Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 22176/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11612/2017 R.G. proposto da: D’ALESSIO Gennaro, res.in Salerno, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to in P.za Cola di Rienzo 92 ([OSCURATO:PERSONA]), come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] e Centrale, in persona del Direttore pro tempore; -parte intimata - Ricorso n. 11612/17 rg. avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 9748/16 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. [OSCURATO:PERSONA]Alessio propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento catastale notificatogli dall'agenzia del territorio, ufficio provinciale di Salerno, per omessa denuncia di accatastamento di alcuni locali siti in Comune di Capaccio.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - per quanto regolarmente citato in appello, il D'Alessio non si era costituito in giudizio; - pur trattandosi di immobile abusivo destinato alla demolizione, sussistevano i presupposti del suo accatastamento e della sua sottoposizione a regime fiscale.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Agenzia delle Entrate. §

2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorsoil D’Alessio lamenta – ex art.360, co. 1^ nn.3 e 4, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.53 - 22 d.lgs. 546/92, nonché nullità del procedimento e della sentenza.

Per a vere la [OSCURATO:PERSONA] accolto l'appello dell'ufficio dopo aver dato erroneamente atto dell'avvenuta regolare notificazione dell'appello stesso.

Contrariamente a questo assunto, l'agenzia delle entrate appellante non aveva allegato agli atti di causa l'avviso di ricevimento dell'atto di appello, in realtà mai notificato né presso il domicilio eletto nel primo grado di giudizio (in Salerno,

V. [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), né presso la suaresidenza, in violazione di quanto stabilito dall’art.330 cod.proc.civ. e, comunque, dall’art.17 d.lgs. 546/92.

Ciò determinava l'inesistenza (primo motivo di ricorso) ovvero la nullità non sanata (secondo motivo di ricorso) della notifica dell'atto di appello e, di conseguenza, dell'intero procedimento e della sentenza. §

3. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso il D'Alessio ripropone analoga doglianza di violazione normativa sotto il diverso profilo, ex artt.53-22 d.lgs. 546/92: - ( terzo motivo ) del mancato deposito dell'atto di appello, entro trenta giorni dalla proposizione, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita (nella specie il deposito era avvenuto soltanto il 22 settembre 2014, a fronte di appello proposto il 20 maggio 2014); - ( quarto motivo ) del mancato deposito dell'atto di appello, notificato a mezzo posta e non tramite ufficiale giudiziario, presso la Segreteria della [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'articolo 53 co. 1^ d.lgs. 546/92 nella formulazione all'epoca ancora vigente (vertendosi di appello proposto prima dell'abrogazione di cui all'articolo 36 decreto legislativo n.175 del 21 novembre 2014). § 4.Con ordinanza interlocutoria 19.1.2022 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, osservando quanto segue: “I motivi di ricorso così proposti, per quanto corredati della allegazione in copia conforme di taluni atti del fascicolo d’ufficio di primo e secondo grado, richiedono l’acquisizione integrale ed in originale di tale fascicolo, al fine di direttamente riscontrare: - l’allegazione in esso dell'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta dell'atto di appello (la cui consegna all’ufficio postale per la spedizione è attestata dalla distinta RR in atti); - la tempestiva costituzione dell'agenzia delle entrate mediante deposito in segreteria entro 30 giorni dalla proposizione dell'appello; - l’avvenuto deposito dell'atto di appello presso la segreteria della commissione in primo grado”.

Acquisito il fascicolo, il ricorso viene nuovamente assegnato alla decisione che segue. § 5.1Il ricorso è fondato.

Va premesso che nel processo tributario, ex art. 17 d.lgs 546/92: “Luogo delle comunicazioni e notificazioni.

1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio.

Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. (…)”.

Risulta dal fascicolo d’ufficio di cui si è disposta, a tal fine, l’acquisizione che l’atto di appello venne effettivamente dall’Agenzia delle Entrate consegnato all’ufficio postale per la sua notificazione tanto presso l’avvocato costituito e domiciliatario in primo grado, come da sentenza commissione tributaria provinciale di Salerno n. 686/10/13 del 21.11.2013 (avv. [OSCURATO:PERSONA], V.lo [OSCURATO:PERSONA] 6, Salerno), quanto presso la residenza del D’Alessio in Salerno, [OSCURATO:PERSONA]

145. Tuttavia agli atti non vi è prova – mediante allegazione del relativo avviso di ricevimento –dell’effettiva consegna al difensore del plico raccomandato (n. 357) così come inviato presso il domicilio eletto, sicchè non può dirsi che il contraddittorio in appello (nel quale il contribuente rimase contumace, come riferito in sentenza) sia stato regolarmente instaurato.

Quest’ultima conclusione si impone in ragione del fatto che dall’avviso di ricevimento in atti sub n 7), invece relativo alla residenza del D’Alessio (plico raccomandato n. 356), la consegna risulta essere stata effettuata non direttamente a mani del medesimo (come sempre consentito dall’ art.17 cit.), ma a mani della di lui moglie convivente, con annotazione ‘emessa Can’di cui non si conosce l’esito.

Quand’anche queste modalità integrassero (stante il collegamento con la residenza dell’appellato) un’ipotesi non di inesistenza ma di nullità della notificazione, resta che quest’ultima causa di invalidità non ha trovato sanatoria nella costituzione in giudizio del D’Alessio, e neppure vi erano i presupposti della rinnovazione.

Sotto quest’ultimo aspetto rileva che in base all’art. 22 d.lgs 546/92 (richiamato per l’appello dall’art.53) “Costituzione in giudizio del ricorrente.

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. (…)

2. L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente. (…)”.

Orbene, nel caso di specie risulta che l’atto di appello venne notificato (nella suddetta modalità) il 26.5.2014, e che l’Agenzia delle Entrate si costituì avanti alla [OSCURATO:PERSONA] con nota di iscrizione a ruolo ed atto di deposito del 22.9.2014; dunque ben oltre il termine (prescritto a pena di inammissibilità) di trenta giorni, vuoi dalla spedizione dell’atto di appello, vuoi dalla sua ricezione (Cass.SSUU n. 13452/17). § 5.2Ne segue la cassazione della sentenza e la decisione nel merito mediante dichiarazione di inammissibilità dell’appello, il che comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico dell’Agenzia delle Entrate, come da liquidazione in dispositivo.

PQM La Corte - accoglie il ri corso; - cassa la sentenza impugnata e decide nel merito dichiarando inammissibile l’appello; - condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11612/2017 R.G. proposto da: D’ALESSIO Gennaro, res.in Salerno, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to in P.za Cola di Rienzo 92 ([OSCURATO:PERSONA]), come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] e Centrale, in persona del Direttore pro tempore; -parte intimata - Ricorso n. 11612/17 rg. avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 9748/16 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA]Alessio propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento catastale notificatogli dall'agenzia del territorio, ufficio provinciale di Salerno, per omessa denuncia di accatastamento di alcuni locali siti in Comune di Capaccio. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - per quanto regolarmente citato in appello, il D'Alessio non si era costituito in giudizio; - pur trattandosi di immobile abusivo destinato alla demolizione, sussistevano i presupposti del suo accatastamento e della sua sottoposizione a regime fiscale. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Agenzia delle Entrate. § 2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorsoil D’Alessio lamenta – ex art.360, co. 1^ nn.3 e 4, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.53 - 22 d.lgs. 546/92, nonché nullità del procedimento e della sentenza. Per a vere la [OSCURATO:PERSONA] accolto l'appello dell'ufficio dopo aver dato erroneamente atto dell'avvenuta regolare notificazione dell'appello stesso. Contrariamente a questo assunto, l'agenzia delle entrate appellante non aveva allegato agli atti di causa l'avviso di ricevimento dell'atto di appello, in realtà mai notificato né presso il domicilio eletto nel primo grado di giudizio (in Salerno, V. [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), né presso la suaresidenza, in violazione di quanto stabilito dall’art.330 cod.proc.civ. e, comunque, dall’art.17 d.lgs. 546/92. Ciò determinava l'inesistenza (primo motivo di ricorso) ovvero la nullità non sanata (secondo motivo di ricorso) della notifica dell'atto di appello e, di conseguenza, dell'intero procedimento e della sentenza. § 3. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso il D'Alessio ripropone analoga doglianza di violazione normativa sotto il diverso profilo, ex artt.53-22 d.lgs. 546/92: - ( terzo motivo ) del mancato deposito dell'atto di appello, entro trenta giorni dalla proposizione, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita (nella specie il deposito era avvenuto soltanto il 22 settembre 2014, a fronte di appello proposto il 20 maggio 2014); - ( quarto motivo ) del mancato deposito dell'atto di appello, notificato a mezzo posta e non tramite ufficiale giudiziario, presso la Segreteria della [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'articolo 53 co. 1^ d.lgs. 546/92 nella formulazione all'epoca ancora vigente (vertendosi di appello proposto prima dell'abrogazione di cui all'articolo 36 decreto legislativo n.175 del 21 novembre 2014). § 4.Con ordinanza interlocutoria 19.1.2022 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, osservando quanto segue: “I motivi di ricorso così proposti, per quanto corredati della allegazione in copia conforme di taluni atti del fascicolo d’ufficio di primo e secondo grado, richiedono l’acquisizione integrale ed in originale di tale fascicolo, al fine di direttamente riscontrare: - l’allegazione in esso dell'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta dell'atto di appello (la cui consegna all’ufficio postale per la spedizione è attestata dalla distinta RR in atti); - la tempestiva costituzione dell'agenzia delle entrate mediante deposito in segreteria entro 30 giorni dalla proposizione dell'appello; - l’avvenuto deposito dell'atto di appello presso la segreteria della commissione in primo grado”. Acquisito il fascicolo, il ricorso viene nuovamente assegnato alla decisione che segue. § 5.1Il ricorso è fondato. Va premesso che nel processo tributario, ex art. 17 d.lgs 546/92: “Luogo delle comunicazioni e notificazioni. 1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione. 2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. (…)”. Risulta dal fascicolo d’ufficio di cui si è disposta, a tal fine, l’acquisizione che l’atto di appello venne effettivamente dall’Agenzia delle Entrate consegnato all’ufficio postale per la sua notificazione tanto presso l’avvocato costituito e domiciliatario in primo grado, come da sentenza commissione tributaria provinciale di Salerno n. 686/10/13 del 21.11.2013 (avv. [OSCURATO:PERSONA], V.lo [OSCURATO:PERSONA] 6, Salerno), quanto presso la residenza del D’Alessio in Salerno, [OSCURATO:PERSONA] 145. Tuttavia agli atti non vi è prova – mediante allegazione del relativo avviso di ricevimento –dell’effettiva consegna al difensore del plico raccomandato (n. 357) così come inviato presso il domicilio eletto, sicchè non può dirsi che il contraddittorio in appello (nel quale il contribuente rimase contumace, come riferito in sentenza) sia stato regolarmente instaurato. Quest’ultima conclusione si impone in ragione del fatto che dall’avviso di ricevimento in atti sub n 7), invece relativo alla residenza del D’Alessio (plico raccomandato n. 356), la consegna risulta essere stata effettuata non direttamente a mani del medesimo (come sempre consentito dall’ art.17 cit.), ma a mani della di lui moglie convivente, con annotazione ‘emessa Can’di cui non si conosce l’esito. Quand’anche queste modalità integrassero (stante il collegamento con la residenza dell’appellato) un’ipotesi non di inesistenza ma di nullità della notificazione, resta che quest’ultima causa di invalidità non ha trovato sanatoria nella costituzione in giudizio del D’Alessio, e neppure vi erano i presupposti della rinnovazione. Sotto quest’ultimo aspetto rileva che in base all’art. 22 d.lgs 546/92 (richiamato per l’appello dall’art.53) “Costituzione in giudizio del ricorrente. 1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. (…) 2. L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente. (…)”. Orbene, nel caso di specie risulta che l’atto di appello venne notificato (nella suddetta modalità) il 26.5.2014, e che l’Agenzia delle Entrate si costituì avanti alla [OSCURATO:PERSONA] con nota di iscrizione a ruolo ed atto di deposito del 22.9.2014; dunque ben oltre il termine (prescritto a pena di inammissibilità) di trenta giorni, vuoi dalla spedizione dell’atto di appello, vuoi dalla sua ricezione (Cass.SSUU n. 13452/17). § 5.2Ne segue la cassazione della sentenza e la decisione nel merito mediante dichiarazione di inammissibilità dell’appello, il che comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico dell’Agenzia delle Entrate, come da liquidazione in dispositivo. PQM La Corte - accoglie il ri corso; - cassa la sentenza impugnata e decide nel merito dichiarando inammissibile l’appello; - condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della q
Sentenza Cassazione n. 22176/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris