce» ai sensi dei punti 6 e 13 degli orientamenti del 2006.
225.
Infatti, come risulta dalla giurisprudenza sopra citata (
127
), per poter prendere in considerazione talune vendite ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa, non è determinante che sia accertato che ciascuna operazione commerciale contabilizzata sia effettivamente il risultato dell’intesa controversa. Basta invece che quest’ultima abbia avuto per oggetto o per effetto di falsare la concorrenza sul mercato interessato in cui tali operazioni sono intervenute. Se ciò si verifica, l’insieme dei fatturati realizzati in tale ambito territoriale deve in linea di principio confluire nel calcolo dell’importo dell’ammenda (
128
).
226.
Ciò vale a prescindere dalla questione se sia la concorrenza effettiva o, come nella fattispecie, la concorrenza potenziale ad essere stata eliminata su un certo mercato. Come ha affermato il Tribunale, se fosse possibile pagare dei concorrenti affinché essi interrompano o rallentino il processo di preparazione del loro ingresso nel mercato, la concorrenza effettiva non avrebbe mai luogo o subirebbe ritardi significativi (
129
). Pertanto, giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato all’udienza nella presente causa che una tesi consistente nel sostenere che le ammende possono essere inflitte solo per il periodo per il quale la [OSCURATO:PERSONA] può dimostrare con certezza che la concorrenza potenziale avrebbe potuto trasformarsi in concorrenza effettiva dev’essere respinta.
227.
L’adozione di una tesi del genere contrasterebbe infatti totalmente con l’effetto utile dell’articolo 101 TFUE, poiché avrebbe la conseguenza di permettere alle imprese di eliminare la concorrenza potenziale in totale impunità, in quanto non sarebbe provato che le vendite realizzate sul mercato interessato da tale eliminazione siano state effettivamente oggetto dell’infrazione controversa e possano, di conseguenza, essere prese in considerazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda.
228.
Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie in quanto, come ha altresì giustamente rilevato la [OSCURATO:PERSONA] all’udienza nella presente causa, è impossibile sapere se non siano proprio gli stessi accordi controversi ad aver disincentivato i produttori di medicinali da un più rapido compimento dei passi necessari per ottenere un’AIC per i loro prodotti negli Stati interessati da tali accordi, o se non siano altre iniziative della [OSCURATO:PERSONA] ad aver ritardato il rilascio di tali AIC (
130
).
229.
Infine, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, le modalità del calcolo del valore delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] preso in considerazione ai fini del calcolo dell’importo delle ammende nel caso di specie non sono neppure incompatibili con i precedenti giurisprudenziali del Tribunale nelle cause E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA] (
131
) e Telefónica/[OSCURATO:PERSONA] (
132
).
230.
Al riguardo, le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la distinzione da esso operata, al punto 816 della sentenza impugnata, tra la presente causa e la causa E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA], nella quale è stato riconosciuto che barriere legali o di fatto impedivano l’esistenza di qualsiasi concorrenza durante parte del periodo considerato (
133
).
231.
Il Tribunale ha specificato, al detto punto 816 della sentenza impugnata, che le circostanze della causa E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA] non erano analoghe a quelle della presente causa poiché, nella causa E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA], qualsiasi concorrenza sarebbe stata impossibile anche in mancanza di accordo anticoncorrenziale durante una parte del periodo considerato a causa di una normativa nazionale che creava una situazione di monopolio di fatto. Per contro, sempre secondo il Tribunale, nella fattispecie, le ricorrenti non avevano dimostrato che, in mancanza degli accordi controversi, la concorrenza – anche potenziale – tra le stesse e i produttori di medicinali generici sarebbe stata impossibile o inesistente.
232.
Secondo le ricorrenti, tali affermazioni non confutano l’argomento secondo il quale ai produttori di medicinali generici, così come agli operatori in questione nella causa E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA], è stato di fatto impedito di fare concorrenza alla [OSCURATO:PERSONA] sui mercati degli Stati per i quali essi non disponevano di AIC. Esse sostengono che l’argomento secondo il quale l’attività di preparazione ai fini del rilascio di un’AIC rientrerebbe già nell’esistenza di una concorrenza potenziale non potrebbe al riguardo essere accolto poiché, nella causa E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA], neppure la possibilità di preparare l’ingresso sul mercato sarebbe stata considerata idonea a dimostrare l’esistenza di una concorrenza potenziale nel corso di un periodo durante il quale l’esistenza di un monopolio impediva ancora agli operatori interessati di penetrare nel mercato controverso (
134
).
233.
Orbene, come sottolinea, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA], una situazione in cui una normativa o una circostanza di fatto impedisca qualsiasi concorrenza, anche potenziale, su un mercato non è analoga ad una situazione in cui un mercato è aperto alla concorrenza, anche se gli operatori che intendono entrare in tale mercato devono soddisfare a tal fine talune condizioni, come, ad esempio, quella di ottenere un’AIC per i loro prodotti.
234.
In altri termini, nella fattispecie, nessuna normativa o circostanza di fatto impediva ai produttori di medicinali generici di svolgere gli adempimenti finalizzati ad ottenere un’AIC o di entrare nei mercati interessati non appena disponessero di quest’ultima mentre, nella causa E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA], agli operatori era di diritto o di fatto impedito, indipendentemente dalla loro volontà o dalle loro iniziative, di entrare nei mercati controversi finché persistessero le barriere legali o fattuali all’ingresso in tali mercati. Il Tribunale ha quindi sia spiegato in maniera sufficiente sotto il profilo giuridico sia giustamente considerato che la mancanza di AIC nel caso di specie non equivaleva assolutamente ad una barriera all’ingresso sul mercato che escludesse l’esistenza di qualsiasi concorrenza, anche potenziale, analogamente alle barriere in questione nella causa E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso vale per la situazione in [OSCURATO:PERSONA], in cui l’esistenza del brevetto originale, che era già prossimo alla data di scadenza, non ha impedito l’esistenza di una concorrenza potenziale tra le parti per le ragioni in precedenza specificate (
135
).
235.
In secondo luogo, le circostanze della presente causa non sono neppure analoghe a quelle della causa Telefónica/[OSCURATO:PERSONA], parimenti fatte valere dalle ricorrenti. Infatti, in quest’ultima causa, il Tribunale ha considerato che non era dimostrato che tutte le vendite prese in considerazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda rientrassero in attività per le quali le parti di un accordo erano concorrenti potenziali, di modo che tale questione dovesse essere riesaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] (
136
). Per contro, nella fattispecie, le ricorrenti non hanno rimesso in discussione le constatazioni del Tribunale che dimostrano che la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici erano concorrenti potenziali sull’insieme dei mercati rientranti nell’ambito di applicazione degli accordi controversi (
137
).
236.
Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’argomento delle ricorrenti secondo il quale gli effetti di un’infrazione, anche nel caso di un’infrazione per oggetto, possono essere pertinenti per il calcolo dell’importo delle ammende (
138
), basta constatare che, in forza del punto 22 degli orientamenti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto non degli effetti, ma dell’attuazione o meno dell’infrazione e che, nella fattispecie, le ricorrenti non contestano le affermazioni del Tribunale secondo le quali gli accordi controversi sono stati attuati (
139
).
237.
Inoltre, e in ogni caso, non è in alcun modo dimostrato che, nella fattispecie, gli accordi controversi non abbiano avuto effetti nel corso dei periodi in cui i produttori di medicinali generici non disponevano ancora di AIC per i loro prodotti. Orbene, ciò è quantomeno dubbio in quanto è accertato che tali accordi hanno appunto avuto lo scopo di eliminare, durante i periodi convenuti, la concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici disincentivando questi ultimi dal compiere operazioni finalizzate alla preparazione del loro ingresso sul mercato e, pertanto, al rilascio di un’AIC (
140
).
238.
Ne consegue che la prima parte del sesto motivo dev’essere respinta.
b)
Sul grado di gravità considerato ai fini del calcolo dell’importo delle ammende
239.
Conformemente ai punti 19 e seguenti degli orientamenti del 2006, l’importo di base dell’ammenda è legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, che è valutata caso per caso tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie.
240.
Risulta dal punto 72 della sentenza impugnata nonché dai considerando della decisione controversa ai quali lo stesso rinvia (
141
), che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato le infrazioni come «gravi» in quanto comportavano un’esclusione dal mercato, per l’elevata quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] riguardo ai prodotti in questione, per la portata geografica assai ampia degli accordi controversi e poiché l’insieme di tali accordi era stato attuato. Alla fine, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo delle ammende all’11% per le infrazioni estese all’insieme del SEE, vale a dire per gli accordi conclusi con la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], e al 10% per l’infrazione costituita dagli accordi conclusi con la [OSCURATO:PERSONA], che coprivano unicamente il [OSCURATO:PERSONA] e la Danimarca (
142
).
241.
Nell’ambito della seconda parte del loro sesto motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente confermato i livelli di gravità così considerati dalla [OSCURATO:PERSONA].
242.
Prima di soffermarci su tale argomento, occorre ricordare che il Tribunale è competente in via esclusiva a controllare il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato, in ciascun caso di specie, la gravità dei comportamenti illeciti. Nell’ambito dell’impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, a esaminare in quale misura il Tribunale abbia preso in considerazione, in maniera giuridicamente corretta, tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce dell’articolo 101 TFUE nonché dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, ad appurare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente validi all’insieme degli argomenti invocati per ottenere l’annullamento dell’ammenda o la riduzione dell’importo di quest’ultima (
143
).
243.
Inoltre, non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, sull’importo delle ammende inflitte a determinate imprese. Quindi, soltanto nei limiti in cui la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto inadeguato, ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe ravvisare un errore di diritto commesso dal Tribunale (
144
).
244.
Orbene, nella fattispecie, risulta, da una parte, dai punti da 796 a 811 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha correttamente preso in considerazione tutti i fattori essenziali per valutare la gravità delle infrazioni controverse, e cioè la natura di restrizioni della concorrenza per oggetto, l’ampia portata geografica e l’attuazione di tali infrazioni nonché la consistente quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA], e che esso ha altresì sufficientemente risposto agli argomenti contrari addotti dalle ricorrenti, il che non è del resto contestato da queste ultime.
245.
Dall’altra parte, alla luce degli elementi così presi in considerazione, i tassi di gravità considerati nella fattispecie dalla [OSCURATO:PERSONA] e confermati dal Tribunale non appaiono assolutamente sproporzionati, tanto più che, come quest’ultimo ha giustamente affermato al punto 806 della sentenza impugnata, tali tassi di gravità si situano su valori piuttosto bassi all’interno della forcella prevista dal punto 21 degli orientamenti del 2006.
246.
Gli argomenti addotti dalle ricorrenti nell’ambito del presente ricorso d’impugnazione non sono in grado di rimettere in discussione tali considerazioni.
247.
Così, le ricorrenti fanno valere, da un lato, che, confermando i tassi di gravità fissati dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha omesso di tener correttamente conto della portata geografica delle infrazioni controverse, poiché essa sarebbe stata limitata a causa del fatto che una parte dei mercati degli Stati membri del SEE sarebbe stata in realtà preclusa ai produttori di medicinali generici nel corso del periodo di durata degli accordi controversi. Orbene, risulta dall’esame della prima parte del presente motivo che tale argomentazione si basa su premesse erronee (
145
).
248.
Dall’altro lato, le ricorrenti sostengono che avrebbe dovuto essere preso in considerazione un tasso di gravità sensibilmente inferiore in quanto le infrazioni controverse non sarebbero rientrate nella definizione di «intese». Orbene, risulta dalle considerazioni svolte in precedenza che tali infrazioni sono consistite in accordi diretti a pagare taluni concorrenti per rimanere fuori dal mercato e che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare il carattere anticoncorrenziale di tale modo di procedere (
146
). Pertanto, indipendentemente dalla questione di stabilire cosa intendano le ricorrenti con «la definizione di intesa», non si vede perché un tasso di gravità inferiore avrebbe dovuto essere fissato per tale tipo di comportamento.
249.
Da tali considerazioni risulta che anche la seconda parte del sesto motivo deve essere respinta, così come, di conseguenza, tale motivo nel suo complesso.
C.
Conclusione
250.
Poiché nessuno dei motivi di impugnazione dedotti dalle ricorrenti può essere accolto, l’impugnazione dev’essere respinta nel suo insieme.
V.
Spese
251.
A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.
252.
Anzitutto, ai sensi dell’articolo 138, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda; quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere pertanto condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima. Avendo proposto l’impugnazione congiuntamente, esse saranno tenute a pagare tali spese in solido tra loro.
253.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 4, del proprio regolamento di procedura, la Corte può decidere che le spese sostenute da una parte interveniente in primo grado, la quale abbia partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte, restino a carico della stessa. Poiché l’EFPIA ha partecipato alle fasi scritta e orale del presente procedimento di impugnazione, essa deve quindi essere condannata a sopportare le proprie spese.
254.
Infine, dal combinato disposto degli articoli 140, paragrafo 1, e 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, risulta che gli Stati membri intervenuti nella controversia sopportano le proprie spese. Pertanto, si deve decidere che il [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
VI.
Conclusione
255.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di statuire come segue:
1.
Il ricorso di impugnazione è respinto.
2.
La H. [OSCURATO:PERSONA] A/S e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno, in solido, le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
3.
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and Associations e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sopportano rispettivamente le proprie spese.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) V., in questo senso, considerando 9 e 10 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (
GU 2001, L 311, pag. 67
), nonché sentenze del 3 dicembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑368/96
,
EU:C:1998:583
, punto
4
), e del 16 ottobre 2003, AstraZeneca (
C‑223/01
,
EU:C:2003:546
, punti
42
e
52
); v. altresì sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑472/12
,
EU:T:2015:637
, punti
62
e
63
), nonché le mie conclusioni nella causa Warner-[OSCURATO:PERSONA] (
C‑423/17
,
EU:C:2018:822
, paragrafi
1
segg.).
(
3
) Sentenze del 31 ottobre 1974, Centrafarm e de Peijper (
15/74
,
EU:C:1974:114
, punto
9
); del 18 febbraio 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (
C‑235/89
,
EU:C:1992:73
, punto
17
); del 27 ottobre 1992, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑191/90
,
EU:C:1992:407
, punto
23
), nonché del 5 dicembre 1996, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑267/95 e C‑268/95
,
EU:C:1996:468
, punti
30
e
31
).
(
4
) Sentenza del 25 febbraio 1986, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
193/83
,
EU:C:1986:75
, punti
89
e
92
).
(
5
) Sentenza del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punti
52
e
81
); v. altresì le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafi da
67
a
75
).
(
6
) V. considerando 5 e 81 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] C (2013) 3803 final, del 19 giugno 2013, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39226 – [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
(
7
) Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑472/13
,
EU:T:2016:449
) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Oltre alla sentenza impugnata, la decisione controversa ha dato luogo alle sentenze del Tribunale, anch’esse oggetto di impugnazione, dell’8 settembre 2016, nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (UK)/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑460/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:453
; causa C‑586/16 P, pendente); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑467/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:450
; causa C‑601/16 P, pendente); [OSCURATO:PERSONA] (UK)/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑469/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:454
; causa C‑588/16 P, pendente); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑470/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:452
; causa C‑614/16 P, pendente), e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑471/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:460
; causa C‑611/16 P, pendente).
(
8
)
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
.
(
9
) V. decisione della [OSCURATO:PERSONA] C (2014) 4955 final, del 9 luglio 2014, relativa a un procedimento a norma degli articoli 101 e 102 TFUE [caso AT.39612 – Périndopril (Servier)]; tale decisione ha condotto alle sentenze del Tribunale, attualmente oggetto di impugnazione, del 12 dicembre 2018, nelle cause Biogaran/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑677/14
,
EU:T:2018:910
; causa C‑207/19 P, pendente); Teva UK e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑679/14
, non pubblicata,
EU:T:2018:919
; causa C‑198/19 P, pendente); Lupin/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑680/14
, non pubblicata,
EU:T:2018:908
; causa C‑144/19 P, pendente); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑682/14
, non pubblicata,
EU:T:2018:907
; causa C‑197/19 P, pendente); Krka/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑684/14
, non pubblicata,
EU:T:2018:918
; causa C‑151/19 P, pendente); Servier e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑691/14
,
EU:T:2018:922
; cause C‑176/19 P e C‑201/19 P, pendenti); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑701/14
, non pubblicata,
EU:T:2018:921
; causa C‑164/19 P, pendente), nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑705/14
, non pubblicata,
EU:T:2018:915
; causa C‑166/19 P pendente).
(
10
) Punto 1 della sentenza impugnata.
(
11
) Previsti dal regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (
GU 1992, L 182, pag. 1
), ormai sostituito dal regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (
GU 2009, L 152, pag. 1
).
(
12
) Punti da 15 a 17 della sentenza impugnata.
(
13
) Punti da 18 a 21 della sentenza impugnata; i brevetti controversi sono stati rispettivamente rilasciati dall’UEB nel 2001 (amido) e nel 2003 (iodio), nonché in parecchi Stati membri e dall’UEB nel 2002 (cristallizzazione). Infine, il brevetto per la produzione del citalopram mediante distillazione a film è stato rilasciato nel [OSCURATO:PERSONA] nel 2001 e revocato nel 2004, e un brevetto analogo è stato rilasciato in Danimarca nel 2002.
(
14
) Punto 22 della sentenza impugnata.
(
15
) Punti 3, 4 e da 25 a 29 della sentenza impugnata.
(
16
) Punti 30 e 31 della sentenza impugnata.
(
17
) Punti da 5 a 8 e da 33 a 36 della sentenza impugnata.
(
18
) Punti da 37 a 39 della sentenza impugnata.
(
19
) Punti da 9 a 11 e da 40 a 45 della sentenza impugnata.
(
20
) Punti da 12 a 14 e da 46 a 48 della sentenza impugnata.
(
21
) Punti da 71 e 75 della sentenza impugnata.
(
22
) V. supra, nota a piè di pagina n. 7 delle presenti conclusioni.
(
23
)
C‑591/16 P
, non pubblicata,
EU:C:2016:967
.
(
24
)
C‑591/16 P
, non pubblicata,
EU:C:2017:532
.
(
25
) V. supra, nota a piè di pagina n. 7 delle presenti conclusioni.
(
26
)
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
.
(
27
) V., in questo senso, sentenza del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punti da
30
a
32
), nonché le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafo
57
e giurisprudenza citata).
(
28
) V. punto 127 della sentenza impugnata nonché, per le date rispettive dell’accordo dei brevetti e della conclusione degli accordi controversi, supra, paragrafi 9 e da 11 a 17 delle presenti conclusioni.
(
29
) V. punti da 120 a 122, 128, 130 e 132 della sentenza impugnata.
(
30
) Sentenze del 20 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑373/14 P
,
EU:C:2016:26
, punti
31
,
32
e
34
), e del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punto
45
); v. altresì sentenza del Tribunale del 28 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑208/13
,
EU:T:2016:368
, punto
181
), e Telefónica/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑216/13
,
EU:T:2016:369
, punto
221
).
(
31
) Sentenza del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punti
36
e
37
); v. altresì, in questo senso, sentenza del 28 febbraio 1991, Delimitis (
C‑234/89
,
EU:C:1991:91
, punto
21
); quanto alle condizioni perché un’impresa sia qualificata come concorrente potenziale da parte della [OSCURATO:PERSONA], v. sentenze del Tribunale del 15 settembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94
,
EU:T:1998:198
, punto
137
); del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑461/07
,
EU:T:2011:181
, punti
68
,
166
e
167
), e del 29 giugno 2012, E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑360/09
,
EU:T:2012:332
, punti
85
e
86
); v., altresì, punto 10 delle linee direttrici della [OSCURATO:PERSONA] sull’applicabilità dell’articolo 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale (
GU 2011, C 11, pag. 1
).
(
32
) Sentenza del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punti
34
e
46
).
(
33
) Sentenza del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punto
48
).
(
34
) Sentenza del Tribunale del 1o luglio 2010, AstraZeneca/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑321/05
,
EU:T:2010:266
, punto
362
).
(
35
) V. punto 121 della sentenza impugnata; v. altresì sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑691/14
,
EU:T:2018:922
, punto
359
).
(
36
) V. su questo punto già le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafo
67
).
(
37
) Sentenza del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punti
52
e
81
); v. altresì le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafi
73
e
74
).
(
38
) V. punti 117, 119, 390 e 487 della sentenza impugnata.
(
39
) Sentenze del 31 ottobre 1974, Centrafarm e de Peijper (
15/74
,
EU:C:1974:114
, punto
9
); del 18 febbraio 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (
C‑235/89
,
EU:C:1992:73
, punto
17
); del 27 ottobre 1992, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑191/90
,
EU:C:1992:407
, punto
23
), nonché del 5 dicembre 1996, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑267/95 e C‑268/95
,
EU:C:1996:468
, punti
30
e
31
).
(
40
) Sentenza del 25 febbraio 1986, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
193/83
,
EU:C:1986:75
, punti
89
e
92
).
(
41
) V., su questo punto, le mie conclusioni nella causa Warner-[OSCURATO:PERSONA] (
C‑423/17
,
EU:C:2018:822
, paragrafo
57
).
(
42
) V. punti da 124 a 129 della sentenza impugnata.
(
43
) V. su questo punto già le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafi da
40
a
42
e
72
).
(
44
) V. su questo punto già le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafo
125
).
(
45
) Sentenza del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punto
50
); v., altresì, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafo
83
).
(
46
) Sentenza del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punto
51
); v., altresì, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafi
84
e
85
).
(
47
) V. le sentenze del Tribunale del 15 settembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94
,
EU:T:1998:198
, punto
139
), fatta valere dalle ricorrenti, nonché del 29 giugno 2012, E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑360/09
,
EU:T:2012:332
, punto
89
).
(
48
) V. punto 162 della sentenza impugnata, letto congiuntamente, in particolare, ai punti da 120 a 132 della detta sentenza.
(
49
)
GU 2014, C 89, pag. 3
.
(
50
) V. ordinanza del 29 settembre 2010, EREF/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑74/10 P et C‑75/10 P
, non pubblicata,
EU:C:2010:557
, punti
41
e
42
e giurisprudenza citata).
(
51
) Sentenza del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punto
44
); v. altresì le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafo
88
).
(
52
) Sentenza del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punti
54
e segg..); v. altresì le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafi
86
e
87
).
(
53
) Sentenza del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punti
42
,
56
e
57
); v., altresì, sentenze del Tribunale del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑461/07
,
EU:T:2011:181
, punto
169
), e del 12 dicembre 2018, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑691/14
,
EU:T:2018:922
, punti
342
e segg.), nonché le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafi
60
,
86
,
87
e
94
).
(
54
) V., in questo senso, sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑603/13 P
,
EU:C:2016:38
, punto
72
).
(
55
) Sentenze del 25 gennaio 2007, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑407/04 P
,
EU:C:2007:53
, punti
49
e
63
), e del 27 aprile 2017, FSL e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑469/15 P
,
EU:C:2017:308
, punto
38
); v., altresì, le mie conclusioni nella causa FSL e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑469/15 P
,
EU:C:2016:884
, paragrafi
30
e segg.).
(
56
) Ordinanza del 12 giugno 2019, OY/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑816/18 P
, non pubblicata,
EU:C:2019:486
, punto
4
[6]), nonché sentenze del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95
,
EU:T:2000:77
, punto
1053
), del 16 giugno 2015, FSL e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑655/11
,
EU:T:2015:383
, punto
183
), e del 14 marzo 2018, Kim e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (
T‑533/15 e T‑264/16
,
EU:T:2018:138
, punto
224
).
(
57
) V., in particolare, punti 122 e 126 della sentenza impugnata nonché considerando 149 e 157 e note in calce n. 292 e 322 della decisione controversa.
(
58
) V., in questo senso, sentenze del Tribunale del 27 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑59/02
,
EU:T:2006:272
, punto
277
), dell’8 luglio 2008, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑54/03
, non pubblicata,
EU:T:2008:255
, punto
379
), dell’11 luglio 2014, Esso e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑540/08
,
EU:T:2014:630
, punto
75
), e del 16 giugno 2015, FSL e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑655/11
,
EU:T:2015:383
, punto
208
).
(
59
) Sentenza del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punto
53
); v. altresì, su questo punto, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafi da
89
a
93
).
(
60
) V. supra, paragrafi da 44 a 64, e specialmente paragrafi da 55 a 58, delle presenti conclusioni.
(
61
) V. supra, precedenti paragrafi da 86 a 93 delle presenti conclusioni.
(
62
) V., specialmente, punto 171 della sentenza impugnata.
(
63
) V. punti 313 e 314 della sentenza impugnata.
(
64
) V. supra, nota 2 delle presenti conclusioni.
(
65
) V. punto 179 della sentenza impugnata nonché, per quanto riguarda specificamente la [OSCURATO:PERSONA] (GUK), punti 172, 230 e 231 della sentenza impugnata; riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], punti 173, 174, 246, 249 e 269 della sentenza impugnata; riguardo all’[OSCURATO:PERSONA], punti 175, 176 e 290 della sentenza impugnata, e, riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], punti 177, 178 e da 312 a 326 della sentenza impugnata.
(
66
) Sentenza del 30 gennaio 2020 (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
).
(
67
) V. supra, paragrafo 33 delle presenti conclusioni.
(
68
) Sentenza del 30 gennaio 2020 (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
).
(
69
) V., in particolare, punto 335 della sentenza impugnata.
(
70
) V., in particolare, punti 352, da 358 a 360, 363, 369, 401, 412, 414, 425, 428, 431 e 490 della sentenza impugnata.
(
71
) V. punti da 478 a 500, e specialmente punti 491 e 495 della sentenza impugnata.
(
72
) Sentenza del 30 gennaio 2020 (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
).
(
73
) V. sentenza del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punti
78
,
81
, da 83 a 89, 92, 93, 97, 100 e 102); v., su questi punti, altresì, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafi da
108
a
120
e da 130 a 140).
(
74
) Sentenza del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punti da
85
a
95
).
(
75
) V., in particolare, punti 361, 363, 414, 430 e 431 della sentenza impugnata.
(
76
) Sentenze del 7 febbraio 2013, Slovenská sporiteľňa (
C‑68/12
,
EU:C:2013:71
, punto
20
), e del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punto
88
).
(
77
) V., in questo senso, punto 387 della sentenza impugnata nonché sentenza del Tribunale del 27 luglio 2005, Brasserie nationale e a./[OSCURATO:PERSONA] (
da T‑49/02 a T‑51/02
,
EU:T:2005:298
, punto
81
).
(
78
) Sentenza del 30 gennaio 2020 (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
).
(
79
) V. supra, paragrafo 33 delle presenti conclusioni.
(
80
) V. supra, paragrafi da 66 a 113 delle presenti conclusioni (esame del quarto motivo di impugnazione, vertente sull’esistenza di una concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici).
(
81
) Sentenza del 30 gennaio 2020 (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punto
100
).
(
82
) V., su questo punto, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafi da
121
a
129
).
(
83
) V., in particolare, punti 363, 369, 390, 401, 429 e 474 della sentenza impugnata.
(
84
) Sentenza del 30 gennaio 2020 (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
).
(
85
) V., supra, paragrafo 33 delle presenti conclusioni.
(
86
) Anche se il giudice del rinvio nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. partiva dal principio secondo cui gli accordi controversi nella detta causa vietavano ai produttori di medicinali generici interessati di proseguire le loro contestazioni del brevetto controverso nel periodo convenuto, non è certo che tali accordi contenessero clausole esplicite di non contestazione di tale brevetto (v. punti 13, 14 e 21 della sentenza della Corte nella detta causa del 30 gennaio 2020,
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
).
(
87
) V. punti da 23 a 48 della sentenza impugnata.
(
88
) V., su questo punto, in particolare, supra, paragrafi da 49 a 58 e 140 delle presenti conclusioni.
(
89
) V. a tal riguardo, in ordine specificamente all’accordo concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (GUK) per il [OSCURATO:PERSONA], punti da 574 a 576 della sentenza impugnata.
(
90
) V. punti 427, da 486 a 488, 498, 769 e 770 della sentenza impugnata.
(
91
) Sentenze del 27 settembre 1988, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
65/86
,
EU:C:1988:448
, punti da
14
a
16
), e del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punto
80
); v., altresì, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafo
133
).
(
92
) Sentenze del 13 luglio 1966, Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA] (
56/64 e 58/64
,
EU:C:1966:41
, pag. 523), del 18 febbraio 1971, Sirena (
40/70
,
EU:C:1971:18
, punto
9
), dell’8 giugno 1982, Nungesser e Eisele/[OSCURATO:PERSONA] (
258/78
,
EU:C:1982:211
, punto
28
), del 25 febbraio 1986, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
193/83
,
EU:C:1986:75
, punto
46
), del 27 settembre 1988, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
65/86
,
EU:C:1988:448
, punto
16
), e del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punti
49
,
79
,
81
e
82
); v., altresì, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafi da
108
a
112
).
(
93
) V., per un’analisi di tali sentenze, nota a piè di pagina n. 84 delle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
). La sentenza dell’8 giugno 1982, Nungesser e Eisele/[OSCURATO:PERSONA] (
258/78
,
EU:C:1982:211
, punti da
56
a
58
), anch’essa fatta valere dalle ricorrenti e non trattata nella detta nota, non conduce ad una conclusione diversa, poiché essa si limita a confermare che, in materia di diritti di costituzione di varietà vegetali, la concessione di una licenza esclusiva può essere compatibile con l’attuale articolo 101 TFUE in casi specifici.
(
94
) V. punti 354, 360, 383, 384, 412, 475, 497, 718 e 835 della sentenza impugnata.
(
95
) V. sentenza dell’11 settembre 2014, CB/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑67/13 P
,
EU:C:2014:2204
, punti
53
e
54
e giurisprudenza citata); v. altresì le mie conclusioni nelle cause T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑8/08
,
EU:C:2009:110
, punti
38
e segg. e giurisprudenza citata) e [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, punto
158
), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa CB/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑67/13 P
,
EU:C:2014:1958
, paragrafi
40
e segg. e giurisprudenza citata), e le conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑228/18
,
EU:C:2019:678
, paragrafo
46
).
(
96
) V. ordinanza del 12 marzo 2020, EMB Consulting e a./BCE (
C‑571/19 P
, non pubblicata,
EU:C:2020:208
, punto
16
e giurisprudenza citata).
(
97
) Nell’ambito di questo esame, il Tribunale ha affermato, al punto 569 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato in maniera sufficiente che le restrizioni contenute nell’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] (GUK) e la [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 12 delle presenti conclusioni nonché punti da 25 a 29 della sentenza impugnata) andassero al di là dell’ambito di applicazione dei brevetti di quest’ultima. Il Tribunale ha tuttavia considerato, ai punti da 570 a 577 della sentenza impugnata, che tale constatazione non poteva influire sulla legittimità della decisione controversa, in quanto, da un lato, l’accordo in questione era in ogni caso anticoncorrenziale e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] (GUK) non aveva comunque più alcun incentivo, a causa delle disposizioni del detto accordo, considerate nel loro contesto, a procurarsi citalopram sotto forma di IFA presso terzi o a vendere citalopram sotto forma di prodotti finiti, diverso da quello della [OSCURATO:PERSONA], pur essendo in linea di principio libera di farlo in forza di tale accordo.
(
98
) V. punti 354, 515, 801 e 840 della sentenza impugnata.
(
99
) V. supra, paragrafo 69 delle presenti conclusioni e giurisprudenza citata nonché, per quanto riguarda l’interpretazione dei termini degli accordi controversi, sentenza del 29 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/ANKO (
C‑78/14 P
,
EU:C:2015:732
, punto
23
).
(
100
) V. supra, paragrafi da 132 a 143 e da 150 a 157 delle presenti conclusioni.
(
101
) Regolamento del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (
GU 2003, L 1, pag. 1
).
(
102
) V. sentenza del 18 giugno 2013, Schenker & Co. e a. (
C‑681/11
,
EU:C:2013:404
, punti
37
e
38
e giurisprudenza citata).
(
103
) V., in particolare, supra, paragrafi 133 e 152 delle presenti conclusioni.
(
104
) V., in particolare, punto 368 («le prove contemporanee agli accordi controversi dimostrano che le ricorrenti avevano l’intenzione di utilizzare “una grossa pila di [USD]” per escludere i medicinali generici dal mercato») o ancora punti 524, 528 e 839 della sentenza impugnata (constatazione secondo la quale elementi di fatto confermano l’esistenza di una strategia, da parte della [OSCURATO:PERSONA], per ritardare l’arrivo dei medicinali generici sul mercato, nella quale rientravano gli accordi controversi).
(
105
) Sentenza del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, punti
217
e
218
).
(
106
) V., supra, paragrafi 182 e 184 delle presenti conclusioni.
(
107
) V. supra, paragrafo 133 delle presenti conclusioni.
(
108
) V. supra, paragrafo 152 delle presenti conclusioni.
(
109
) V. supra, paragrafi 156 e 157 delle presenti conclusioni.
(
110
) V. sentenza del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, punto
219
), parimenti citata al punto 767 della sentenza impugnata.
(
111
) V. la giurisprudenza citata supra, al paragrafo 176 delle presenti conclusioni.
(
112
) V. supra, paragrafo 157 delle presenti conclusioni.
(
113
) Considerando da 1316 a 1358 della decisione controversa.
(
114
)
GU 2006, C 210, pag. 2
.
(
115
) V. supra, paragrafo 19 delle presenti conclusioni.
(
116
) V., per gli ambiti di applicazione geografici rispettivi degli accordi controversi, supra, paragrafi da 12 a 17 delle presenti conclusioni.
(
117
) Il corsivo è mio.
(
118
) V. sentenze dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑444/11 P
, non pubblicata,
EU:C:2013:464
, punto
76
), del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:2363
, punto
57
), del 19 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑286/13 P
,
EU:C:2015:184
, punto
148
), del 23 aprile 2015, LG [OSCURATO:PERSONA] e LG [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑227/14 P
,
EU:C:2015:258
, punto
53
), e del 7 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑101/15 P
,
EU:C:2016:631
, punto
19
); v. altresì le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑101/15 P
,
EU:C:2016:258
, paragrafi
26
e da 31 a 33).
(
119
) V. in questo senso, sentenze dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑444/11 P
, non pubblicata,
EU:C:2013:464
, punto
77
), del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:2363
, punto
58
), e del 9 luglio 2015, InnoLux/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑231/14 P
,
EU:C:2015:451
, punto
62
); v. altresì le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑101/15 P
,
EU:C:2016:258
, paragrafo
34
).
(
120
) V., in questo senso, sentenza del 7 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑101/15 P
,
EU:C:2016:631
, punto
22
), nonché le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑101/15 P
,
EU:C:2016:258
, paragrafo
35
).
(
121
) V. supra, paragrafo 133 delle presenti conclusioni.
(
122
) V., in particolare, supra, paragrafi 140 e 141 delle presenti conclusioni.
(
123
) V. supra, paragrafi da 101 a 112 delle presenti conclusioni.
(
124
) Al considerando 109 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, in [OSCURATO:PERSONA], la tutela del brevetto originale non riguardava la molecola del citalopram, ma soltanto i processi originali per produrla, di modo che i produttori di medicinali generici avrebbero in linea di principio potuto entrare nel mercato sin dalla scadenza della tutela regolamentare dei dati (v., sul contesto normativo a quest’ultimo proposito, sentenza del 28 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑629/15 P e C‑630/15 P
,
EU:C:2017:498
, punti
2
e segg.) se avessero trovato un altro processo di fabbricazione utilizzabile sul piano industriale. Tuttavia, ai considerando 111 e 827 nonché alla nota in calce n. 1124 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla tutela della molecola in [OSCURATO:PERSONA] e, in maniera generale, sembra che la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata sul principio che la tutela del brevetto originale scadeva in [OSCURATO:PERSONA] solo nel 2003 (v. in particolare nota in calce n. 644 della decisione controversa).
(
125
) V. a questo proposito punto 163 della sentenza impugnata nonché le sentenze del 6 dicembre 2012, AstraZeneca/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑457/10 P
,
EU:C:2012:770
, punto
108
), e del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punto
51
); v. altresì, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafi
76
e
84
).
(
126
) V., riguardo a tale criterio per determinare se esista una concorrenza potenziale malgrado l’esistenza di un brevetto, punto 59 supra delle presenti conclusioni. Riguardo all’ottenimento di AIC in [OSCURATO:PERSONA] da parte dei produttori di medicinali generici, v. punti 176 e 227 della sentenza impugnata.
(
127
) V. la giurisprudenza citata ai paragrafi da 217 a 219 delle presenti conclusioni.
(
128
) V. su questo punto già le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑101/15 P
,
EU:C:2016:258
, paragrafo
36
).
(
129
) Punto 171 della sentenza impugnata.
(
130
) V., al riguardo, il considerando 171 della decisione controversa.
(
131
) Sentenza del 29 giugno 2012 (
T‑360/09
,
EU:T:2012:332
).
(
132
) Sentenza del 28 giugno 2016 (
T‑216/13
,
EU:T:2016:369
).
(
133
) V. sentenza del 29 giugno 2012, E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑360/09
,
EU:T:2012:332
, punti
88
e segg.).
(
134
) Sentenza del 29 giugno 2012, E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑360/09
,
EU:T:2012:332
, punti da
90
a
93
).
(
135
) V. supra, paragrafo 223 delle presenti conclusioni.
(
136
) V. sentenza del 28 giugno 2016, Telefónica/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑216/13
,
EU:T:2016:369
, punti
290
e segg.).
(
137
) V. supra, paragrafi da 37 a 113 delle presenti conclusioni (esame del quarto motivo delle ricorrenti, relativo alla mancanza di concorrenza potenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i produttori di medicinali generici).
(
138
) Le ricorrenti si basano al riguardo sul punto 31 della sentenza del 4 giugno 2009, T‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑8/08
,
EU:C:2009:343
).
(
139
) V. punti 399 e 805 della sentenza impugnata.
(
140
) V. supra, paragrafo 133 delle presenti conclusioni. V. su questo punto, altresì, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafi da
196
a
199
).
(
141
) Considerando 1331 e 1332 della decisione controversa.
(
142
) V. supra, paragrafi da 12 a 17 delle presenti conclusioni.
(
143
) Sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑185/95 P
,
EU:C:1998:608
, punto
128
), del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, punto
244
), e sentenza del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑99/17 P
,
EU:C:2018:773
, punto
192
).
(
144
) Sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑185/95 P
,
EU:C:1998:608
, punto
129
), del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, punto
245
), del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑70/12 P
, non pubblicata,
EU:C:2013:351
, punto
57
), e del 26 gennaio 2017, Villeroy & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑626/13 P
,
EU:C:2017:54
, punto
86
).
(
145
) V., in particolare, supra, paragrafi 211, 212, 222, 223, 228, 233 e 234 delle presenti conclusioni.
(
146
) V. supra, paragrafi 133, da 181 a 190 e da 196 a 202 delle presenti conclusioni.