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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 19430/2022

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RETO sul ricorso iscritto al n.

R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]ti 6 IN ue contro , con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, rappr. e dif. dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; con troricorrente Rilevato: che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che parte controricorrente, preso atto della rinuncia, ha fatto istanza di liquidazione delle spese, su cui si deve provvedere ex art. 391, co. 2, c.p.c. previa declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; che in tema di onorari di avvocato l'art. 4, co. 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti, ma in processi introdotti (come avvenuto nel caso di specie) separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto (cfr. Cass.

S.U. n. 31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15); P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità e condanna la società ricorrente alle spese, liquidate in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Roma, 30 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] •\ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DeposCitn °nfibrinteria o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso iscritto al n. R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]ti 6 IN ue contro , con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, rappr. e dif. dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; con troricorrente Rilevato: che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che su di esso non è stata ancora fissata la data d'udienza; che, pertanto, nella specie si applica l'art. 391, co. 1 secondo periodo, c.p.c.; che parte controricorrente, preso atto della rinuncia, ha fatto istanza di liquidazione delle spese, su cui si deve provvedere ex art. 391, co. 2, c.p.c. previa declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; che in tema di onorari di avvocato l'art. 4, co. 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti, ma in processi introdotti (come avvenuto nel caso di specie) separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto (cfr. Cass. S.U. n. 31030/2019); che il valore della presente controversia è indeterminabile; che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è applicabile l'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico della parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 23175/15); P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità e condanna la società ricorrente alle spese, liquidate in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Roma, 30 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] •\ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DeposCitn °nfibrinteria o
Sentenza Cassazione n. 19430/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris