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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22069/2026

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ri dall’AvvocatoGIUSEPPE GALLO per procure in calce al ricorso;- ricorrenti principali -contro[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- ricorrente incidentale -nonchéAURELIA [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesa dagli AvvocatiVINCENZO FORTUNATO e [OSCURATO:PERSONA] per procura incalce al controricorso;- ricorrente incidentale -avverso il DECRETO N. 2262/2025 del TRIBUNALE DI ROMAdepositato il 13/11/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del17/6/2026;Numero registro generale 25582/2025Nu2m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica GIUSEPPE1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorsodepositato in data 18/12/2023, ha proposto opposizione allostato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato consentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].1.2.

La società opponente, a fondamento della domanda,ha, tra l’altro, dedotto: - di aver concesso in affitto alla societàpoi fallita, a mezzo di contratto in data 31/3/2020, l’aziendaalberghiera di sua proprietà; - la [OSCURATO:SOCIETA]., con atto in paridata, aveva costituito pegno su quote di un Fondo immobiliarein sua titolarità a garanzia degli obblighi assunti con il contrattod’affitto; - di aver proposto, nell’anno 2021, in ragione dei suoiinadempimenti, domanda di risoluzione del contratto di affitto,anche per l’esistenza “all’interno del contratto … di clausolarisolutiva ex art. 1456 cod.civ.”, nonché di condanna dellasocietà affittuaria alla restituzione dell’azienda e al pagamentodei “canoni non corrisposti”; - di aver comunicato in data27/6/2023, “impregiudicata la pretesa fatta valere in dettogiudizio”, la “disdetta dal contratto d’affitto per la scadenza del31.3.2024”.1.3.

La società opponente ha, quindi, chiesto: a) diaccertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto diaffitto d’azienda per inadempimento dell’affittuaria a normadell’art. 1456 c.c. ovvero per recesso della concedente; b) didisporre la restituzione in proprio favore dell’azienda; c) diessere ammessa allo stato passivo per il credito maturato neiconfronti dell’affittuaria, pari, alla data del fallimento diquest’ultima, alla somma complessiva di €. 4.329.477,91, incollocazione pignoratizia o, in subordine, in collocazioneRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/2025Nu3m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026privilegiata a norma dell’art. 2764 c.c., oltre accessori, quali“canoni maturati”, al lordo di IVA, dal 31/3/2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA];d) di essere ammessa allo stato passivo, in prededuzione, per ilcredito ai “canoni maturati successivamente all’apertura dellaprocedura”, pari ad €. 91.666,66 oltre IVA, “per ogni mese diulteriore detenzione” del compendio aziendale dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] finoal suo rilascio effettivo, oltre ad €. 5.000,00 quale “penalegiornaliera” prevista nel contratto d’affitto.1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all’opposizione,chiedendone il rigetto.1.5. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha dedotto, per quantoancora importa: a) l’inammissibilità della domanda direstituzione dell’azienda, evidenziando sia la sussistenza delprocedimento di “risoluzione contrattuale” pendente in sedeordinaria, sia il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]., con contratto del31/3/2023, aveva ceduto ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la “gestionedell’attività alberghiera … e l’intera posizione giuridicacontroversa”, comprese le “potenziali passività”, come l’obbligodi restituzione dell’azienda alberghiera (che di conseguenza nonera mai stata acquisita alla massa attiva della procedura) el’obbligo di pagamento dei canoni non versati; b) l’infondatezzadella domanda di ammissione per la somma di €. 4.329.477,91,per l’improprietà del richiamo alla previsione dell’art. 2764 c.c.;c) l’infondatezza della domanda di ammissione in prededuzione,in ragione dell’indisponibilità del compendio aziendale.1.6.

Con memoria depositata il 27/3/2024, hannospiegato intervento volontario in giudizio [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., i quali, dopoaver evidenziato di essere stati ammessi (o, quest’ultima, diaver proposto istanza di insinuazione) al passivo (non ancoravalutata), si sono formalmente opposti all’accoglimento delledomande proposte dalla società opponente, eccependo laRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/2025Nu4m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026pendenza di giudizi tra le parti, come già dedotto dal Fallimento,e rilevando, tra l’altro, che: - l’azienda oggetto della richiesta direstituzione, in forza dell’atto di cessione dei diritti controversidel 31/3/2023, non era nella disponibilità della società fallita giàprima dell’apertura della procedura concorsuale; - l’azienda inquestione non era stata, pertanto, acquisita all’attivofallimentare.2.1.

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha, sia pure inparte, accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]..2.2.

Il tribunale, in particolare, ha, innanzitutto, ritenutoche: - i giudizi pendenti in sede ordinaria, aventi ad oggetto larisoluzione del rapporto d’affitto dell’azienda alberghiera, nonpotessero “condizionare in termini di pregiudizialità ladefinizione” del giudizio di opposizione allo stato passive odeterminarne la sospensione ovvero, ancora, essere“processualmente apprezzati in termini di litispendenza ovverodi continenza di giudizi”; - la verifica delle pretese di naturarestitutoria e di credito affermate dalla società opponentedovesse essere, infatti, operata, a norma dell’art. 52 l.fall., in“questo contesto procedimentale”, quale sede istituzionalmentedeputata al relativo accertamento, compresi i “profili incidentisulla loro concreta configurabilità” in ragione della invalidità e/oinefficacia degli atti negoziali da cui le predette preteseavrebbero avuto origine.2.3.

Il tribunale, quindi, ha, per quanto ancora importa,rilevato che: - la [OSCURATO:SOCIETA]., con “contratto di cessione di diritticontroversi” del 30/3/2023, registrato il 9/5/2023, aveva cedutoad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

“i diritti controversi” riferibili alcompendio aziendale “oggetto del rapporto di affitto intercorsocon [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, ivi “compresa … ladetenzione e/o la gestione dell’azienda alberghiera”; - taleRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/2025Nu5m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026contratto, opponibile alla procedura resistente, aveva avuto,come era rimasto incontestato, esecuzione; - poteva, quindi,ritenersi accertato, come dedotto dal Fallimento opposto, che“tale compendio aziendale”, in quanto “ceduto primadell’apertura della procedura concorsuale in forza del richiamatoall’attivo concorsuale”; - la pretesa azionata a norma dell’art.103 l.fall., che ha “finalità recuperatorie della fattualedisponibilità di un bene rientrante nel compendio attivo dellaprocedura”, non era, dunque, suscettibile di “giudizialericonoscimento”.2.4.

Il tribunale, poi, ha ritenuto che la domanda diammissione delle “pretese di contenuto pecuniario” vantatedall’opponente per i “canoni d’affitto maturati sia prima che dopola dichiarazione di fallimento”, fosse, sia pur in parte, fondata.2.5.

Il tribunale ha, sul punto, rilevato che: - il rapportod’affitto de quo, al momento dell’apertura della proceduraconcorsuale, risultava “pendente”, tanto che, come emergevadagli atti, la società opponente, con giudizio “iscritto al n.8704/2021 R.G.”, aveva promosso un giudizio per la risoluzionegiudiziale dello stesso; - la società opponente, inoltre, comeemergeva dai documenti prodotti, con dichiarazione trasmessail 27/6/2023, era receduta dal contratto “con riferimento allasuccessiva scadenza” del 31/3/2024; - l’intervenutadichiarazione di fallimento dell’affittuaria non aveva, del resto,comportato, a norma dell’art. 79 l.fall., alcuna “interruzione” delrapporto, “che [era] quindi proseguito”, non essendo stato nédedotto né documentato alcun “recesso” da parte del curatore;- “tutti gli obblighi convenzionalmente stabiliti” in capoall’affittuaria doveva ritenersi, pertanto, “perduranti sinoall’efficacia del recesso della parte affittante”, che ne avevaimpedito “il successivo protrarsi secondo quanto stabilito nelRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/2025Nu6m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026relativo regolamento convenzionale” e, quindi sino al31/3/2024; - non poteva essere, per contro, tenuta al loroadempimento, in via esclusiva, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., qualesocietà cessionaria in forza dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - la societàconcedente, infatti, era rimasta estranea a tale convenzione, chesi configurava, sul piano giuridico, come accollo non liberatorioai sensi dell’art. 1273, comma 3°, c.c., che “lascia[va] residuarela responsabilità solidale del debitore originario”.2.6.

Il tribunale, inoltre, ha escluso la richiestacollocazione privilegiata sul rilievo che: - “i beni gravati dalvincolo reale di garanzia … non sono compres(i) nell’attivo dellaprocedura fallimentare”; - il privilegio previsto dall’art. 2764 c.c.non può trovare applicazione analogica in caso di affittod’azienda.2.7.

Il tribunale ha, pertanto, ammesso la societàopponente allo stato passivo della procedura opposta: - per lasomma di €. 3.538.315,50, oltre accessori, a titolo di “canonimaturati fino alla dichiarazione di fallimento” della debitrice, inchirografo; - per la somma di €. 91.666,00 oltre IVA “al mese”,quali “ulteriori canoni maturati dalla dichiarazione di fallimentoe sino al 31.03.2024”, in prededuzione.2.8.

Il tribunale, infine, ha respinto le domandedell’opponente volte: - alla declaratoria giudiziale di risoluzionedel contratto d’affitto, in quanto inammissibile perché“radicalmente estranea al contenuto ed oggetto del giudizio diopposizione ex artt. 98 e 99 l.fall.”; - all’ammissione al passivodell’ulteriore importo di €. 5.000,00, a titolo di penalegiornaliera, in quanto inammissibile, trattandosi di domandanuova.3.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e laGestal s.r.l., con ricorso notificato il 12/12/2025, hanno chiesto,per cinque motivi, la cassazione del decreto.Ric. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/2025Nu7m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/20263.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data12/12/2025, ha, a sua volta, chiesto, per sei motivi, lacassazione dello decreto.3.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., infine, conricorso notificato (lunedì) 15/12/2025, ha chiesto, per tre motivi,la cassazione del decreto.3.4.

I ricorrenti principali hanno depositato controricorsonel quale hanno aderito ai motivi formulati dal Fallimento edaltro controricorso con il quale hanno resistito al ricorsoincidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l..3.5. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha depositatocontroricorso con cui ha resistito al ricorso incidentaledell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l..3.6.

L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositatocontroricorso per resistere al ricorso principale ed altrocontroricorso per resistere al ricorso incidentale del Fallimento.3.7.

Il Pubblico Ministero, con memoria depositata il14/5/2026, ha chiesto il rigetto del ricorso principale e delricorso incidentale del [OSCURATO:SOCIETA]., el’accoglimento primo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., respingendo il secondo e dichiarandoinammissibile il terzo motivo di tale ricorso incidentale.3.8.

Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo, i ricorrenti principali,lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 79 e111 l.fall. e degli artt. 1273 e 2741 c.c., anche in relazione all’art2704 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato ildecreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto cheil contratto d’affitto di azienda stipulato tra l’opponente e lasocietà poi fallita era pendente al momento della dichiarazionedi fallimento di quest’ultima ed ha, per l’effetto, applicato neiRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/2025Nu8m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026confronti del Fallimento opposto gli obblighi ad esso relativi,come quello al pagamento dei canoni, ammettendo al passivo ilrelativo credito in prededuzione, senza, tuttavia, considerareche, come lo stesso tribunale aveva accertato in fatto, l’aziendain questione era stata ceduta e materialmente trasferita con attoavente data certa (31/3/2023) anteriore alla data didichiarazione del fallimento (1/8/2023).4.2.

Con il secondo motivo, i ricorrenti principali,lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 111l.fall. e 2741 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hannocensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale haammesso in prededuzione il credito vantato dalla societàopponente per i canoni di affitto relativi al periodo tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e il 31/3/2024, senza, tuttavia, considerare che il Fallimentoopposto non aveva mai avuto il godimento dell’azienda e chenon sussistevano, pertanto, le condizioni previste dalla legge aifini del riconoscimento della prededuzione, e cioè che il creditofosse sorto in occasione o in funzione della procedurafallimentare.4.3.

Con il terzo motivo, i ricorrenti principali,lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato ildecreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto chela domanda di risoluzione proposta dalla opponente non potessecostituire oggetto del giudizio di opposizione allo stato passivo eche tale domanda fosse, di conseguenza, inammissibile,omettendo, per contro, di considerare che: - solo se il contrattodi affitto non si è risolto è, in effetti, possibile concepire laprosecuzione del rapporto in capo al Fallimento e, diconseguenza, il riconoscimento nei suoi confronti di crediti inprededuzione; - una pronuncia sulla risoluzione dell’affittod’azienda, sia pur incidenter tantum, era, dunque, necessariaRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/2025Nu9m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026per poter giudicare pienamente sugli eventuali crediti daammettere al passivo e sulla loro collocazione; - la mancatapronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto o,quantomeno, l’accertamento in via incidentale dell’intervenutarisoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., peraltroespressamente richiesta dall’opponente, aveva, pertanto,determinato una violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché iltribunale aveva separato le domande proposte (di risoluzione edi accertamento del credito), omettendo di decidere su quellarelativa alla risoluzione, che era, invece, dirimente ai finidell’ammissione, o meno, del credito e della sua collocazione inprededuzione, o meno.4.4.

Con il quarto motivo, i ricorrenti principali,lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2697c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui iltribunale ha ritenuto provato il diritto di credito azionato daAurelia [OSCURATO:PERSONA] solo sulla base delle ragionioppositive esposte dalla curatela fallimentare e dai creditoriintervenuti, ritenute inidonee, insufficienti e tardive, senzaconsiderare che l’opponente non aveva fornito in giudizio alcunaprova dell’esistenza del proprio credito, laddove, specie a frontedella posizione di terzietà del fallimento e dei creditori, resta ilprincipio per cui chi vuole far valere un diritto ha l’onere diprovarlo.4.5.

Con il quinto motivo i ricorrenti principali,lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 99,comma 2°, n. 4, l.fall., anche in relazione all’art. 116 c.p.c., aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto tardive leallegazioni degli interventori in ordine alle eccezioni da opporread [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, considerare cheRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20251Nu0m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026gli interventori avevano sin dalla costituzione in giudizio allegatoe documentato i fatti che si opponevano all’ammissione delcredito.4.6.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, ildell’art. 1453 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale haammesso l’opponente al passivo per l’importo per tutti i canonimaturati ed insoluti fino alla data di conclusione del rapporto, ecioè il 31/3/2024, senza, tuttavia, considerare che: - laconcedente aveva già chiesto, in sede ordinaria, la risoluzionedel contratto d’affitto per inadempimento dell’affittuaria ancorain bonis; - la domanda proposta in sede fallimentare, avendo adoggetto l’ammissione al passivo per tutti i canoni scaduti e nonpagati, era, pertanto, a norma dell’art. 1453, comma 2°, c.c.,inammissibile, trattandosi, in realtà, di un una domanda diesatto adempimento.4.7.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, ildell’art. 1458 c.c. e dell’art. 96 l.fall., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui iltribunale ha ammesso l’opponente al passivo per l’importocorrispondente a tutti i canoni maturati ed insoluti, omettendo,tuttavia, di considerare che: - il sicuro accoglimento delladomanda di risoluzione giudiziale per inadempimento delcontratto, proposta in sede ordinaria, avrebbe, a norma dell’art.1458 c.c., effetto retroattivo tra le parti; - la concedente, quindi,a fronte dell’effetto retroattivo della risoluzione, avrebbe potuto,al più, chiedere di essere ammessa per il risarcimento del dannoex art. 1591 c.c. fino alla dichiarazione di insolvenza e per lacorresponsione di un’indennità di occupazione dall’apertura delfallimento all’effettiva riconsegna.Ric. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20251Nu1m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/20264.8.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale, il4, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato ildecreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ammessol’opponente al passivo per l’importo per tutti i canoni di affittofino alla data di conclusione del rapporto, vale a dire il31/3/2024, ponendo, a fondamento di tale statuizione, il rilievoche, al momento dell’apertura del fallimento, il rapporto d’affittodell’azienda risultava pendente, e cioè un’affermazione che sipone in contrasto irriducibile con il fatto, che lo stesso tribunaleha accertato, che l’azienda alberghiera, a far data dal30/3/2023, era stata gestita e detenuta, per effetto di uncontratto opponibile alla curatela ed incontestatamenteeseguito, da un’altra società, e cioè la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., eche, di conseguenza, tale azienda non è mai stata materialmenteacquisita all’attivo del Fallimento opposto.4.9.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale, ildell’art. 79 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale haammesso l’opponente al passivo per l’importo corrispondente atutti i canoni di affitto fino alla data di conclusione del rapporto,e cioè il 31/3/2024, sul rilievo che, al momento dell’apertura delfallimento, il contratto d’affitto dell’azienda risultava pendente eche il fallimento non aveva formalizzato, a norma dell’art. 79l.fall., alcun recesso, senza, per contro, considerare che: -l’applicazione dell’art. 79 l.fall. presuppone la pendenza delrapporto alla data di apertura del fallimento e, dunque, che, inquella data, il contratto d’affitto fosse esistente ed efficace; -tale circostanza era stata, invece, esclusa dallo stesso tribunale,lì dove aveva incontrovertibilmente accertato, con efficacia digiudicato interno, che, a decorrere dal 30/3/2023, l’azienda eraRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20251Nu2m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026stata concessa in godimento ad una società terza, e cioè laAurelia [OSCURATO:SOCIETA].; - il Fallimento, dunque, non potevaformalizzare alcun recesso, che, oltre a non essere necessario,non era neppure astrattamente configurabile, essendo statoaccertato, con efficacia di giudicato interno, che l’azienda nonera nel godimento della [OSCURATO:SOCIETA]. al momento delladichiarazione di fallimento della stessa; - gli obblighiconvenzionalmente stabiliti in capo alla parte affittuaria nonpotevano, dunque, ritenersi perduranti sino alla naturalescadenza del contratto di affitto, e quindi sino al 31/3/2024.4.10.

Con il quinto motivo di ricorso incidentale, ildell’art. 1273 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale haammesso l’opponente al passivo per tutti i canoni di affittomaturati ed insoluti fino alla data di conclusione del rapporto sulrilievo che l’affittuaria poi fallita, pur avendo trasferito ilgodimento dell’azienda alberghiera all’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., erarimasta, a fronte di un accollo non liberatorio ad opera diquest’ultima, solidamente responsabile, nei confronti dellaconcedente, per i relativi obblighi, omettendo, per contro, diconsiderare che, quand’anche tale accollo fosse davvero esistitonel contratto di cessione del 30/3/2023, il Fallimento avrebbepotuto solidalmente rispondere per i canoni maturati fino allasentenza dichiarativa ma, in ragione della cristallizzazione deidebiti pregressi, non anche di quelli maturati successivamenteall’apertura della procedura, e che, a fronte della risoluzioneretroattiva del contratto di affitto, tale accollo non avrebbecomunque potuto riguardare l’obbligazione indennitaria checonsegue unicamente a carico del conduttore in mora.4.11.

Con il sesto motivo di ricorso incidentale, ilRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20251Nu3m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026artt. 111 e 111-bis l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale haammesso l’opponente al passivo per l’importo per tutti i canonidi affitto maturati ed insoluti, compresi, in prededuzione, quellisuccessivi alla dichiarazione di fallimento, pari alla sommamensile di €. 91.666,00 oltre IVA, fino alla data di conclusionedel rapporto, omettendo, per contro, di considerare che: - lasocietà fallita non era subentrata nel contratto d’affitto diazienda, poiché la stessa era già da tempo in godimento di unasocietà terza; - il compendio aziendale, infatti, non era statomaterialmente ed effettivamente acquisito all’attivoconcorsuale; - gli ulteriori crediti maturati dopo l’apertura delfallimento non potevano essere, pertanto, considerati, comeinvece pretende l’art. 111 l.fall., come sorti “in occasione o infunzione” della procedura fallimentare.4.12.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, la [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando la violazione degli artt.1591 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale harigettato la domanda di ammissione al passivo propostadall’opponente in ordine ai crediti maturati in capo alla stessaper il periodo successivo alla data di cessazione del contratto(31/3/2024) fino al rilascio dell’azienda, pari ad €. 91.666,66oltre IVA al mese, senza, tuttavia, considerare che, come lostesso tribunale aveva correttamente affermato, il contrattod’affitto d’azienda intercorso tra l’opponente e la [OSCURATO:SOCIETA] eraproseguito, ai sensi dell’art. 79 l.fall., nei confronti del Fallimentoin mancanza di recesso da parte della curatela e che, diconseguenza, il Fallimento opposto era tenuto al rispetto delleprevisioni contenute nel contratto, con il conseguentericonoscimento del credito vantato da Aurelia AnticaManagement a titolo di canoni d’affitto; - la concedente,Ric. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20251Nu4m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026pertanto, a norma dell’art. 1591 c.c., aveva il diritto ai canoni diaffitto maturati dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di efficacia del recessoesercitato dalla concedente, fino al rilascio dell’azienda.4.13.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, laAurelia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., lamentando la violazione degliartt. 93 e 103 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., el’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nellaparte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di restituzionedell’azienda proposta dall’opponente sul rilievo che la stessa, inquanto ceduta ad [OSCURATO:PERSONA], non era stata materialmenteacquisita all’attivo concorsuale, omettendo, per contro, diconsiderare che la mancata acquisizione dell’azienda all’attivodella procedura opposta era stata la conseguenza non di unimpedimento oggettivo, ma di una scelta volontaria del curatore,il quale, infatti, aveva ritenuto di non esercitare l’opzione diriacquisto prevista dall’art. 7 del contratto di cessione.4.14.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando la violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha omesso dipronunciarsi sulle eccezioni che l’opponente aveva propostoall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudizio di opposizione in ordinealla validità e all’efficacia del contratto di cessione dei diritticontroversi intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].4.15.

Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorsoprincipale, al pari del primo, del secondo e del terzo motivo delricorso incidentale del Fallimento, sono, nei limiti che seguono,fondati, con assorbimento delle residue censure e di tutti gli altrimotivi e con assorbimento di tutti i motivi di ricorso incidentaledi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Ric. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20251Nu5m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/20264.16.

Il tribunale, infatti, dopo aver evidenziato che lasocietà opponente aveva espressamente chiesto di accertare edi dichiarare la “risoluzione” di diritto del contratto d’affittod’azienda stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e lasocietà poi fallita in data 31/3/2020, per inadempimento diquest’ultima, e cioè dell’affittuaria, a norma dell’art. 1456 c.c.ovvero per recesso della prima, e cioè la concedente, si è,tuttavia, limitato ad accertare l’intervenuto scioglimento delrapporto contrattuale, a far data dal 31/3/2024, in conseguenzadella disdetta operata, con dichiarazione comunicata il27/6/2023, da quest’ultima e, di conseguenza, ad ammettere lasocietà opponente allo stato passivo (del fallimentodell’affittuaria) per il diritto maturato, in capo alla stessa, alpagamento di tutti i “canoni maturati fino alla dichiarazione difallimento” della debitrice, in collocazione chirografaria, ed agli“ulteriori canoni maturati dalla dichiarazione di fallimento e sinoal 31.03.2024”, e cioè alla suddetta scadenza, in prededuzione.4.17.

Il tribunale, per contro, non si è pronunciato sulladomanda della concedente, già proposta dalla stessa in sedeordinaria (e, come visto, dalla stessa riproposta in sede diopposizione allo stato passivo: di cui, pertanto, integrava ilthema decidendum, con la conseguenza che non solol’opponente ma anche il Fallimento opposto e i creditoriintervenuti sono senz’altro legittimati, in caso di omessapronuncia, a dolersi, per quanto di loro interesse, del vizioconseguente alla violazione dell’art. 122 c.p.c.), di “risoluzione”(di diritto) per inadempimento dell’affittuaria (a norma dell’art.1456 c.c.) del contratto d’affitto dell’azienda (e rimastadichiaratamente “impregiudicata” dalla suddetta disdetta)sull’espresso (e unico) rilievo che tale domanda, in quanto“radicalmente estranea al contenuto ed oggetto del giudizio diRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 1re6gis tro generale 25582/2025Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026opposizione ex artt. 98 e 99 l.fall.”, era, di conseguenza,inammissibile.4.18.

Sennonché, come hanno di recente affermato leSezioni Unite di questa Corte (Cass.

SU n. 6481 del 2026), ladomanda di risoluzione del contratto per inadempimento che(come quella, proposta dalla concedente, a suo tempo pendenteinnanzi al tribunale di Roma) costituisca la premessa delle(conseguenti) domande di restituzione (o di risarcimento deldanno: le uniche, del resto, che, dopo la domanda di risoluzione,sono ancora proponibili: cfr. gli artt. 1453, commi 1° e 2°, e1458 c.c.) e che (come, appunto, quella già proposta dallaconcedente in sede ordinaria) sia stata introdotta prima delladichiarazione di fallimento del contraente inadempiente (e, cometale, opponibile nei confronti del successivo Fallimento dellostesso) dev’essere riproposta, come impone l’art. 72, comma 5°,l.fall., dal contraente non inadempiente, per avere effetti neiconfronti della massa, secondo il rito speciale disciplinato dagliartt. 93 ss. l.fall..4.19.

Il giudizio relativo alla domanda di risoluzione,pendente in sede ordinaria, in ragione della dichiarazione difallimento nei confronti del contraente inadempiente, diventa,quindi, (almeno di regola) improcedibile e non dev’essere,pertanto, riassunto nei confronti del curatore: il contraente inbonis ha, piuttosto, soltanto l’onere (che l’opponente ha,appunto, adempiuto) di proporre tale domanda, unitamente aquelle conseguenziali di contenuto restitutorio (o risarcitorio),innanzi al giudice delegato (o, in caso di opposizione, altribunale), la cui decisione sulla domanda di risoluzione, unavolta trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficaciaendoconcorsuale, non ha, peraltro, natura meramenteincidentale, ma il tipico contenuto (dichiarativo o, a seconda deicasi, costitutivo) della pronuncia di risoluzione del contratto.Ric. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 1re7gis tro generale 25582/2025Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/20264.20.

La decisione sulla domanda di risoluzione delcontratto, ove opponibile alla procedura concorsuale, resta,dunque, devoluta, in via esclusiva (almeno perché la stessapossa essere efficace nei confronti della massa dei suoi creditori,che ne subiscono le conseguenze), al giudice fallimentare (art.72, comma 5°, l.fall.) ed assume, pur se pronunciata in sede diaccertamento del passivo fallimentare, la tipica natura“costitutiva o alternativamente dichiarativa, propria delledecisioni sulla risoluzione contrattuale cui fanno riferimento leprevisioni di cui agli artt. 1453 ss. c.c.” (Cass.

SU n. 6498 del2026, in motiv.; conf., Cass.

SU n. 6498 del 2026, in motiv.).4.21.

Del resto, “nessuna questione si pone con riguardoalla cognizione incidentale, da parte del giudice fallimentare, ditutte le situazioni che si pongono in posizione di incompatibilitàcol diritto azionato, ritenendosi comunemente ammissibile lapronuncia anche sulle eccezioni che costituiscono il riflesso diazioni costitutive, come quelle di annullamento o di risoluzione;ciò vale, del resto, per l’eccezione revocatoria, posto che nelgiudizio di verifica dei crediti, il curatore, a norma dell’art. 95,comma 1, l. fall., può eccepire l’inefficacia del titolo su cui sonofondati il credito o la prelazione senza essere tenuto, perescludere il credito o la garanzia, a proporre l’azione revocatoriafallimentare (per tutte: Cass. 8 febbraio 2019, n. 3778; Cass.27 novembre 2013, n. 26504)” (Cass.

SU n. 6481 del 2026, inmotiv.).4.22.

Il decreto impugnato, lì dove ha ammesso laconcedente al passivo del fallimento della società affittuaria peril credito a tutti i canoni insoluti che erano maturati in suo favorefino alla scadenza, alla data del 31/3/2024 (che la disdetta dellaconcedente aveva provocato), del contratto d’affitto, ma senzapronunciarsi sulla domanda di risoluzione (di diritto) di talecontratto per inadempimento dell’affittuaria (ai sensi dell’art.Ric. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 1re8gis tro generale 25582/2025Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/20261456 c.c.), poi fallita, che la stessa concedente aveva riproposto(in via prioritaria rispetto all’accertamento dell’indicatascadenza) nel giudizio di accertamento dello stato passivo, nonsi è, a ben vedere, attenuto ai principi esposti.4.23.

L’accertamento previo dell’intervenuta risoluzione(anticipata, rispetto alla sua scadenza del 31/3/2024), o meno,del contratto d’affitto per inadempimento della societàaffittuaria, poi fallita, costituiva, in effetti, l’imprescindibilepresupposto fattuale e giuridico sulla base (soltanto) del quale iltribunale poteva, poi, correttamente pronunciarsi (accogliendoleo, per contro, respingendole) sulle (conseguenti) domandeproposte dalla concedente (ed, invece, almeno in parte,accolte).4.24.

La società concedente, infatti, ha proposto nelgiudizio di opposizione allo stato passivo: - la domanda diammissione, a titolo (evidentemente) di “adempimento” degliobblighi contrattuali assunti dall’affittuaria, per i “canoni”(asseritamente) maturati (proprio come tali) a carico dellastessa e dalla stessa non pagati: laddove, senza dubbio, nel casodi già intervenuta risoluzione del contratto, il contraente noninadempiente ha il diritto ad agire, con la domanda diammissione al passivo ex artt. 93 e 59 l.fall., solo per il“risarcimento dei danni” subìti, a norma dell’art. 1453, comma2°, c.c. (Cass. n. 8482 del 2020), da individuare, ma solo nelquantum, “nella mancata percezione dei canoni concordati finoalla scadenza del contratto o al reperimento di un nuovoconduttore”, fermo restando, peraltro, che, in tal caso,“l’ammontare del danno risarcibile costituirà valutazione delgiudice di merito, che terrà conto di tutte le circostanze del casoconcreto” (Cass.

SU n. 4892 del 2025, in motiv.); - la domandadi ammissione, in prededuzione, per i canoni d’affitto(asseritamente) maturati nei confronti del Fallimento dopo laRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20251Nu9m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026sentenza dichiarativa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino alla scadenza del31/3/2024 del contratto d’affitto tra la concedente e l’affittuariapoi fallita (o, in alternativa, come la concedente ha preteso, finoall’effettivo rilascio dell’azienda da parte del curatore): ma,altrettanto evidentemente, solo previo accertamento dellaeffettiva pendenza (e, dunque, della mancata risoluzione) delrapporto contrattuale al momento della sentenza dichiarativa,specie a fronte dell’atto di cessione stipulato dall’affittuaria indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, a dire dello stesso tribunale, avevadeterminato il trasferimento, in favore della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., della “detenzione e/o la gestione dell’aziendaalberghiera” e, per l’effetto, impedito, sempre a dire deltribunale, la materiale acquisizione di “tale compendioaziendale” “all’attivo concorsuale”.4.25.

Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che: - lanorma prevista dall’art. 72, comma 5°, l.fall., “si coordina con iprecedenti commi dello stesso articolo”, limitando “gli effettidella scelta del curatore” di “subentrare nel contratto” o deglieffetti conseguenti al suo subingresso (automatico) “in base alleregole speciali dettate per disciplinare gli effetti del fallimentosui rapporti pendenti”; - l’azione di risoluzione del contratto(che, come quella proposta dalla concedente, sia stata“promossa prima del fallimento” e sia quindi opponibile allostesso) “per inadempimenti preesistenti alla dichiarazione difallimento” (come quelli al pagamento dei canoni maturati daparte dell’affittuaria) “porterebbe”, infatti, (se accolta) “alrisultato di travolgere retroattivamente il rapporto, ponendo nelnulla il subentro del detto soggetto”; - “la pronuncia dirisoluzione”, invero, “produce effetti che devono farsi risalire almomento della proposizione della domanda, onde il curatoreche, giusta l’art. 72, comma 1, l.fall., decida di subentrare nelcontratto, o che comunque ne divenga parte …, verràRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20252Nu0m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026inevitabilmente a trovarsi nella medesima situazionedell’imprenditore fallito”; - “in considerazione dell’accoglimentodella domanda stessa”, si possono, di conseguenza, produrre,“in capo alla procedura, quegli stessi effetti liberatori e restitutoriche accedono alla risoluzione del contratto”; - “gli effettirestitutori e risarcitori, che qui interessano, sortiscono … dalloscioglimento del contratto che opera ex tunc, sicché, in ipotesidi accoglimento della domanda”, “i diritti insorgenti dallarisoluzione, se pure non attuali all’epoca della dichiarazione difallimento, risulteranno opponibili alla massa in quanto il lorofatto genetico si collocherà, sul piano del diritto, in epocaanteriore”; - “stante l’effetto retroattivo della risoluzione stessaessi dovranno considerarsi maturati quando il debitore eraancora in bonis” e, dunque, “parteciperanno … al concorso,essendo suscettibili di accertamento ai sensi degli artt. 92 ss.l.fall. e, in caso di positivo scrutinio, troveranno soddisfacimentosecondo le regole dettate per le pretese pecuniarie e per quelleaventi ad oggetto i beni da restituire”.4.26.

Nello stesso modo, la dichiarazione di fallimento delcontraente inadempiente (che, invece, preclude, come detto,alla controparte l’esperibilità dell’azione di risoluzione delcontratto, i cui effetti restitutori e risarcitori sarebbero lesividella par condicio creditorum) non esclude (anzi impone) laproseguibilità (come visto, nelle forme esclusive del giudizio diverificazione dello stato passivo), nei confronti del curatore delfallimento (art. 43 l.fall.), sia della domanda di (pronuncia della)risoluzione per inadempimento intentata dal contraente in bonisprima della dichiarazione del fallimento del contraenteinadempiente, sia della domanda con la quale la parte noninadempiente, avendo dichiarato di volersi avvalere dellaclausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita primadell’apertura del concorso nei confronti del contraenteRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 2re1gis tro generale 25582/2025Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026inadempiente (art. 1456 c.c.), abbia chiesto al giudicefallimentare (come, appunto, l’opponente) di dichiarare larisoluzione di diritto del contratto (Cass. n. 23462 del 2024).4.27.

E non solo: il tribunale, come visto, ha ammesso lasocietà opponente allo stato passivo del Fallimentodell’affittuaria anche per (l’ulteriore) credito alla somma mensiledi €. 91.666,00, oltre IVA, per i “canoni maturati dalladichiarazione di fallimento e sino al 31.03.2024”, inprededuzione.4.28.

Ora, è vero che: - il conduttore (o l’affittuario: Cass.n. 12213 del 2023) che, pur avendone l’obbligo (in ragionedell’intervenuta cessazione del rapporto contrattuale), nonrestituisce la cosa locata (o affittata), è tenuto, come prevedel’art. 1591 c.c., a versare al concedente “il corrispettivoconvenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire ilmaggior danno”; - il canone di locazione (o d’affitto) convenutonel contratto costituisce, in tal caso, il parametro di riferimentoper la quantificazione del risarcimento minimo spettante per ildanno “da ritardata restituzione” del bene locato (e solo diquesto: Cass.

SU n. 4892 del 2025, in motiv.); - il conduttore (ol’affittuario), infatti, versando il relativo importo, non adempiel’obbligazione di “dare il corrispettivo nei termini convenuti” (aisensi dell’art. 1587 n. 2 c.c.), ma, in realtà, risarcisce un dannoda mora, così adempiendo un’obbligazione risarcitoria che sisostituisce a quella contrattuale di pagamento del canone (Cass.n. 2525 del 2006; Cass. n. 8240 del 2003), tant’è che costituiscedebito di valore (Cass. n. 22592 del 2013; Cass. n. 18946 del2019, in motiv.).4.29.

Resta, nondimeno, il fatto che tale norma, peressere applicabile nei confronti del Fallimento del conduttore odell’affittuario, presuppone, evidentemente, il suo subingresso(a norma degli artt. 80 e 79 l.fall.) nel relativo rapportoRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 2re2gis tro generale 25582/2025Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026contrattuale e, dunque, che tale rapporto, al momento dellasentenza dichiarativa, sia, come tale (e non semplicemente nellesue conseguenze fattuali), ancora giuridicamente in corso edunque pendente: vale a dire, in quel momento, non già risolto(per pronuncia giudiziale, costitutiva o dichiarativa, ma, comevisto, in ogni caso, retroattiva) o cessato (per decorso deltermine di scadenza).4.30.

Solo in tal caso, infatti, il Fallimento, subentrandonel rapporto pendente, ne assume (e in prededuzione: art. 111,comma 2°, l.fall.) gli obblighi: compreso quello di procedere allarestituzione del bene (del quale abbia acquisito ovvero avrebbedovuto diligentemente acquisire la detenzione materiale) almomento della cessazione del rapporto e, per l’effetto, in casodi ritardo in tale restituzione (intendendosi per “ritardo nellariconsegna non solo rispetto alla scadenza naturale delcontratto, bensì anche rispetto al momento della risoluzione perinadempimento del conduttore prima della scadenzacontrattuale”: Cass.

SU n. 4892 del 2025, in motiv.), quello dirisarcire i danni conseguentemente arrecati, nella misuradeterminata dall’art. 1591 c.c..4.31.

Viceversa, l’intervenuta cessazione degli effetti delcontratto di affitto già in epoca antecedente alla dichiarazione difallimento dell’affittuaria, se non fa venir meno la sussistenzadel credito della concedente per i danni da ritardata restituzionedel complesso aziendale affittato (e ciò anche nel caso in cui laprotrazione della disponibilità dell’azienda da parte delma dovesse considerarsi dipendente da necessità contingenti oda prevalenti interessi della massa”: cfr. Cass. 11379 del 1998;Cass. n. 4190 del 1998; Cass. n. 20146 del 2018, in motiv.;Cass. n. 8926 del 2025), esclude, tuttavia, che il Fallimento cheabbia acquisito la detenzione materiale del bene assuma, per iRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 2re3gis tro generale 25582/2025Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026danni arrecati al proprietario in ragione della sua mancatarestituzione, una responsabilità da inadempimento contrattualericonducibile all’art. 1591 c.c.: - la protrazione della detenzionedel bene da parte della curatela risulta, infatti, carente di titologiuridico ed è, quindi, in quanto incompatibile con il pienogodimento del bene medesimo da parte del proprietario, fontedi responsabilità risarcitoria di tipo aquiliano (Cass. n. 18289 del2022, in motiv.); - il credito risarcitorio del concedente neiconfronti del Fallimento rientra, pertanto, nel novero di quelli dicui all’art. 111 n. 1 l.fall., la cui applicazione deve intendersi nongià circoscritta agli effetti dell’attività negoziale della curatela,bensì estesa alle situazioni obbligatorie che di tale connotazionenegoziale sono carenti, quali i fatti illeciti riferibili alla curatelastessa e, più in generale, ogni altro atto o fatto idoneo a dar vitaad una obbligazione in conformità all’ordinamento giuridico,purché si pongano in connessione di dipendenza causale dallaprocedura concorsuale (Cass. n. 18289 del 2022, in motiv.); - ildanno da ritardata consegna da parte della curatela del bene odell’azienda che il fallito aveva preso in locazione o in affittodev’essere, peraltro, liquidato dal giudice, ove non provato nelsuo preciso ammontare, con valutazione equitativa (Cass. n.8926 del 2025); - nel caso di occupazione senza titolo di beneimmobile da parte di un terzo (qual è, a ben vedere, il Fallimentodel conduttore o dell’affittuario che non sia giuridicamentesubentrato nel rapporto di locazione o di affitto perché nonpendente al momento della sentenza dichiarativa), in effetti, ildanno da perdita del quale il proprietario chieda il risarcimento,se non può essere provato nel suo preciso ammontare, èliquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del casomediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass.

SU.n. 33645 del 2022).Ric. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 2re4gis tro generale 25582/2025Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/20264.32.

D’altra parte, tanto nella locazione, quantonell’affitto (d’azienda), il diritto del concedente al risarcimentodel danno nei confronti del Fallimento in ragione della mancatarestituzione da parte del curatore del bene locato o dell’aziendaaffittata alla società poi fallita presuppone, in fatto, che, almomento dell’apertura della procedura o nel corso del suosvolgimento, il curatore del fallimento ne abbia acquisitol’effettiva disponibilità materiale e, nonostante la mancanza diun titolo di godimento opponibile al concedente, non abbiaprovveduto alla sua restituzione in favore di quest’ultimo.4.33.

Se, infatti, il contratto di locazione (o di affitto) èvenuto meno prima ancora dell’apertura della proceduraconcorsuale, la protrazione della detenzione del bene da partedella curatela, in quanto carente di titolo giuridico, è fonte diresponsabilità aquiliana in capo al Fallimento: ma solo se lastessa è stata “concretamente esistente” (cfr. Cass. n. 8926 del2025, in motiv.; Cass. n. 20146 del 2018, in motiv.).4.34.

Il tribunale, lì dove ha ammesso l’opponente allostato passivo del Fallimento dell’affittuaria, per la somma di €.91.666,00, oltre IVA, al mese, quali “ulteriori canoni maturatidalla dichiarazione di fallimento e sino al 31.03.2024”, inprededuzione, pur avendo accertato, in fatto, che il “compendioaziendale”, in quanto “ceduto prima dell’apertura dellaprocedura concorsuale, non era stato materialmente acquisito“all’attivo concorsuale”, si è, di conseguenza, posto contro gliesposti principi e si espone, pertanto, alle censure formulate, sulpunto, dai ricorrenti principali e dal Fallimento.5.

