CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 36482/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 26 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Caltanissetta, in data 9 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Considerato che il primo motivo, con il quale si censura genericamente il vizio motivazionale in punto di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che le ulteriori doglianze difensive, inerenti alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., sono prive dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata priva di criticità giustificative (si veda, in particolare, pag. 2 ove la Corte territoriale valorizza la non trascurabilità del danno subito dalla p.o. in ragione delle condizioni economiche della stessa), non è indicato nessun elemento alla base della censura formulata e, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il C igliere Est I