CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41366/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano, con la quale veniva applicata al suddetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di omicidio pluriaggravato e di rapina, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione Velasco, tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia violazione degli artt. 350, comma 7, 369, 369-bis e 63 e ss. cod. proc. pen. La difesa lamenta che il Tribunale del riesame ha trascurato la questione procedurale relativa all'inutilizzabilità dei mezzi di prova e di ricerca della prova da essa sollevata. Rileva il difensore come sin dal primo atto, la perquisizione domiciliare e personale (il cui verbale non recherebbe la nomina difensiva e l'elezione di domicilio), si sia incorsi nella violazione del diritto di difesa; e come non siano utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente quando non versava ancora nello status giuridico di indagato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta mancanza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame omesso di analizzare il punto dirimente circa il rispetto o meno delle norme sull'acquisizione dei mezzi di prova e di ricerca della prova e la sussistenza di vizi procedurali tali da inficiare l'utilizzabilità di quanto acquisito. Lamenta la difesa che detto Tribunale si è limitato a ricostruire a livello congetturale ed interpretativo le motivazioni che avrebbero indotto Velasco a rendere le dichiarazioni effettivamente rese. La difesa insiste, alla luce delle suddette censure, per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Infondati sono entrambi i motivi di impugnazione. La questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Velasco in data 30 gennaio 2021 alle ore 20.55 - poiché, secondo la difesa, rese da soggetto che non aveva ancora assunto la qualifica formale di indagato e che non era stato interrotto nel momento in cui emergevano elementi di reità a suo carico comunicandogli che aveva diritto a nominare un difensore - risulta essere stata sottoposta ai Giudici del riesame con il gravame, evidenziandosi, altresì, che si trattava di soggetto giovane che aveva appena subito una perquisizione domiciliare e si trovava in Questura ove non si era recato volontariamente, per cui le sue dichiarazioni non potevano ritenersi spontanee. Il Tribunale del riesame, in primo luogo, rileva che l'eventuale inutilizzabilità di dette dichiarazioni di natura confessoria sarebbe «ampiamente bilanciata, ai fini dell'integrazione del presupposto della misura previsto dall'art. 273 c.1 c.p.p. da un notevole complesso di elementi indiziari a carico dei due indagati pienamente convergenti» (individuandoli: - nelle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza che lo ritraevano entrare nell'edificio dell'abitazione della vittima prima della rapina e dell'omicidio e uscirne dopo; - nei contatti telefonici intercorsi con il ritenuto correo [OSCURATO:PERSONA] e nella chat con lo stesso intercorsa con scambio di uno screenshot relativo ad un articolo sull'omicidio; - nel ritrovamento nella cantina di Velasco dei jeans di Calero sporchi di sangue della vittima e nel suo zaino di parte della refurtiva; - nelle dichiarazioni e nell'individuazione fotografica effettuata da [OSCURATO:PERSONA], dimostrative del fatto che immediatamente dopo la rapina l'indagato si recava a vendere l'oro sottratto; - nel frammento papillare di Velasco estratto dalla bottiglia di superalcolico rinvenuta sul pianerottolo di abitazione della vittima). Con tale profilo il ricorso non si confronta, salvo a contestare genericamente la ritualità della perquisizione e del conseguente sequestro a carico del ricorrente, peraltro non contestata precedentemente, trascurando la natura di tipico atto a sorpresa, in relazione al quale il difensore non aveva diritto di essere preventivamente avvisato ma eventualmente di assistere se presente al compimento dell'atto.In secondo luogo, i Giudici del riesame sottolineano che, ferma l'utilizzabilità nella fase procedimentale e dunque nell'incidente cautelare, nonché negli eventuali riti a prova contratta, delle dichiarazioni spontanee della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la stessa abbi& scelto di renderle liberamente, ossia senza coercizione o sollecitazione, la difesa non risulta avere offerto alcuna concreta indicazione per dimostrarne l'asserita assenza di spontaneità, se non facendo riferimento al fatto che Velasco, di giovane età, che aveva appena subito una perquisizione, si trovasse in Questura ove non si sarebbe volontariamente recato. Osserva il Tribunale a tale riguardo che «si tratta di circostanze suggestive, ma di per sé non sufficienti ad escludere l'autentica volontà di raccontare agli inquirenti le proprie condotte criminose e quelle del coindagato, dettata dalla constatazione della propria disperata posizione processuale (nel corso della perquisizione ad esempio stati trovati oggetti della vittima, nonché il pantalone macchiato di sangue del Calero)»; e che «vanno pertanto condivise, in assenza di ulteriori e concrete indicazioni utili ai fini della dimostrazione dell'assenza di sollecitazione o coercizione, le considerazioni del G.i.p. nel provvedimento impugnato, che ha osservato che, in assenza di alcun provvedimento coercitivo, il Velasco era libero e deve intendersi che abbia volontariamente seguito gli operanti negli uffici di polizia, certo a malincuore ma non coattivamente costretto a farlo». Tali argomentazioni sono scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 - dep. 2021, Minauro, Rv. 280242 e, in senso conforme, Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019 - dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125: nelle motivazioni di entrambe le sentenze la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini). E' di tutta evidenza che le censure difensive che insistono, oltre che su un'insussistente - e in parte non documentata - irritualità della perquisizione e del sequestro di cui si è detto, sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Velasco prima di acquisire formalmente la qualità di indagato e si limitano a contestare genericamente la ricostruzione dei motivi che avrebbero indotto il suddetto a renderle e a lamentare altrettanto genericamente un vuoto motivazionale insussistente, senza confrontarsi con le suddette argomentazioni anche sulla sufficienza degli elementi indiziari aliunde acquisiti, manifestano la loro infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al.pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti