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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40924/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE(dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - All'udienza del 7 luglio 2020, la Corte di appello di Firenze, dato atto del mancato perfezionamento della notifica del verbale della precedente udienza all'imputato [OSCURATO:PERSONA] il cui impedimento era stato riconosciuto - rinviava il procedimento all'udienza del 18 settembre 2020. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del Tringali per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - All'udienza indicata, come si è sopra rilevato, I corte territoriale non aveva pronunciato sentenza ma solo rinviato il procedimento, con provvedimento che non può essere oggetto di ricorso per cassazione, se non, se del caso, unitamente alla sentenza.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]\[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE(dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - All'udienza del 7 luglio 2020, la Corte di appello di Firenze, dato atto del mancato perfezionamento della notifica del verbale della precedente udienza all'imputato [OSCURATO:PERSONA] il cui impedimento era stato riconosciuto - rinviava il procedimento all'udienza del 18 settembre 2020. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del Tringali per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - All'udienza indicata, come si è sopra rilevato, I corte territoriale non aveva pronunciato sentenza ma solo rinviato il procedimento, con provvedimento che non può essere oggetto di ricorso per cassazione, se non, se del caso, unitamente alla sentenza. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]\[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40924/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris