CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 09916/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Noia il 05/04/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto per il reato di cui all'art. 699 cod. pen., accertato a Terzignol'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato e del mancato riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturavano gli accadimenti criminosi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Messina nel rispetto delle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Napoli, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - che, nella loro consistenza materiale, devono ritenersi incontroversi, alla luce di quanto riferito dall'ispettore Ambrosino -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 699 cod. pen. In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Giuliano discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale napoletana nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni oggettive e soggettive della condotta dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente, tenuto conto dei precedenti penali del ricorrente e del suo comportamento processuale. Tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse di Giuliano, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e della reiterazione delle condotte illecite, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il