Il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti,dev’essere, pertanto, cassato con rinvio, per un nuovo esame,al tribunale di Roma che, in differente composizione, provvederàanche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.MRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20252Nu5m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026La Corte così provvede: accoglie il primo, il secondo e il terzomotivo del ricorso principale nonché il primo, il secondo e il terzomotivo del ricorso incidentale del Fallimento, dichiara assorbititutte le altre censure e tutti gli altri motivi e, per l’effetto, cassa,in relazione ai motivi accolti, il decreto impugnato con rinvio, perun nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differentecomposizione, provvederà anche sulle spese del presentegiudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 17 giugno 2026.Il PresidenteRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ri dall’AvvocatoGIUSEPPE GALLO per procure in calce al ricorso;- ricorrenti principali -contro[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- ricorrente incidentale -nonchéAURELIA [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesa dagli AvvocatiVINCENZO FORTUNATO e [OSCURATO:PERSONA] per procura incalce al controricorso;- ricorrente incidentale -avverso il DECRETO N. 2262/2025 del TRIBUNALE DI ROMAdepositato il 13/11/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del17/6/2026;Numero registro generale 25582/2025Nu2m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica GIUSEPPE1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorsodepositato in data 18/12/2023, ha proposto opposizione allostato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato consentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].1.2. La società opponente, a fondamento della domanda,ha, tra l’altro, dedotto: - di aver concesso in affitto alla societàpoi fallita, a mezzo di contratto in data 31/3/2020, l’aziendaalberghiera di sua proprietà; - la [OSCURATO:SOCIETA]., con atto in paridata, aveva costituito pegno su quote di un Fondo immobiliarein sua titolarità a garanzia degli obblighi assunti con il contrattod’affitto; - di aver proposto, nell’anno 2021, in ragione dei suoiinadempimenti, domanda di risoluzione del contratto di affitto,anche per l’esistenza “all’interno del contratto … di clausolarisolutiva ex art. 1456 cod.civ.”, nonché di condanna dellasocietà affittuaria alla restituzione dell’azienda e al pagamentodei “canoni non corrisposti”; - di aver comunicato in data27/6/2023, “impregiudicata la pretesa fatta valere in dettogiudizio”, la “disdetta dal contratto d’affitto per la scadenza del31.3.2024”.1.3. La società opponente ha, quindi, chiesto: a) diaccertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto diaffitto d’azienda per inadempimento dell’affittuaria a normadell’art. 1456 c.c. ovvero per recesso della concedente; b) didisporre la restituzione in proprio favore dell’azienda; c) diessere ammessa allo stato passivo per il credito maturato neiconfronti dell’affittuaria, pari, alla data del fallimento diquest’ultima, alla somma complessiva di €. 4.329.477,91, incollocazione pignoratizia o, in subordine, in collocazioneRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/2025Nu3m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026privilegiata a norma dell’art. 2764 c.c., oltre accessori, quali“canoni maturati”, al lordo di IVA, dal 31/3/2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA];d) di essere ammessa allo stato passivo, in prededuzione, per ilcredito ai “canoni maturati successivamente all’apertura dellaprocedura”, pari ad €. 91.666,66 oltre IVA, “per ogni mese diulteriore detenzione” del compendio aziendale dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] finoal suo rilascio effettivo, oltre ad €. 5.000,00 quale “penalegiornaliera” prevista nel contratto d’affitto.1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all’opposizione,chiedendone il rigetto.1.5. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha dedotto, per quantoancora importa: a) l’inammissibilità della domanda direstituzione dell’azienda, evidenziando sia la sussistenza delprocedimento di “risoluzione contrattuale” pendente in sedeordinaria, sia il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]., con contratto del31/3/2023, aveva ceduto ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la “gestionedell’attività alberghiera … e l’intera posizione giuridicacontroversa”, comprese le “potenziali passività”, come l’obbligodi restituzione dell’azienda alberghiera (che di conseguenza nonera mai stata acquisita alla massa attiva della procedura) el’obbligo di pagamento dei canoni non versati; b) l’infondatezzadella domanda di ammissione per la somma di €. 4.329.477,91,per l’improprietà del richiamo alla previsione dell’art. 2764 c.c.;c) l’infondatezza della domanda di ammissione in prededuzione,in ragione dell’indisponibilità del compendio aziendale.1.6. Con memoria depositata il 27/3/2024, hannospiegato intervento volontario in giudizio [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., i quali, dopoaver evidenziato di essere stati ammessi (o, quest’ultima, diaver proposto istanza di insinuazione) al passivo (non ancoravalutata), si sono formalmente opposti all’accoglimento delledomande proposte dalla società opponente, eccependo laRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/2025Nu4m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026pendenza di giudizi tra le parti, come già dedotto dal Fallimento,e rilevando, tra l’altro, che: - l’azienda oggetto della richiesta direstituzione, in forza dell’atto di cessione dei diritti controversidel 31/3/2023, non era nella disponibilità della società fallita giàprima dell’apertura della procedura concorsuale; - l’azienda inquestione non era stata, pertanto, acquisita all’attivofallimentare.2.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha, sia pure inparte, accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]..2.2. Il tribunale, in particolare, ha, innanzitutto, ritenutoche: - i giudizi pendenti in sede ordinaria, aventi ad oggetto larisoluzione del rapporto d’affitto dell’azienda alberghiera, nonpotessero “condizionare in termini di pregiudizialità ladefinizione” del giudizio di opposizione allo stato passive odeterminarne la sospensione ovvero, ancora, essere“processualmente apprezzati in termini di litispendenza ovverodi continenza di giudizi”; - la verifica delle pretese di naturarestitutoria e di credito affermate dalla società opponentedovesse essere, infatti, operata, a norma dell’art. 52 l.fall., in“questo contesto procedimentale”, quale sede istituzionalmentedeputata al relativo accertamento, compresi i “profili incidentisulla loro concreta configurabilità” in ragione della invalidità e/oinefficacia degli atti negoziali da cui le predette preteseavrebbero avuto origine.2.3. Il tribunale, quindi, ha, per quanto ancora importa,rilevato che: - la [OSCURATO:SOCIETA]., con “contratto di cessione di diritticontroversi” del 30/3/2023, registrato il 9/5/2023, aveva cedutoad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. “i diritti controversi” riferibili alcompendio aziendale “oggetto del rapporto di affitto intercorsocon [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, ivi “compresa … ladetenzione e/o la gestione dell’azienda alberghiera”; - taleRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/2025Nu5m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026contratto, opponibile alla procedura resistente, aveva avuto,come era rimasto incontestato, esecuzione; - poteva, quindi,ritenersi accertato, come dedotto dal Fallimento opposto, che“tale compendio aziendale”, in quanto “ceduto primadell’apertura della procedura concorsuale in forza del richiamatoall’attivo concorsuale”; - la pretesa azionata a norma dell’art.103 l.fall., che ha “finalità recuperatorie della fattualedisponibilità di un bene rientrante nel compendio attivo dellaprocedura”, non era, dunque, suscettibile di “giudizialericonoscimento”.2.4. Il tribunale, poi, ha ritenuto che la domanda diammissione delle “pretese di contenuto pecuniario” vantatedall’opponente per i “canoni d’affitto maturati sia prima che dopola dichiarazione di fallimento”, fosse, sia pur in parte, fondata.2.5. Il tribunale ha, sul punto, rilevato che: - il rapportod’affitto de quo, al momento dell’apertura della proceduraconcorsuale, risultava “pendente”, tanto che, come emergevadagli atti, la società opponente, con giudizio “iscritto al n.8704/2021 R.G.”, aveva promosso un giudizio per la risoluzionegiudiziale dello stesso; - la società opponente, inoltre, comeemergeva dai documenti prodotti, con dichiarazione trasmessail 27/6/2023, era receduta dal contratto “con riferimento allasuccessiva scadenza” del 31/3/2024; - l’intervenutadichiarazione di fallimento dell’affittuaria non aveva, del resto,comportato, a norma dell’art. 79 l.fall., alcuna “interruzione” delrapporto, “che [era] quindi proseguito”, non essendo stato nédedotto né documentato alcun “recesso” da parte del curatore;- “tutti gli obblighi convenzionalmente stabiliti” in capoall’affittuaria doveva ritenersi, pertanto, “perduranti sinoall’efficacia del recesso della parte affittante”, che ne avevaimpedito “il successivo protrarsi secondo quanto stabilito nelRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/2025Nu6m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026relativo regolamento convenzionale” e, quindi sino al31/3/2024; - non poteva essere, per contro, tenuta al loroadempimento, in via esclusiva, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., qualesocietà cessionaria in forza dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - la societàconcedente, infatti, era rimasta estranea a tale convenzione, chesi configurava, sul piano giuridico, come accollo non liberatorioai sensi dell’art. 1273, comma 3°, c.c., che “lascia[va] residuarela responsabilità solidale del debitore originario”.2.6. Il tribunale, inoltre, ha escluso la richiestacollocazione privilegiata sul rilievo che: - “i beni gravati dalvincolo reale di garanzia … non sono compres(i) nell’attivo dellaprocedura fallimentare”; - il privilegio previsto dall’art. 2764 c.c.non può trovare applicazione analogica in caso di affittod’azienda.2.7. Il tribunale ha, pertanto, ammesso la societàopponente allo stato passivo della procedura opposta: - per lasomma di €. 3.538.315,50, oltre accessori, a titolo di “canonimaturati fino alla dichiarazione di fallimento” della debitrice, inchirografo; - per la somma di €. 91.666,00 oltre IVA “al mese”,quali “ulteriori canoni maturati dalla dichiarazione di fallimentoe sino al 31.03.2024”, in prededuzione.2.8. Il tribunale, infine, ha respinto le domandedell’opponente volte: - alla declaratoria giudiziale di risoluzionedel contratto d’affitto, in quanto inammissibile perché“radicalmente estranea al contenuto ed oggetto del giudizio diopposizione ex artt. 98 e 99 l.fall.”; - all’ammissione al passivodell’ulteriore importo di €. 5.000,00, a titolo di penalegiornaliera, in quanto inammissibile, trattandosi di domandanuova.3.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e laGestal s.r.l., con ricorso notificato il 12/12/2025, hanno chiesto,per cinque motivi, la cassazione del decreto.Ric. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/2025Nu7m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/20263.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data12/12/2025, ha, a sua volta, chiesto, per sei motivi, lacassazione dello decreto.3.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., infine, conricorso notificato (lunedì) 15/12/2025, ha chiesto, per tre motivi,la cassazione del decreto.3.4. I ricorrenti principali hanno depositato controricorsonel quale hanno aderito ai motivi formulati dal Fallimento edaltro controricorso con il quale hanno resistito al ricorsoincidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l..3.5. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha depositatocontroricorso con cui ha resistito al ricorso incidentaledell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l..3.6. L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositatocontroricorso per resistere al ricorso principale ed altrocontroricorso per resistere al ricorso incidentale del Fallimento.3.7. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata il14/5/2026, ha chiesto il rigetto del ricorso principale e delricorso incidentale del [OSCURATO:SOCIETA]., el’accoglimento primo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., respingendo il secondo e dichiarandoinammissibile il terzo motivo di tale ricorso incidentale.3.8. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti principali,lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 79 e111 l.fall. e degli artt. 1273 e 2741 c.c., anche in relazione all’art2704 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato ildecreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto cheil contratto d’affitto di azienda stipulato tra l’opponente e lasocietà poi fallita era pendente al momento della dichiarazionedi fallimento di quest’ultima ed ha, per l’effetto, applicato neiRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/2025Nu8m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026confronti del Fallimento opposto gli obblighi ad esso relativi,come quello al pagamento dei canoni, ammettendo al passivo ilrelativo credito in prededuzione, senza, tuttavia, considerareche, come lo stesso tribunale aveva accertato in fatto, l’aziendain questione era stata ceduta e materialmente trasferita con attoavente data certa (31/3/2023) anteriore alla data didichiarazione del fallimento (1/8/2023).4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti principali,lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 111l.fall. e 2741 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hannocensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale haammesso in prededuzione il credito vantato dalla societàopponente per i canoni di affitto relativi al periodo tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e il 31/3/2024, senza, tuttavia, considerare che il Fallimentoopposto non aveva mai avuto il godimento dell’azienda e chenon sussistevano, pertanto, le condizioni previste dalla legge aifini del riconoscimento della prededuzione, e cioè che il creditofosse sorto in occasione o in funzione della procedurafallimentare.4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti principali,lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato ildecreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto chela domanda di risoluzione proposta dalla opponente non potessecostituire oggetto del giudizio di opposizione allo stato passivo eche tale domanda fosse, di conseguenza, inammissibile,omettendo, per contro, di considerare che: - solo se il contrattodi affitto non si è risolto è, in effetti, possibile concepire laprosecuzione del rapporto in capo al Fallimento e, diconseguenza, il riconoscimento nei suoi confronti di crediti inprededuzione; - una pronuncia sulla risoluzione dell’affittod’azienda, sia pur incidenter tantum, era, dunque, necessariaRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/2025Nu9m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026per poter giudicare pienamente sugli eventuali crediti daammettere al passivo e sulla loro collocazione; - la mancatapronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto o,quantomeno, l’accertamento in via incidentale dell’intervenutarisoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., peraltroespressamente richiesta dall’opponente, aveva, pertanto,determinato una violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché iltribunale aveva separato le domande proposte (di risoluzione edi accertamento del credito), omettendo di decidere su quellarelativa alla risoluzione, che era, invece, dirimente ai finidell’ammissione, o meno, del credito e della sua collocazione inprededuzione, o meno.4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti principali,lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2697c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui iltribunale ha ritenuto provato il diritto di credito azionato daAurelia [OSCURATO:PERSONA] solo sulla base delle ragionioppositive esposte dalla curatela fallimentare e dai creditoriintervenuti, ritenute inidonee, insufficienti e tardive, senzaconsiderare che l’opponente non aveva fornito in giudizio alcunaprova dell’esistenza del proprio credito, laddove, specie a frontedella posizione di terzietà del fallimento e dei creditori, resta ilprincipio per cui chi vuole far valere un diritto ha l’onere diprovarlo.4.5. Con il quinto motivo i ricorrenti principali,lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 99,comma 2°, n. 4, l.fall., anche in relazione all’art. 116 c.p.c., aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto tardive leallegazioni degli interventori in ordine alle eccezioni da opporread [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, considerare cheRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20251Nu0m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026gli interventori avevano sin dalla costituzione in giudizio allegatoe documentato i fatti che si opponevano all’ammissione delcredito.4.6. Con il primo motivo di ricorso incidentale, ildell’art. 1453 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale haammesso l’opponente al passivo per l’importo per tutti i canonimaturati ed insoluti fino alla data di conclusione del rapporto, ecioè il 31/3/2024, senza, tuttavia, considerare che: - laconcedente aveva già chiesto, in sede ordinaria, la risoluzionedel contratto d’affitto per inadempimento dell’affittuaria ancorain bonis; - la domanda proposta in sede fallimentare, avendo adoggetto l’ammissione al passivo per tutti i canoni scaduti e nonpagati, era, pertanto, a norma dell’art. 1453, comma 2°, c.c.,inammissibile, trattandosi, in realtà, di un una domanda diesatto adempimento.4.7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, ildell’art. 1458 c.c. e dell’art. 96 l.fall., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui iltribunale ha ammesso l’opponente al passivo per l’importocorrispondente a tutti i canoni maturati ed insoluti, omettendo,tuttavia, di considerare che: - il sicuro accoglimento delladomanda di risoluzione giudiziale per inadempimento delcontratto, proposta in sede ordinaria, avrebbe, a norma dell’art.1458 c.c., effetto retroattivo tra le parti; - la concedente, quindi,a fronte dell’effetto retroattivo della risoluzione, avrebbe potuto,al più, chiedere di essere ammessa per il risarcimento del dannoex art. 1591 c.c. fino alla dichiarazione di insolvenza e per lacorresponsione di un’indennità di occupazione dall’apertura delfallimento all’effettiva riconsegna.Ric. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20251Nu1m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/20264.8. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, il4, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato ildecreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ammessol’opponente al passivo per l’importo per tutti i canoni di affittofino alla data di conclusione del rapporto, vale a dire il31/3/2024, ponendo, a fondamento di tale statuizione, il rilievoche, al momento dell’apertura del fallimento, il rapporto d’affittodell’azienda risultava pendente, e cioè un’affermazione che sipone in contrasto irriducibile con il fatto, che lo stesso tribunaleha accertato, che l’azienda alberghiera, a far data dal30/3/2023, era stata gestita e detenuta, per effetto di uncontratto opponibile alla curatela ed incontestatamenteeseguito, da un’altra società, e cioè la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., eche, di conseguenza, tale azienda non è mai stata materialmenteacquisita all’attivo del Fallimento opposto.4.9. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, ildell’art. 79 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale haammesso l’opponente al passivo per l’importo corrispondente atutti i canoni di affitto fino alla data di conclusione del rapporto,e cioè il 31/3/2024, sul rilievo che, al momento dell’apertura delfallimento, il contratto d’affitto dell’azienda risultava pendente eche il fallimento non aveva formalizzato, a norma dell’art. 79l.fall., alcun recesso, senza, per contro, considerare che: -l’applicazione dell’art. 79 l.fall. presuppone la pendenza delrapporto alla data di apertura del fallimento e, dunque, che, inquella data, il contratto d’affitto fosse esistente ed efficace; -tale circostanza era stata, invece, esclusa dallo stesso tribunale,lì dove aveva incontrovertibilmente accertato, con efficacia digiudicato interno, che, a decorrere dal 30/3/2023, l’azienda eraRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20251Nu2m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026stata concessa in godimento ad una società terza, e cioè laAurelia [OSCURATO:SOCIETA].; - il Fallimento, dunque, non potevaformalizzare alcun recesso, che, oltre a non essere necessario,non era neppure astrattamente configurabile, essendo statoaccertato, con efficacia di giudicato interno, che l’azienda nonera nel godimento della [OSCURATO:SOCIETA]. al momento delladichiarazione di fallimento della stessa; - gli obblighiconvenzionalmente stabiliti in capo alla parte affittuaria nonpotevano, dunque, ritenersi perduranti sino alla naturalescadenza del contratto di affitto, e quindi sino al 31/3/2024.4.10. Con il quinto motivo di ricorso incidentale, ildell’art. 1273 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale haammesso l’opponente al passivo per tutti i canoni di affittomaturati ed insoluti fino alla data di conclusione del rapporto sulrilievo che l’affittuaria poi fallita, pur avendo trasferito ilgodimento dell’azienda alberghiera all’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., erarimasta, a fronte di un accollo non liberatorio ad opera diquest’ultima, solidamente responsabile, nei confronti dellaconcedente, per i relativi obblighi, omettendo, per contro, diconsiderare che, quand’anche tale accollo fosse davvero esistitonel contratto di cessione del 30/3/2023, il Fallimento avrebbepotuto solidalmente rispondere per i canoni maturati fino allasentenza dichiarativa ma, in ragione della cristallizzazione deidebiti pregressi, non anche di quelli maturati successivamenteall’apertura della procedura, e che, a fronte della risoluzioneretroattiva del contratto di affitto, tale accollo non avrebbecomunque potuto riguardare l’obbligazione indennitaria checonsegue unicamente a carico del conduttore in mora.4.11. Con il sesto motivo di ricorso incidentale, ilRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20251Nu3m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026artt. 111 e 111-bis l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale haammesso l’opponente al passivo per l’importo per tutti i canonidi affitto maturati ed insoluti, compresi, in prededuzione, quellisuccessivi alla dichiarazione di fallimento, pari alla sommamensile di €. 91.666,00 oltre IVA, fino alla data di conclusionedel rapporto, omettendo, per contro, di considerare che: - lasocietà fallita non era subentrata nel contratto d’affitto diazienda, poiché la stessa era già da tempo in godimento di unasocietà terza; - il compendio aziendale, infatti, non era statomaterialmente ed effettivamente acquisito all’attivoconcorsuale; - gli ulteriori crediti maturati dopo l’apertura delfallimento non potevano essere, pertanto, considerati, comeinvece pretende l’art. 111 l.fall., come sorti “in occasione o infunzione” della procedura fallimentare.4.12. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando la violazione degli artt.1591 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale harigettato la domanda di ammissione al passivo propostadall’opponente in ordine ai crediti maturati in capo alla stessaper il periodo successivo alla data di cessazione del contratto(31/3/2024) fino al rilascio dell’azienda, pari ad €. 91.666,66oltre IVA al mese, senza, tuttavia, considerare che, come lostesso tribunale aveva correttamente affermato, il contrattod’affitto d’azienda intercorso tra l’opponente e la [OSCURATO:SOCIETA] eraproseguito, ai sensi dell’art. 79 l.fall., nei confronti del Fallimentoin mancanza di recesso da parte della curatela e che, diconseguenza, il Fallimento opposto era tenuto al rispetto delleprevisioni contenute nel contratto, con il conseguentericonoscimento del credito vantato da Aurelia AnticaManagement a titolo di canoni d’affitto; - la concedente,Ric. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20251Nu4m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026pertanto, a norma dell’art. 1591 c.c., aveva il diritto ai canoni diaffitto maturati dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di efficacia del recessoesercitato dalla concedente, fino al rilascio dell’azienda.4.13. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, laAurelia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., lamentando la violazione degliartt. 93 e 103 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., el’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nellaparte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di restituzionedell’azienda proposta dall’opponente sul rilievo che la stessa, inquanto ceduta ad [OSCURATO:PERSONA], non era stata materialmenteacquisita all’attivo concorsuale, omettendo, per contro, diconsiderare che la mancata acquisizione dell’azienda all’attivodella procedura opposta era stata la conseguenza non di unimpedimento oggettivo, ma di una scelta volontaria del curatore,il quale, infatti, aveva ritenuto di non esercitare l’opzione diriacquisto prevista dall’art. 7 del contratto di cessione.4.14. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando la violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha omesso dipronunciarsi sulle eccezioni che l’opponente aveva propostoall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudizio di opposizione in ordinealla validità e all’efficacia del contratto di cessione dei diritticontroversi intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].4.15. Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorsoprincipale, al pari del primo, del secondo e del terzo motivo delricorso incidentale del Fallimento, sono, nei limiti che seguono,fondati, con assorbimento delle residue censure e di tutti gli altrimotivi e con assorbimento di tutti i motivi di ricorso incidentaledi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Ric. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20251Nu5m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/20264.16. Il tribunale, infatti, dopo aver evidenziato che lasocietà opponente aveva espressamente chiesto di accertare edi dichiarare la “risoluzione” di diritto del contratto d’affittod’azienda stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e lasocietà poi fallita in data 31/3/2020, per inadempimento diquest’ultima, e cioè dell’affittuaria, a norma dell’art. 1456 c.c.ovvero per recesso della prima, e cioè la concedente, si è,tuttavia, limitato ad accertare l’intervenuto scioglimento delrapporto contrattuale, a far data dal 31/3/2024, in conseguenzadella disdetta operata, con dichiarazione comunicata il27/6/2023, da quest’ultima e, di conseguenza, ad ammettere lasocietà opponente allo stato passivo (del fallimentodell’affittuaria) per il diritto maturato, in capo alla stessa, alpagamento di tutti i “canoni maturati fino alla dichiarazione difallimento” della debitrice, in collocazione chirografaria, ed agli“ulteriori canoni maturati dalla dichiarazione di fallimento e sinoal 31.03.2024”, e cioè alla suddetta scadenza, in prededuzione.4.17. Il tribunale, per contro, non si è pronunciato sulladomanda della concedente, già proposta dalla stessa in sedeordinaria (e, come visto, dalla stessa riproposta in sede diopposizione allo stato passivo: di cui, pertanto, integrava ilthema decidendum, con la conseguenza che non solol’opponente ma anche il Fallimento opposto e i creditoriintervenuti sono senz’altro legittimati, in caso di omessapronuncia, a dolersi, per quanto di loro interesse, del vizioconseguente alla violazione dell’art. 122 c.p.c.), di “risoluzione”(di diritto) per inadempimento dell’affittuaria (a norma dell’art.1456 c.c.) del contratto d’affitto dell’azienda (e rimastadichiaratamente “impregiudicata” dalla suddetta disdetta)sull’espresso (e unico) rilievo che tale domanda, in quanto“radicalmente estranea al contenuto ed oggetto del giudizio diRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 1re6gis tro generale 25582/2025Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026opposizione ex artt. 98 e 99 l.fall.”, era, di conseguenza,inammissibile.4.18. Sennonché, come hanno di recente affermato leSezioni Unite di questa Corte (Cass. SU n. 6481 del 2026), ladomanda di risoluzione del contratto per inadempimento che(come quella, proposta dalla concedente, a suo tempo pendenteinnanzi al tribunale di Roma) costituisca la premessa delle(conseguenti) domande di restituzione (o di risarcimento deldanno: le uniche, del resto, che, dopo la domanda di risoluzione,sono ancora proponibili: cfr. gli artt. 1453, commi 1° e 2°, e1458 c.c.) e che (come, appunto, quella già proposta dallaconcedente in sede ordinaria) sia stata introdotta prima delladichiarazione di fallimento del contraente inadempiente (e, cometale, opponibile nei confronti del successivo Fallimento dellostesso) dev’essere riproposta, come impone l’art. 72, comma 5°,l.fall., dal contraente non inadempiente, per avere effetti neiconfronti della massa, secondo il rito speciale disciplinato dagliartt. 93 ss. l.fall..4.19. Il giudizio relativo alla domanda di risoluzione,pendente in sede ordinaria, in ragione della dichiarazione difallimento nei confronti del contraente inadempiente, diventa,quindi, (almeno di regola) improcedibile e non dev’essere,pertanto, riassunto nei confronti del curatore: il contraente inbonis ha, piuttosto, soltanto l’onere (che l’opponente ha,appunto, adempiuto) di proporre tale domanda, unitamente aquelle conseguenziali di contenuto restitutorio (o risarcitorio),innanzi al giudice delegato (o, in caso di opposizione, altribunale), la cui decisione sulla domanda di risoluzione, unavolta trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficaciaendoconcorsuale, non ha, peraltro, natura meramenteincidentale, ma il tipico contenuto (dichiarativo o, a seconda deicasi, costitutivo) della pronuncia di risoluzione del contratto.Ric. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 1re7gis tro generale 25582/2025Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/20264.20. La decisione sulla domanda di risoluzione delcontratto, ove opponibile alla procedura concorsuale, resta,dunque, devoluta, in via esclusiva (almeno perché la stessapossa essere efficace nei confronti della massa dei suoi creditori,che ne subiscono le conseguenze), al giudice fallimentare (art.72, comma 5°, l.fall.) ed assume, pur se pronunciata in sede diaccertamento del passivo fallimentare, la tipica natura“costitutiva o alternativamente dichiarativa, propria delledecisioni sulla risoluzione contrattuale cui fanno riferimento leprevisioni di cui agli artt. 1453 ss. c.c.” (Cass. SU n. 6498 del2026, in motiv.; conf., Cass. SU n. 6498 del 2026, in motiv.).4.21. Del resto, “nessuna questione si pone con riguardoalla cognizione incidentale, da parte del giudice fallimentare, ditutte le situazioni che si pongono in posizione di incompatibilitàcol diritto azionato, ritenendosi comunemente ammissibile lapronuncia anche sulle eccezioni che costituiscono il riflesso diazioni costitutive, come quelle di annullamento o di risoluzione;ciò vale, del resto, per l’eccezione revocatoria, posto che nelgiudizio di verifica dei crediti, il curatore, a norma dell’art. 95,comma 1, l. fall., può eccepire l’inefficacia del titolo su cui sonofondati il credito o la prelazione senza essere tenuto, perescludere il credito o la garanzia, a proporre l’azione revocatoriafallimentare (per tutte: Cass. 8 febbraio 2019, n. 3778; Cass.27 novembre 2013, n. 26504)” (Cass. SU n. 6481 del 2026, inmotiv.).4.22. Il decreto impugnato, lì dove ha ammesso laconcedente al passivo del fallimento della società affittuaria peril credito a tutti i canoni insoluti che erano maturati in suo favorefino alla scadenza, alla data del 31/3/2024 (che la disdetta dellaconcedente aveva provocato), del contratto d’affitto, ma senzapronunciarsi sulla domanda di risoluzione (di diritto) di talecontratto per inadempimento dell’affittuaria (ai sensi dell’art.Ric. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 1re8gis tro generale 25582/2025Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/20261456 c.c.), poi fallita, che la stessa concedente aveva riproposto(in via prioritaria rispetto all’accertamento dell’indicatascadenza) nel giudizio di accertamento dello stato passivo, nonsi è, a ben vedere, attenuto ai principi esposti.4.23. L’accertamento previo dell’intervenuta risoluzione(anticipata, rispetto alla sua scadenza del 31/3/2024), o meno,del contratto d’affitto per inadempimento della societàaffittuaria, poi fallita, costituiva, in effetti, l’imprescindibilepresupposto fattuale e giuridico sulla base (soltanto) del quale iltribunale poteva, poi, correttamente pronunciarsi (accogliendoleo, per contro, respingendole) sulle (conseguenti) domandeproposte dalla concedente (ed, invece, almeno in parte,accolte).4.24. La società concedente, infatti, ha proposto nelgiudizio di opposizione allo stato passivo: - la domanda diammissione, a titolo (evidentemente) di “adempimento” degliobblighi contrattuali assunti dall’affittuaria, per i “canoni”(asseritamente) maturati (proprio come tali) a carico dellastessa e dalla stessa non pagati: laddove, senza dubbio, nel casodi già intervenuta risoluzione del contratto, il contraente noninadempiente ha il diritto ad agire, con la domanda diammissione al passivo ex artt. 93 e 59 l.fall., solo per il“risarcimento dei danni” subìti, a norma dell’art. 1453, comma2°, c.c. (Cass. n. 8482 del 2020), da individuare, ma solo nelquantum, “nella mancata percezione dei canoni concordati finoalla scadenza del contratto o al reperimento di un nuovoconduttore”, fermo restando, peraltro, che, in tal caso,“l’ammontare del danno risarcibile costituirà valutazione delgiudice di merito, che terrà conto di tutte le circostanze del casoconcreto” (Cass. SU n. 4892 del 2025, in motiv.); - la domandadi ammissione, in prededuzione, per i canoni d’affitto(asseritamente) maturati nei confronti del Fallimento dopo laRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20251Nu9m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026sentenza dichiarativa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino alla scadenza del31/3/2024 del contratto d’affitto tra la concedente e l’affittuariapoi fallita (o, in alternativa, come la concedente ha preteso, finoall’effettivo rilascio dell’azienda da parte del curatore): ma,altrettanto evidentemente, solo previo accertamento dellaeffettiva pendenza (e, dunque, della mancata risoluzione) delrapporto contrattuale al momento della sentenza dichiarativa,specie a fronte dell’atto di cessione stipulato dall’affittuaria indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, a dire dello stesso tribunale, avevadeterminato il trasferimento, in favore della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., della “detenzione e/o la gestione dell’aziendaalberghiera” e, per l’effetto, impedito, sempre a dire deltribunale, la materiale acquisizione di “tale compendioaziendale” “all’attivo concorsuale”.4.25. Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che: - lanorma prevista dall’art. 72, comma 5°, l.fall., “si coordina con iprecedenti commi dello stesso articolo”, limitando “gli effettidella scelta del curatore” di “subentrare nel contratto” o deglieffetti conseguenti al suo subingresso (automatico) “in base alleregole speciali dettate per disciplinare gli effetti del fallimentosui rapporti pendenti”; - l’azione di risoluzione del contratto(che, come quella proposta dalla concedente, sia stata“promossa prima del fallimento” e sia quindi opponibile allostesso) “per inadempimenti preesistenti alla dichiarazione difallimento” (come quelli al pagamento dei canoni maturati daparte dell’affittuaria) “porterebbe”, infatti, (se accolta) “alrisultato di travolgere retroattivamente il rapporto, ponendo nelnulla il subentro del detto soggetto”; - “la pronuncia dirisoluzione”, invero, “produce effetti che devono farsi risalire almomento della proposizione della domanda, onde il curatoreche, giusta l’art. 72, comma 1, l.fall., decida di subentrare nelcontratto, o che comunque ne divenga parte …, verràRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20252Nu0m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026inevitabilmente a trovarsi nella medesima situazionedell’imprenditore fallito”; - “in considerazione dell’accoglimentodella domanda stessa”, si possono, di conseguenza, produrre,“in capo alla procedura, quegli stessi effetti liberatori e restitutoriche accedono alla risoluzione del contratto”; - “gli effettirestitutori e risarcitori, che qui interessano, sortiscono … dalloscioglimento del contratto che opera ex tunc, sicché, in ipotesidi accoglimento della domanda”, “i diritti insorgenti dallarisoluzione, se pure non attuali all’epoca della dichiarazione difallimento, risulteranno opponibili alla massa in quanto il lorofatto genetico si collocherà, sul piano del diritto, in epocaanteriore”; - “stante l’effetto retroattivo della risoluzione stessaessi dovranno considerarsi maturati quando il debitore eraancora in bonis” e, dunque, “parteciperanno … al concorso,essendo suscettibili di accertamento ai sensi degli artt. 92 ss.l.fall. e, in caso di positivo scrutinio, troveranno soddisfacimentosecondo le regole dettate per le pretese pecuniarie e per quelleaventi ad oggetto i beni da restituire”.4.26. Nello stesso modo, la dichiarazione di fallimento delcontraente inadempiente (che, invece, preclude, come detto,alla controparte l’esperibilità dell’azione di risoluzione delcontratto, i cui effetti restitutori e risarcitori sarebbero lesividella par condicio creditorum) non esclude (anzi impone) laproseguibilità (come visto, nelle forme esclusive del giudizio diverificazione dello stato passivo), nei confronti del curatore delfallimento (art. 43 l.fall.), sia della domanda di (pronuncia della)risoluzione per inadempimento intentata dal contraente in bonisprima della dichiarazione del fallimento del contraenteinadempiente, sia della domanda con la quale la parte noninadempiente, avendo dichiarato di volersi avvalere dellaclausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita primadell’apertura del concorso nei confronti del contraenteRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 2re1gis tro generale 25582/2025Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026inadempiente (art. 1456 c.c.), abbia chiesto al giudicefallimentare (come, appunto, l’opponente) di dichiarare larisoluzione di diritto del contratto (Cass. n. 23462 del 2024).4.27. E non solo: il tribunale, come visto, ha ammesso lasocietà opponente allo stato passivo del Fallimentodell’affittuaria anche per (l’ulteriore) credito alla somma mensiledi €. 91.666,00, oltre IVA, per i “canoni maturati dalladichiarazione di fallimento e sino al 31.03.2024”, inprededuzione.4.28. Ora, è vero che: - il conduttore (o l’affittuario: Cass.n. 12213 del 2023) che, pur avendone l’obbligo (in ragionedell’intervenuta cessazione del rapporto contrattuale), nonrestituisce la cosa locata (o affittata), è tenuto, come prevedel’art. 1591 c.c., a versare al concedente “il corrispettivoconvenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire ilmaggior danno”; - il canone di locazione (o d’affitto) convenutonel contratto costituisce, in tal caso, il parametro di riferimentoper la quantificazione del risarcimento minimo spettante per ildanno “da ritardata restituzione” del bene locato (e solo diquesto: Cass. SU n. 4892 del 2025, in motiv.); - il conduttore (ol’affittuario), infatti, versando il relativo importo, non adempiel’obbligazione di “dare il corrispettivo nei termini convenuti” (aisensi dell’art. 1587 n. 2 c.c.), ma, in realtà, risarcisce un dannoda mora, così adempiendo un’obbligazione risarcitoria che sisostituisce a quella contrattuale di pagamento del canone (Cass.n. 2525 del 2006; Cass. n. 8240 del 2003), tant’è che costituiscedebito di valore (Cass. n. 22592 del 2013; Cass. n. 18946 del2019, in motiv.).4.29. Resta, nondimeno, il fatto che tale norma, peressere applicabile nei confronti del Fallimento del conduttore odell’affittuario, presuppone, evidentemente, il suo subingresso(a norma degli artt. 80 e 79 l.fall.) nel relativo rapportoRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 2re2gis tro generale 25582/2025Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026contrattuale e, dunque, che tale rapporto, al momento dellasentenza dichiarativa, sia, come tale (e non semplicemente nellesue conseguenze fattuali), ancora giuridicamente in corso edunque pendente: vale a dire, in quel momento, non già risolto(per pronuncia giudiziale, costitutiva o dichiarativa, ma, comevisto, in ogni caso, retroattiva) o cessato (per decorso deltermine di scadenza).4.30. Solo in tal caso, infatti, il Fallimento, subentrandonel rapporto pendente, ne assume (e in prededuzione: art. 111,comma 2°, l.fall.) gli obblighi: compreso quello di procedere allarestituzione del bene (del quale abbia acquisito ovvero avrebbedovuto diligentemente acquisire la detenzione materiale) almomento della cessazione del rapporto e, per l’effetto, in casodi ritardo in tale restituzione (intendendosi per “ritardo nellariconsegna non solo rispetto alla scadenza naturale delcontratto, bensì anche rispetto al momento della risoluzione perinadempimento del conduttore prima della scadenzacontrattuale”: Cass. SU n. 4892 del 2025, in motiv.), quello dirisarcire i danni conseguentemente arrecati, nella misuradeterminata dall’art. 1591 c.c..4.31. Viceversa, l’intervenuta cessazione degli effetti delcontratto di affitto già in epoca antecedente alla dichiarazione difallimento dell’affittuaria, se non fa venir meno la sussistenzadel credito della concedente per i danni da ritardata restituzionedel complesso aziendale affittato (e ciò anche nel caso in cui laprotrazione della disponibilità dell’azienda da parte delma dovesse considerarsi dipendente da necessità contingenti oda prevalenti interessi della massa”: cfr. Cass. 11379 del 1998;Cass. n. 4190 del 1998; Cass. n. 20146 del 2018, in motiv.;Cass. n. 8926 del 2025), esclude, tuttavia, che il Fallimento cheabbia acquisito la detenzione materiale del bene assuma, per iRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 2re3gis tro generale 25582/2025Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026danni arrecati al proprietario in ragione della sua mancatarestituzione, una responsabilità da inadempimento contrattualericonducibile all’art. 1591 c.c.: - la protrazione della detenzionedel bene da parte della curatela risulta, infatti, carente di titologiuridico ed è, quindi, in quanto incompatibile con il pienogodimento del bene medesimo da parte del proprietario, fontedi responsabilità risarcitoria di tipo aquiliano (Cass. n. 18289 del2022, in motiv.); - il credito risarcitorio del concedente neiconfronti del Fallimento rientra, pertanto, nel novero di quelli dicui all’art. 111 n. 1 l.fall., la cui applicazione deve intendersi nongià circoscritta agli effetti dell’attività negoziale della curatela,bensì estesa alle situazioni obbligatorie che di tale connotazionenegoziale sono carenti, quali i fatti illeciti riferibili alla curatelastessa e, più in generale, ogni altro atto o fatto idoneo a dar vitaad una obbligazione in conformità all’ordinamento giuridico,purché si pongano in connessione di dipendenza causale dallaprocedura concorsuale (Cass. n. 18289 del 2022, in motiv.); - ildanno da ritardata consegna da parte della curatela del bene odell’azienda che il fallito aveva preso in locazione o in affittodev’essere, peraltro, liquidato dal giudice, ove non provato nelsuo preciso ammontare, con valutazione equitativa (Cass. n.8926 del 2025); - nel caso di occupazione senza titolo di beneimmobile da parte di un terzo (qual è, a ben vedere, il Fallimentodel conduttore o dell’affittuario che non sia giuridicamentesubentrato nel rapporto di locazione o di affitto perché nonpendente al momento della sentenza dichiarativa), in effetti, ildanno da perdita del quale il proprietario chieda il risarcimento,se non può essere provato nel suo preciso ammontare, èliquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del casomediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. SU.n. 33645 del 2022).Ric. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 2re4gis tro generale 25582/2025Numero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/20264.32. D’altra parte, tanto nella locazione, quantonell’affitto (d’azienda), il diritto del concedente al risarcimentodel danno nei confronti del Fallimento in ragione della mancatarestituzione da parte del curatore del bene locato o dell’aziendaaffittata alla società poi fallita presuppone, in fatto, che, almomento dell’apertura della procedura o nel corso del suosvolgimento, il curatore del fallimento ne abbia acquisitol’effettiva disponibilità materiale e, nonostante la mancanza diun titolo di godimento opponibile al concedente, non abbiaprovveduto alla sua restituzione in favore di quest’ultimo.4.33. Se, infatti, il contratto di locazione (o di affitto) èvenuto meno prima ancora dell’apertura della proceduraconcorsuale, la protrazione della detenzione del bene da partedella curatela, in quanto carente di titolo giuridico, è fonte diresponsabilità aquiliana in capo al Fallimento: ma solo se lastessa è stata “concretamente esistente” (cfr. Cass. n. 8926 del2025, in motiv.; Cass. n. 20146 del 2018, in motiv.).4.34. Il tribunale, lì dove ha ammesso l’opponente allostato passivo del Fallimento dell’affittuaria, per la somma di €.91.666,00, oltre IVA, al mese, quali “ulteriori canoni maturatidalla dichiarazione di fallimento e sino al 31.03.2024”, inprededuzione, pur avendo accertato, in fatto, che il “compendioaziendale”, in quanto “ceduto prima dell’apertura dellaprocedura concorsuale, non era stato materialmente acquisito“all’attivo concorsuale”, si è, di conseguenza, posto contro gliesposti principi e si espone, pertanto, alle censure formulate, sulpunto, dai ricorrenti principali e dal Fallimento.5. Il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti,dev’essere, pertanto, cassato con rinvio, per un nuovo esame,al tribunale di Roma che, in differente composizione, provvederàanche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 25582/20252Nu5m ero sezionale 2716/2026Numero di raccolta generale 22069/2026Data pubblicazione 27/06/2026La Corte così provvede: accoglie il primo, il secondo e il terzomotivo del ricorso principale nonché il primo, il secondo e il terzomotivo del ricorso incidentale del Fallimento, dichiara assorbititutte le altre censure e tutti gli altri motivi e, per l’effetto, cassa,in relazione ai motivi accolti, il decreto impugnato con rinvio, perun nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differentecomposizione, provvederà anche sulle spese del presentegiudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 17 giugno 2026.Il PresidenteRic. 2025, n. 25582 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026
Decreto Cassazione n. 22069/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris