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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24168/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto: - l'ordinanza impugnata è applicazione conforme dell'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui "in tema di liberazione condizionale il fatto che risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del rwivedimento" (Sez. 1, Sentenza n. 12782 del 24/02/2021, Minichini, Rv. 280864); - il ricorso attacca la motivazione dell'ordinanza allegando lettere scritte dal condannato ai familiari delle vittime nel 1985 e nel 1992, ma si tratta di deduzione non idonea ad introdurre un vizio nella motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto i doveri di ristoro nei confronti delle persone offese, che sono un passaggio essenziale del percorso di revisione critica, si possono svolgere anche in forme diverse dal mero invio di lettere, mediante gesti che rivelino in modo reale, e non soltanto a parole, l'esistenza del pentimento e della revisione critica, e su di essi non vi è allegazione alcuna da parte del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto: - l'ordinanza impugnata è applicazione conforme dell'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui "in tema di liberazione condizionale il fatto che risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del rwivedimento" (Sez. 1, Sentenza n. 12782 del 24/02/2021, Minichini, Rv. 280864); - il ricorso attacca la motivazione dell'ordinanza allegando lettere scritte dal condannato ai familiari delle vittime nel 1985 e nel 1992, ma si tratta di deduzione non idonea ad introdurre un vizio nella motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto i doveri di ristoro nei confronti delle persone offese, che sono un passaggio essenziale del percorso di revisione critica, si possono svolgere anche in forme diverse dal mero invio di lettere, mediante gesti che rivelino in modo reale, e non soltanto a parole, l'esistenza del pentimento e della revisione critica, e su di essi non vi è allegazione alcuna da parte del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 24168/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris