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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 agosto 2026

Cassazione n. 24763/2026

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[OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege;– ricorrente –controProcuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso laCorte dei conti, domiciliato digitalmente ex lege;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte dei conti, Seconda SezioneNumero registro generale 20892/2025Numero sezionale 137/2026Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 50/2025, depositaNtuam eirlo d1i r0ac cmolta greznoera le 24763/2026Data pubblicazione 25/08/20262025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

La Procura regionale presso la Corte dei conti per il Lazioconvenne in giudizio, nel 2022, [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condannaal risarcimento del danno, quantificato in complessivi euro1.838.540,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, cagionato peravere disposto, in concorso con altri dirigenti dell’[OSCURATO:PERSONA] eZecca dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]. (IPZS), tra il 2016 e il 2017, due affidamentiin favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., tramite procedurenegoziate senza previa pubblicazione di bando, in difetto deipresupposti di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contrattipubblici, ratione temporis applicabile).Con sentenza n. 510/2023 del 17 luglio 2023, la Sezionegiurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti, disattesa lapreliminare eccezione di difetto di giurisdizione, in parzialeaccoglimento della domanda lo condannò al pagamento: a) in solidocon altri, della somma di euro 800.000,00 per il danno relativoall’upgrade delle macchine Gallus R200 (etichette “made in”); b) dellaulteriore somma di euro 400.000,00 per il danno relativo all’upgradedelle macchine Arsoma (scontrini gioco lotto).2.

La Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centraled’appello, con sentenza n. 50/2025, resa pubblica il 10 marzo 2025,rigettata la reiterata eccezione di difetto di giurisdizione, ha ridotto lacondanna all’importo di euro 157.075,00, posto a carico del Planeta insolido con altro appellante.In punto di giurisdizione i giudici contabili d’appello hanno in sintesirilevato che:─ l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., pur formalmentesocietà per azioni, è qualificabile come società legale, in quanto: laNumero registro generale 20892/2025Numero sezionale 137/2026trasformazione da ente pubblico economico a S.p.A. èN uamvervo edin raucctoalta gpeenerr ale 24763/2026Data pubblicazione 25/08/2026legge (d.lgs. 21 aprile 1999, n. 116, art. 1, e delibera CIPE 2 agosto2002), non per scelta negoziale; l’intero capitale sociale è attribuito exlege al MEF; l’oggetto sociale è predeterminato normativamente (art.2, d.lgs. n. 116 del 1999) e consiste nello svolgimento di attività dirilievo pubblicistico, molte delle quali in regime di esclusiva o monopoliolegale (conio, carte valori, documenti di sicurezza, G.U., ecc.);─ nonostante la forma societaria, permangono plurimi indicisintomatici della natura pubblica, quali: la nomina degli organi sociali(Presidente, C.d.A., collegio dei revisori) mediante atti governativi oministeriali; i poteri di indirizzo strategico vincolante del MEF (art. 4d.lgs. n. 116 del 1999); in plurime occasioni è stato disposto per leggeil rinnovo del c.d.a. dell’IPZS (art. 19, comma 11 e 12, d.l. 1° luglio2009, n. 78; art. 10 del d.l. n. 70 del 13 maggio 2011), vincolandonel’azione a un "atto di indirizzo strategico" del Ministro dell'economia edelle finanze, e soltanto in ottemperanza agli atti di indirizzo (una voltaemanati), l'Assemblea degli azionisti (recte, l’unico azionista) haproceduto alla nomina dei nuovi componenti del c.d.a.; il controllo dellaCorte dei conti sugli enti ex lege 21 marzo 1958, n. 252; la separazionecontabile per le attività svolte in regime di esclusiva; l’incidenzadeterminante dell’azionista pubblico unico sull’organizzazione e sulledecisioni strategiche;─ le disposizioni statutarie richiamate dagli appellanti non sonoidonee a escludere la giurisdizione contabile, trattandosi di modelli digovernance solo apparentemente privatistici e comunque subordinatialla fonte primaria; inoltre, l’art. 1, comma 4, lett. a), d.lgs. 19 agosto2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazionepubblica (Tusp), salva espressamente le discipline speciali delle societàa partecipazione pubblica “di diritto singolare”, categoria nella qualerientra l’IPZS;Numero registro generale 20892/2025Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 24763/2026─ il danno derivante dalla gestione delle risorse dell’IPZSDa tain ptuebbglicraazi one 25/08/2026danno erariale, in quanto incidente su risorse pubbliche e su unsoggetto pubblico sostanziale;─ l’art. 12, comma 2, Tusp non limita, ma anzi conferma e ampliala giurisdizione contabile, anche oltre le società in house, quando ilpregiudizio colpisce l’ente pubblico partecipante.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost., con un solomotivo, cui resiste con controricorso la Procura generale presso la Cortedei conti.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Il Procuratore Generale ha depositato, in data 17 marzo 2026,conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altrisoggetti, ritenuti solidalmente responsabili, riguardo ai quali il ricorsonon risulta notificato; tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi edessendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., nonoccorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensidi tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa.2.

Con l’unico complesso motivo il ricorrente denuncia «violazionedei limiti della giurisdizione sotto forma del difetto relativo digiurisdizione ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 1, e 362 c.p.c.,dell’art. 111 Cost. e dell’art. 1 e art. 207 c.g.c.; violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 del Tusp e dell’art. 1 della legge 14 gennaio1994, n. 20», lamentando l’erroneo rigetto della iterata preliminareeccezione di difetto (relativo) di giurisdizione.In sintesi assume che:A) IPZS, a seguito della trasformazione in società per azionidisposta in attuazione della Delibera CIPE n. 59/2002, costituisce unaNumero registro generale 20892/2025Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 24763/2026società di diritto comune, ancorché a controllo pubblico, assoDgatga eputbtbalictaazi one 25/08/2026alle ordinarie regole civilistiche e alla disciplina del Tusp, senzaconservare tratti pubblicistici tali da giustificare la giurisdizionecontabile sui danni al suo patrimonio;B) per le società a partecipazione pubblica diverse da quelle inhouse, l’art. 12 Tusp ha introdotto un sistema di “doppio binario”: ildanno al patrimonio sociale cagionato da amministratori e dipendentiintegrerebbe responsabilità da far valere davanti al giudice ordinario,mentre solo il danno direttamente arrecato al patrimonio del sociopubblico ─ o al valore della partecipazione ─ costituirebbe dannoerariale rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti;C) la deroga in favore della giurisdizione contabile sarebbe, perespressa scelta del legislatore delegato, limitata alle sole società inhouse (art. 12, comma 1, Tusp), non essendo stata prevista alcunaulteriore attrazione alla giurisdizione della Corte dei conti delle c.d.società legali, sicché l’estensione operata dal giudice contabileviolerebbe l’art. 103, secondo comma, Cost., in assenza di una specificadisposizione di legge;D) deporrebbero in tal senso:i) il dato normativo positivo, soggetto a restrittiva interpretazionee chiaro nel consentire la deroga alla regola generale in tema di ripartodi giurisdizione nei confronti delle sole società in house;ii) una corretta lettura dell’art. 1, comma 4, lett. a), del Tusp [aisensi del quale «Restano ferme: a) le specifiche disposizioni,contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, chedisciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolarecostituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale odi interesse economico generale o per il perseguimento di una specificamissione di pubblico interesse»] posto che, diversamente da quantoimplicitamente ritenuto nella sentenza impugnata, nessuna delle ‘leggi’o ‘regolamenti’ richiamate, che regolano le ‘società legali’, sottoponequeste ultime alla giurisdizione contabile;Numero registro generale 20892/2025Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 24763/2026iii) la genesi dell’attuale formulazione dell’art. 12 Dcahta epu,b blicsauzi one 25/08/2026sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva, inserì solo in unsecondo momento, in un testo che non prevedeva in origine alcunaeccezione, l’inciso che fa “salva la giurisdizione della Corte dei conti peril danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti dellesocietà in house», senza dunque alcun esplicito riferimento alle societàc.d. legali o di diritto singolare;iv) l’argomento logico per cui l’estensione della giurisdizionecontabile finirebbe con lo svilire la ratio sottesa al processo diprivatizzazione, che è quella – tra l’altro – di permettere agli (ex) entipubblici di svolgere la propria attività (anche pubblicistica) secondo unmodello di autonomia gestionale e di libertà imprenditoriale, sollevandoi decisori dal fenomeno di paralisi decisionale in cui la paura di doverrispondere di eventuali danni erariali frenerebbe l’iniziativaimprenditoriale;E) IPZS non presenterebbe, comunque, gli indici sintomatici che,secondo la giurisprudenza, connotano le società legali (genesi coattiva,oggetto sociale rigidamente predeterminato e non modificabile con attinegoziali, controlli pubblici penetranti, finanziamento mediante entratepubbliche), differenziandosi, sotto tali profili, da società quali RAI,ENAV o ANAS; argomenta in tal senso che:i) la l. 13 luglio 1966, n. 559, nel disporre la trasformazionedell’ente pubblico “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]” in societàper azioni, fissava le regole da applicare a tale ente ─ tra cui quelle intema di modalità di nomina del Presidente (con d.P.R., su proposta delConsiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri);patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; vigilanza del Ministro del Tesoro─ solo nelle more di trasformazione dello stesso in società, alla streguadunque di disposizioni meramente interinali;ii) una volta attuata la privatizzazione con la Deliberazione CIPE, laSocietà è oramai disciplinata dal proprio Statuto, dalle cui disposizioniemerge che essa: ha perso la precedente qualificazione di “enteNumero registro generale 20892/2025Numero sezionale 137/2026pubblico economico”; non è sottoposta alla vigilanza deNlu mMerion diis ratcecorlota gdeneelr ale 24763/2026Data pubblicazione 25/08/2026Tesoro (oggi MEF); non può avvalersi dell’ausilio dell’Avvocatura delloStato; trova le proprie regole di vita societaria nel proprio Statuto e nelTusp, restando dunque la nomina del Presidente e del Consiglio diAmministrazione regolate secondo gli ordinari meccanismi civilistici;predispone il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile;esercita, indistintamente ed equiordinatamente, la propria attività infavore di soggetti pubblici e privati, in esclusiva e nel libero mercato;iii) in siffatto contesto, la circostanza che l’IPZS sia statotrasformato in società non per scelta negoziale, bensì per effetto dilegge, non è ex se sufficiente a determinarne la qualificazione in terminidi società legale, occorrendo verificare se la trasformazione da entepubblico economico in società per azioni ne abbia davvero comportatoil mutamento della natura giuridica o se, invece, non ne abbia intaccatogli essenziali connotati pubblicistici [requisito in mancanza del quale èstata affermata la giurisdizione del giudice ordinario e non già delgiudice contabile per il danno patrimoniale subìto dalla compaginesociale nei casi di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cfr., Cass., Sez.

Un., 9 marzo2012, n. 3692), di [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr., Cass., Sez.

Un., 13 novembre2015, n. 23306) o, ancora, di [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr.,Cass., Sez.

Un., 22 gennaio 2015, n. 1159)];iv) nemmeno rileva che l’azionariato della società sia interamentepubblico (Cass., Sez.

Un., ordinanza 27 dicembre 2017, n. 30978);v) non rileva nemmeno che determinate attività siano svolte inregime di esclusiva e di separazione contabile, dal momento che: lalegge n. 599 del 1966 enuclea espressamente attività che sono svoltenel libero mercato sia nei confronti dell’amministrazione che neiconfronti di soggetti privati; numerose attività che, secondo lo Statuto,andrebbero svolte ‘in favore di amministrazioni’ non sono svolte,tuttavia, in regime di esclusiva o privativa nei confronti di questeultime; le attività svolte in esclusiva e quelle svolte a mercato sonoequiordinate e non v’è alcuna previsione che imponga la prevalenzaNumero registro generale 20892/2025Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 24763/2026delle prime rispetto alle seconde; le attività svolte dalla SocDiaetat àpu bnbliocanzi one 25/08/2026sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalitàistituzionali del MEF (a differenza di quanto deve invece dirsi ad es. perla RAI); è ben possibile, per l’IPZS, modificare e ampliare il propriooggetto sociale secondo le regole civilistiche;vi) erra il giudice d’appello a ritenere che l’IPZS avrebbe uno‘statuto speciale’ quanto a poteri e procedure di nomina del Presidentee degli organi sociali;vii) gli atti di indirizzo del socio pubblico non sono, comunque,qualificabili sic et sempliciter come ingerenze che lo Stato o il Ministeroesercitano nei confronti dell’attività o dell’operato dell’IPZS, nétantomeno sono idonei a sottoporre la Società (a dispetto di quantoritenuto in Sentenza) a «una fitta rete di controlli apprestati dal sociopubblico»; lungi dal poter essere considerati uno strumento di‘compressione’ dell’autonomia decisionale della Società, gli atti diindirizzo richiamati in sentenza altro non sono stati se non una irritualeforma conferita all’esercizio dei poteri del socio nel contesto di unasocietà a controllo pubblico in un periodo di trasformazione della stessaverso un modello di diritto comune; a tutto concedere si tratterebbecomunque ancora di aspetti non decisivi ai fini in questione, comeritenuto con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.;viii) nemmeno può considerarsi indice sintomatico della natura disocietà c.d. legale o di diritto singolare il permanere del controllo dellaCorte dei conti ex lege 21 marzo 1958, n. 252, come ritenuto conriferimento a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cfr., Cass., Sez.

Un., 9 marzo 2012,n. 3692) e a [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr., Cass., Sez.

Un., 22gennaio 2015, n. 1159);ix) non è possibile assimilare la condizione di IPZS a quella disocietà quali la RAI, ENAV o ANAS per le quali la giurisprudenza diquesta Corte ha riconosciuto la natura di società di diritto singolaresoggette alla giurisdizione contabile in ragione di circostanze nonriscontrabili con riferimento a IPZS (soggezione ai poteri dellaNumero registro generale 20892/2025Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 24763/2026Commissione parlamentare di vigilanza, copertura dei costi dDi astae pruvbbilziciaozi one 25/08/2026con canoni di abbonamento aventi natura tributaria e altre forme difinanziamento pubblico per la RAI; attività svolte ex lege con oneritotalmente a carico dello Stato in favore di ENAV funzione del serviziopubblico essenziale da essa svolto; modifiche sul capitale socialeapportabili dal MEF, con il concerto del Ministero delle infrastrutture edei trasporti facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura delloStato per quanto riguarda ANAS).3.

Reputa il Collegio che le questioni poste dagli argomenti dicensura rivestono, per taluni profili, particolare rilevanza nomofilattica,che ne rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.Mrimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a tal fine a nuovoruolo.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege;– ricorrente –controProcuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso laCorte dei conti, domiciliato digitalmente ex lege;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte dei conti, Seconda SezioneNumero registro generale 20892/2025Numero sezionale 137/2026Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 50/2025, depositaNtuam eirlo d1i r0ac cmolta greznoera le 24763/2026Data pubblicazione 25/08/20262025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. La Procura regionale presso la Corte dei conti per il Lazioconvenne in giudizio, nel 2022, [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condannaal risarcimento del danno, quantificato in complessivi euro1.838.540,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, cagionato peravere disposto, in concorso con altri dirigenti dell’[OSCURATO:PERSONA] eZecca dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]. (IPZS), tra il 2016 e il 2017, due affidamentiin favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., tramite procedurenegoziate senza previa pubblicazione di bando, in difetto deipresupposti di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contrattipubblici, ratione temporis applicabile).Con sentenza n. 510/2023 del 17 luglio 2023, la Sezionegiurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti, disattesa lapreliminare eccezione di difetto di giurisdizione, in parzialeaccoglimento della domanda lo condannò al pagamento: a) in solidocon altri, della somma di euro 800.000,00 per il danno relativoall’upgrade delle macchine Gallus R200 (etichette “made in”); b) dellaulteriore somma di euro 400.000,00 per il danno relativo all’upgradedelle macchine Arsoma (scontrini gioco lotto).2. La Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centraled’appello, con sentenza n. 50/2025, resa pubblica il 10 marzo 2025,rigettata la reiterata eccezione di difetto di giurisdizione, ha ridotto lacondanna all’importo di euro 157.075,00, posto a carico del Planeta insolido con altro appellante.In punto di giurisdizione i giudici contabili d’appello hanno in sintesirilevato che:─ l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., pur formalmentesocietà per azioni, è qualificabile come società legale, in quanto: laNumero registro generale 20892/2025Numero sezionale 137/2026trasformazione da ente pubblico economico a S.p.A. èN uamvervo edin raucctoalta gpeenerr ale 24763/2026Data pubblicazione 25/08/2026legge (d.lgs. 21 aprile 1999, n. 116, art. 1, e delibera CIPE 2 agosto2002), non per scelta negoziale; l’intero capitale sociale è attribuito exlege al MEF; l’oggetto sociale è predeterminato normativamente (art.2, d.lgs. n. 116 del 1999) e consiste nello svolgimento di attività dirilievo pubblicistico, molte delle quali in regime di esclusiva o monopoliolegale (conio, carte valori, documenti di sicurezza, G.U., ecc.);─ nonostante la forma societaria, permangono plurimi indicisintomatici della natura pubblica, quali: la nomina degli organi sociali(Presidente, C.d.A., collegio dei revisori) mediante atti governativi oministeriali; i poteri di indirizzo strategico vincolante del MEF (art. 4d.lgs. n. 116 del 1999); in plurime occasioni è stato disposto per leggeil rinnovo del c.d.a. dell’IPZS (art. 19, comma 11 e 12, d.l. 1° luglio2009, n. 78; art. 10 del d.l. n. 70 del 13 maggio 2011), vincolandonel’azione a un "atto di indirizzo strategico" del Ministro dell'economia edelle finanze, e soltanto in ottemperanza agli atti di indirizzo (una voltaemanati), l'Assemblea degli azionisti (recte, l’unico azionista) haproceduto alla nomina dei nuovi componenti del c.d.a.; il controllo dellaCorte dei conti sugli enti ex lege 21 marzo 1958, n. 252; la separazionecontabile per le attività svolte in regime di esclusiva; l’incidenzadeterminante dell’azionista pubblico unico sull’organizzazione e sulledecisioni strategiche;─ le disposizioni statutarie richiamate dagli appellanti non sonoidonee a escludere la giurisdizione contabile, trattandosi di modelli digovernance solo apparentemente privatistici e comunque subordinatialla fonte primaria; inoltre, l’art. 1, comma 4, lett. a), d.lgs. 19 agosto2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazionepubblica (Tusp), salva espressamente le discipline speciali delle societàa partecipazione pubblica “di diritto singolare”, categoria nella qualerientra l’IPZS;Numero registro generale 20892/2025Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 24763/2026─ il danno derivante dalla gestione delle risorse dell’IPZSDa tain ptuebbglicraazi one 25/08/2026danno erariale, in quanto incidente su risorse pubbliche e su unsoggetto pubblico sostanziale;─ l’art. 12, comma 2, Tusp non limita, ma anzi conferma e ampliala giurisdizione contabile, anche oltre le società in house, quando ilpregiudizio colpisce l’ente pubblico partecipante.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost., con un solomotivo, cui resiste con controricorso la Procura generale presso la Cortedei conti.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Il Procuratore Generale ha depositato, in data 17 marzo 2026,conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altrisoggetti, ritenuti solidalmente responsabili, riguardo ai quali il ricorsonon risulta notificato; tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi edessendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., nonoccorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensidi tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa.2. Con l’unico complesso motivo il ricorrente denuncia «violazionedei limiti della giurisdizione sotto forma del difetto relativo digiurisdizione ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 1, e 362 c.p.c.,dell’art. 111 Cost. e dell’art. 1 e art. 207 c.g.c.; violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 del Tusp e dell’art. 1 della legge 14 gennaio1994, n. 20», lamentando l’erroneo rigetto della iterata preliminareeccezione di difetto (relativo) di giurisdizione.In sintesi assume che:A) IPZS, a seguito della trasformazione in società per azionidisposta in attuazione della Delibera CIPE n. 59/2002, costituisce unaNumero registro generale 20892/2025Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 24763/2026società di diritto comune, ancorché a controllo pubblico, assoDgatga eputbtbalictaazi one 25/08/2026alle ordinarie regole civilistiche e alla disciplina del Tusp, senzaconservare tratti pubblicistici tali da giustificare la giurisdizionecontabile sui danni al suo patrimonio;B) per le società a partecipazione pubblica diverse da quelle inhouse, l’art. 12 Tusp ha introdotto un sistema di “doppio binario”: ildanno al patrimonio sociale cagionato da amministratori e dipendentiintegrerebbe responsabilità da far valere davanti al giudice ordinario,mentre solo il danno direttamente arrecato al patrimonio del sociopubblico ─ o al valore della partecipazione ─ costituirebbe dannoerariale rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti;C) la deroga in favore della giurisdizione contabile sarebbe, perespressa scelta del legislatore delegato, limitata alle sole società inhouse (art. 12, comma 1, Tusp), non essendo stata prevista alcunaulteriore attrazione alla giurisdizione della Corte dei conti delle c.d.società legali, sicché l’estensione operata dal giudice contabileviolerebbe l’art. 103, secondo comma, Cost., in assenza di una specificadisposizione di legge;D) deporrebbero in tal senso:i) il dato normativo positivo, soggetto a restrittiva interpretazionee chiaro nel consentire la deroga alla regola generale in tema di ripartodi giurisdizione nei confronti delle sole società in house;ii) una corretta lettura dell’art. 1, comma 4, lett. a), del Tusp [aisensi del quale «Restano ferme: a) le specifiche disposizioni,contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, chedisciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolarecostituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale odi interesse economico generale o per il perseguimento di una specificamissione di pubblico interesse»] posto che, diversamente da quantoimplicitamente ritenuto nella sentenza impugnata, nessuna delle ‘leggi’o ‘regolamenti’ richiamate, che regolano le ‘società legali’, sottoponequeste ultime alla giurisdizione contabile;Numero registro generale 20892/2025Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 24763/2026iii) la genesi dell’attuale formulazione dell’art. 12 Dcahta epu,b blicsauzi one 25/08/2026sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva, inserì solo in unsecondo momento, in un testo che non prevedeva in origine alcunaeccezione, l’inciso che fa “salva la giurisdizione della Corte dei conti peril danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti dellesocietà in house», senza dunque alcun esplicito riferimento alle societàc.d. legali o di diritto singolare;iv) l’argomento logico per cui l’estensione della giurisdizionecontabile finirebbe con lo svilire la ratio sottesa al processo diprivatizzazione, che è quella – tra l’altro – di permettere agli (ex) entipubblici di svolgere la propria attività (anche pubblicistica) secondo unmodello di autonomia gestionale e di libertà imprenditoriale, sollevandoi decisori dal fenomeno di paralisi decisionale in cui la paura di doverrispondere di eventuali danni erariali frenerebbe l’iniziativaimprenditoriale;E) IPZS non presenterebbe, comunque, gli indici sintomatici che,secondo la giurisprudenza, connotano le società legali (genesi coattiva,oggetto sociale rigidamente predeterminato e non modificabile con attinegoziali, controlli pubblici penetranti, finanziamento mediante entratepubbliche), differenziandosi, sotto tali profili, da società quali RAI,ENAV o ANAS; argomenta in tal senso che:i) la l. 13 luglio 1966, n. 559, nel disporre la trasformazionedell’ente pubblico “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]” in societàper azioni, fissava le regole da applicare a tale ente ─ tra cui quelle intema di modalità di nomina del Presidente (con d.P.R., su proposta delConsiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri);patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; vigilanza del Ministro del Tesoro─ solo nelle more di trasformazione dello stesso in società, alla streguadunque di disposizioni meramente interinali;ii) una volta attuata la privatizzazione con la Deliberazione CIPE, laSocietà è oramai disciplinata dal proprio Statuto, dalle cui disposizioniemerge che essa: ha perso la precedente qualificazione di “enteNumero registro generale 20892/2025Numero sezionale 137/2026pubblico economico”; non è sottoposta alla vigilanza deNlu mMerion diis ratcecorlota gdeneelr ale 24763/2026Data pubblicazione 25/08/2026Tesoro (oggi MEF); non può avvalersi dell’ausilio dell’Avvocatura delloStato; trova le proprie regole di vita societaria nel proprio Statuto e nelTusp, restando dunque la nomina del Presidente e del Consiglio diAmministrazione regolate secondo gli ordinari meccanismi civilistici;predispone il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile;esercita, indistintamente ed equiordinatamente, la propria attività infavore di soggetti pubblici e privati, in esclusiva e nel libero mercato;iii) in siffatto contesto, la circostanza che l’IPZS sia statotrasformato in società non per scelta negoziale, bensì per effetto dilegge, non è ex se sufficiente a determinarne la qualificazione in terminidi società legale, occorrendo verificare se la trasformazione da entepubblico economico in società per azioni ne abbia davvero comportatoil mutamento della natura giuridica o se, invece, non ne abbia intaccatogli essenziali connotati pubblicistici [requisito in mancanza del quale èstata affermata la giurisdizione del giudice ordinario e non già delgiudice contabile per il danno patrimoniale subìto dalla compaginesociale nei casi di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cfr., Cass., Sez. Un., 9 marzo2012, n. 3692), di [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr., Cass., Sez. Un., 13 novembre2015, n. 23306) o, ancora, di [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr.,Cass., Sez. Un., 22 gennaio 2015, n. 1159)];iv) nemmeno rileva che l’azionariato della società sia interamentepubblico (Cass., Sez. Un., ordinanza 27 dicembre 2017, n. 30978);v) non rileva nemmeno che determinate attività siano svolte inregime di esclusiva e di separazione contabile, dal momento che: lalegge n. 599 del 1966 enuclea espressamente attività che sono svoltenel libero mercato sia nei confronti dell’amministrazione che neiconfronti di soggetti privati; numerose attività che, secondo lo Statuto,andrebbero svolte ‘in favore di amministrazioni’ non sono svolte,tuttavia, in regime di esclusiva o privativa nei confronti di questeultime; le attività svolte in esclusiva e quelle svolte a mercato sonoequiordinate e non v’è alcuna previsione che imponga la prevalenzaNumero registro generale 20892/2025Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 24763/2026delle prime rispetto alle seconde; le attività svolte dalla SocDiaetat àpu bnbliocanzi one 25/08/2026sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalitàistituzionali del MEF (a differenza di quanto deve invece dirsi ad es. perla RAI); è ben possibile, per l’IPZS, modificare e ampliare il propriooggetto sociale secondo le regole civilistiche;vi) erra il giudice d’appello a ritenere che l’IPZS avrebbe uno‘statuto speciale’ quanto a poteri e procedure di nomina del Presidentee degli organi sociali;vii) gli atti di indirizzo del socio pubblico non sono, comunque,qualificabili sic et sempliciter come ingerenze che lo Stato o il Ministeroesercitano nei confronti dell’attività o dell’operato dell’IPZS, nétantomeno sono idonei a sottoporre la Società (a dispetto di quantoritenuto in Sentenza) a «una fitta rete di controlli apprestati dal sociopubblico»; lungi dal poter essere considerati uno strumento di‘compressione’ dell’autonomia decisionale della Società, gli atti diindirizzo richiamati in sentenza altro non sono stati se non una irritualeforma conferita all’esercizio dei poteri del socio nel contesto di unasocietà a controllo pubblico in un periodo di trasformazione della stessaverso un modello di diritto comune; a tutto concedere si tratterebbecomunque ancora di aspetti non decisivi ai fini in questione, comeritenuto con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.;viii) nemmeno può considerarsi indice sintomatico della natura disocietà c.d. legale o di diritto singolare il permanere del controllo dellaCorte dei conti ex lege 21 marzo 1958, n. 252, come ritenuto conriferimento a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cfr., Cass., Sez. Un., 9 marzo 2012,n. 3692) e a [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr., Cass., Sez. Un., 22gennaio 2015, n. 1159);ix) non è possibile assimilare la condizione di IPZS a quella disocietà quali la RAI, ENAV o ANAS per le quali la giurisprudenza diquesta Corte ha riconosciuto la natura di società di diritto singolaresoggette alla giurisdizione contabile in ragione di circostanze nonriscontrabili con riferimento a IPZS (soggezione ai poteri dellaNumero registro generale 20892/2025Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 24763/2026Commissione parlamentare di vigilanza, copertura dei costi dDi astae pruvbbilziciaozi one 25/08/2026con canoni di abbonamento aventi natura tributaria e altre forme difinanziamento pubblico per la RAI; attività svolte ex lege con oneritotalmente a carico dello Stato in favore di ENAV funzione del serviziopubblico essenziale da essa svolto; modifiche sul capitale socialeapportabili dal MEF, con il concerto del Ministero delle infrastrutture edei trasporti facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura delloStato per quanto riguarda ANAS).3. Reputa il Collegio che le questioni poste dagli argomenti dicensura rivestono, per taluni profili, particolare rilevanza nomofilattica,che ne rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.Mrimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a tal fine a nuovoruolo.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 24763/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris