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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39287/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 55/RG 19066 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannata per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso in relazione al quale la Corte di appello - in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen- ha fornito ampia e congrua argomentazione.

La sentenza impugnata (pag. 3), infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente detenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, plurimi elementi, come il dato quantitativo e qualitativo, le modalità della custodia, il comportamento tenuto dalla imputata, le circostanze del fatto.

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede cui sono proposti elementi di fatto alternativi.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 55/RG 19066 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannata per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso in relazione al quale la Corte di appello - in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen- ha fornito ampia e congrua argomentazione. La sentenza impugnata (pag. 3), infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente detenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, plurimi elementi, come il dato quantitativo e qualitativo, le modalità della custodia, il comportamento tenuto dalla imputata, le circostanze del fatto. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede cui sono proposti elementi di fatto alternativi. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/1
Sentenza Cassazione n. 39287/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris