CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 05567/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. Loffredo; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che denuncia l'eccessività della pena in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato a stregua delle corrette argomentazioni con le quali la Corte ha disatteso la richiesta di riduzione della pena, determinata in misura leggermente superiore al minimo edittale, valorizzando la gravità del fatto, perché commesso in sequenza rispetto al reato di furto, e la negativa personalità dell'imputato, gravato di precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] r -r)latore . [OSCURATO:PERSONA] te