CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 01134/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è volto a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (in particolare, il ricorso non è autosufficiente, perché non sono allegati elementi o documenti dai quali desumere il travisamento in cui il Comando provinciale dei Carabinieri di Milano sarebbe caduto circa l'identità del soggetto, gravato da precedenti di polizia per fatti di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo; la sussistenza di tali precedenti di polizia, insieme alla mancata reperibilità di Daki nei domicili dichiarati e alla pericolosità sociale evidenziata dalle plurime condanne precedenti, hanno plausibilmente determinato il Tribunale di sorveglianza di Venezia a disporre il rigetto delle istanze difensive avanzate ai sensi degli artt. 47 e 47-ter della legge n. 354 del 1975); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.