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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49085/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Ancona con l'impugnata sentenza dichiarava [OSCURATO:PERSONA] OKEKE colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter D.L.vo 286/98 - contestatogli per non avere ottemperato all'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Ancona, fatto accertato il 09/11/2021- e, per l'effetto, lo condannava alla pena di euro 15.000,00 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo Difensore deducendo come unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità (non era stato valutato che lo straniero, allorquando fermato, aveva detto che era pendente il giudizio di opposizione al rigetto della domanda di protezione).

Con successiva memoria la Difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ha inoltre chiesto l'applicazione della speciale esimente di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen. o, in subordine, la riduzione della pena e la sospensione condizionale della stessa.

3. L'impugnazione è inammissibile perché generica, aspecifica e basata su motivi manifestamente infondati e non consentiti in questa sede.

E inammissibili sono conseguentemente, ex art. 585 comma 4 cod. proc. pen., i motivi nuovi, avanzati con memoria difensiva.

Va ricordato che, come affermato da questa Corte, la sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14-ter D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa, non anche con riferimento ad esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili (Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016 - dep. 12/09/2016, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268101).

Nessuna prova è stata fornita della sussistenza del giustificato motivo idoneo a scriminare la condotta illecita: va in particolare osservato che dalla stessa lettura della sentenza di primo grado emerge che, a fronte della testimonianza dell'operante che affermava che, al momento del controllo, l'Okeke aveva esibito un'istanza di sospensione contro provvedimento di rigetto della protezione reiterata, la difesa <nulla ha argomentato o prodotto in relazione all'istanza di cui ha riferito il teste>.

Secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte, la norma incriminatrice contenuta nell'art. 14, comma 5-ter, che richiede il requisito della insussistenza di un «giustificato motivo» per l'inottemperanza, quale elemento costitutivo della fattispecie sanzionata, assegna al giudice il potere-dovere di rilevare direttamente, se consentito, l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza del precetto penale, ma all'imputato incombe l'onere di allegare i motivi del proprio agire, che normalmente non possono essere conosciuti dal giudicante.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Ancona con l'impugnata sentenza dichiarava [OSCURATO:PERSONA] OKEKE colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter D.L.vo 286/98 - contestatogli per non avere ottemperato all'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Ancona, fatto accertato il 09/11/2021- e, per l'effetto, lo condannava alla pena di euro 15.000,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo Difensore deducendo come unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità (non era stato valutato che lo straniero, allorquando fermato, aveva detto che era pendente il giudizio di opposizione al rigetto della domanda di protezione). Con successiva memoria la Difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ha inoltre chiesto l'applicazione della speciale esimente di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen. o, in subordine, la riduzione della pena e la sospensione condizionale della stessa. 3. L'impugnazione è inammissibile perché generica, aspecifica e basata su motivi manifestamente infondati e non consentiti in questa sede. E inammissibili sono conseguentemente, ex art. 585 comma 4 cod. proc. pen., i motivi nuovi, avanzati con memoria difensiva. Va ricordato che, come affermato da questa Corte, la sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14-ter D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa, non anche con riferimento ad esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili (Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016 - dep. 12/09/2016, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268101). Nessuna prova è stata fornita della sussistenza del giustificato motivo idoneo a scriminare la condotta illecita: va in particolare osservato che dalla stessa lettura della sentenza di primo grado emerge che, a fronte della testimonianza dell'operante che affermava che, al momento del controllo, l'Okeke aveva esibito un'istanza di sospensione contro provvedimento di rigetto della protezione reiterata, la difesa <nulla ha argomentato o prodotto in relazione all'istanza di cui ha riferito il teste>. Secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte, la norma incriminatrice contenuta nell'art. 14, comma 5-ter, che richiede il requisito della insussistenza di un «giustificato motivo» per l'inottemperanza, quale elemento costitutivo della fattispecie sanzionata, assegna al giudice il potere-dovere di rilevare direttamente, se consentito, l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza del precetto penale, ma all'imputato incombe l'onere di allegare i motivi del proprio agire, che normalmente non possono essere conosciuti dal giudicante. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
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