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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 gennaio 2021

Cassazione n. 07083/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale per il riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa in data 21 gennaio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale è stato disposto il sequestro preventivo nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art.416-bis, comma 7, cod. pen. del capitale sociale e dell'intero compendio aziendale della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intestata a [OSCURATO:PERSONA] per la quota del 60 % e a [OSCURATO:PERSONA] per la residua quota del 40%.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento ed articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge per motivazione assente ed apparente, con riferimento alla dimostrazione di un qualsiasi nesso di correlazione della società e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con le indagini relative ai reati in materia di frodi fiscali contestati ad altri soggetti e che hanno riguardato altre società diverse da quella facente capo ai ricorrenti.

Si rappresenta che l'estraneità della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ai fatti-reato per cui si procede è dimostrata dall'assenza di contestazioni mosse dal Pubblico Ministero nei confronti dei predetti soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (come evincibile dall' avviso conclusioni indagini allegato al ricorso), e dalla mancanza della predetta società negli elenchi riprodotti nelle pagg. 162/164 e 170/172 dell'ordinanza impositiva della misura reale nei confronti di oltre 200 società ritenute collegate ai reati fiscali ipotizzati.

Si evidenzia che l'unico indagato ricollegabile alla società [OSCURATO:PERSONA], indicato nell'ordinanza del riesame in [OSCURATO:PERSONA], ha rivestito la qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] dal febbraio 2019 al febbraio 2020, senza che vi siano contestazioni riferibili a detta società neppure in tale periodo.

Si censura, poi, la motivazione del Tribunale del riesame che ha desunto l'esistenza di un legame tra la società in oggetto e le indagini in corso, valorizzando il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], riferito ad altra impresa, la ditta ALA Confezioni, che sarebbe risultata formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto gestita da [OSCURATO:PERSONA].

Si rappresenta, altresì, che la società sequestrata non risultava affidata per la gestione e tenuta della contabilità allo stesso commercialista di cui si è avvalso [OSCURATO:PERSONA] per tutte le altre società coinvolte nelle indagini a suo carico.

Infine, si censura la motivazione con cui il Tribunale ha valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato l'amministratore della [OSCURATO:PERSONA] prima che gli subentrasse Palone, per trarne la conseguenza inconferente ai fini della prova della pertinenzialità della società con i reati ascritti ad altri indagati, secondo cui "è altamente probabile che quest'ultima società grazie all'asse Mangone-[OSCURATO:PERSONA] fosse utilizzata quale strumento per la commissione dei delitti oggetto del presente procedimento".

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge perché il sequestro della società [OSCURATO:PERSONA] non rientra né nell'ipotesi di sequestro impeditivo, non essendovi reati correlati ad essa nelle imputazioni contestate nel procedimento in cui si inserisce, né risultano riferimenti ad una ipotetica intestazione fittizia delle quote della predetta società, necessario presupposto della confisca ex art. 240-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Devesi preliminarmente ricordare che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

Orbene, nel caso in esame, vi è un vizio radicale della motivazione poiché il Tribunale del riesame non ha verificato con argomenti logici e conducenti la legittimità del sequestro, omettendo ogni analisi dei presupposti, costituiti dalla sussistenza del fumus del reato, dal c.d. periculum in mora e dalla pertinenzialità del bene sequestrato con i reati per cui si procede.

Si deve rilevare in riferimento al presupposto del fumus come il Tribunale del riesame non abbia fornito una motivazione coerente alle risultanze istruttorie, non essendo stata neppure descritta quale specifica condotta di reato abbia giustificato il sequestro del complesso dei beni della società [OSCURATO:PERSONA] e della quota del 60 °h del capitale sociale spettante al ricorrente quale socio.

Le considerazioni sulla esistenza di legami tra Palone ed altri indagati, in particolare con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per vicende relative ad altra ditta (ALA confezioni) che si assume essere stata intestata fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene gestita da [OSCURATO:PERSONA], non chiariscono quale sia il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con le condotte di reato ascritte nel procedimento ai predetti soggetti, non essendo evidentemente sufficiente che tali condotte siano state poste in essere attraverso l'utilizzo di altre e diverse società.

Peraltro, non si chiarisce neppure se la società Ala è stata indicata tra le c.d. cartiere o tra le società che si sono avvalse del sistema di fatturazioni per operazioni inesistenti, né quale sia il legame che giustificherebbe il sequestro di una società diversa da quella che si assume essere stata utilizzata per commettere i reati tributari per cui si procede.

Non risulta neppure affrontata nell'ordinanza impugnata la questione dedotta in sede di riesame se il sequestro dovesse ritenersi disposto per prevenire la consumazione di altri reati (c.d. sequestro impeditivo) o se per assicurare la conservazione dell'integrità dei beni ai fini della confisca.

Comunque, va ricordato che a parte il caso del sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione (c.d. confisca allargata) di cui all'art. 240-bis cod. pen. (in origine disciplinata dal dl. n. 306 del 1992, art. 12 -sexies, convertito dalla legge n. 356 del 1992), e senza considerare la confisca per equivalente che qui non rileva, è sempre necessario dimostrare il vincolo di pertinenzialità del bene da sequestrare con i reati per cui si procede.

D'altra parte con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca c.d. allargata risulta radicalmente carente la risposta del Tribunale rispetto anche alla dedotta carenza di dimostrazione dell'ipotesi di una intestazione fittizia delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed al figlio [OSCURATO:PERSONA], essendo ovvia la irrilevanza dell'esistenza di situazioni di interposizione soggettiva riferite a beni e/o società diverse da quella di cui si controverte nel caso in esame.

Si deve, in definitiva, rilevare che le argomentazioni del Tribunale sono assolutamente carenti rispetto a tutte le questioni dedotte rispetto alla sollecitata verifica dei presupposti del sequestro tanto ai sensi del primo che del secondo comma dell'art. 321, cod. proc. pen.

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata che deve essere disposto con rinvio dovendosi procedere ad una nuova valutazione delle censure dedotte dalla difesa in sede di riesame, alla stregua delle risultanze processuali che non possono essere apprezzate in sede di legittimità in quanto afferenti il merito dei presupposti di fatto del disposto sequestro.

In sede di rinvio, il Giudice dovrà tenere conto che il sequestro funzionale ad impedire l'aggravamento delle conseguenze di un reato non può prescindere dalla verifica della sussistenza di un legame obiettivo tra la società sequestrata ed il reato per cui si procede, dovendo risultare strumento per commetterlo, mentre rispetto alla confisca ordinaria ex art. 240 cod. pen. si dovranno sempre evidenziare gli elementi di fatto che connotino la pertinenzialità al reato della società in sequestro, in quanto prezzo, prodotto o profitto del reato, la provenienza illecita dei beni societari o la loro natura di beni costituenti il reimpiego di proventi illeciti, oppure, ove si verta nel caso di confisca in casi particolari di cui all'art. 240-bis cod. pen., gli elementi di fatto indicativi del carattere simulato dell'intestazione delle quote societarie, ove i titolari non risultino indagati per i reati per i quali è ammessa tale speciale forma di confisca, oltre al valore sproporzionato dei beni in sequestro rispetto ai redditi o alla attività economica svolta dai soggetti indagati per uno dei delitti per i quali trova applicazione l'art.240-bis cod. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale per il riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa in data 21 gennaio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale è stato disposto il sequestro preventivo nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art.416-bis, comma 7, cod. pen. del capitale sociale e dell'intero compendio aziendale della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intestata a [OSCURATO:PERSONA] per la quota del 60 % e a [OSCURATO:PERSONA] per la residua quota del 40%. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento ed articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge per motivazione assente ed apparente, con riferimento alla dimostrazione di un qualsiasi nesso di correlazione della società e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con le indagini relative ai reati in materia di frodi fiscali contestati ad altri soggetti e che hanno riguardato altre società diverse da quella facente capo ai ricorrenti. Si rappresenta che l'estraneità della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ai fatti-reato per cui si procede è dimostrata dall'assenza di contestazioni mosse dal Pubblico Ministero nei confronti dei predetti soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (come evincibile dall' avviso conclusioni indagini allegato al ricorso), e dalla mancanza della predetta società negli elenchi riprodotti nelle pagg. 162/164 e 170/172 dell'ordinanza impositiva della misura reale nei confronti di oltre 200 società ritenute collegate ai reati fiscali ipotizzati. Si evidenzia che l'unico indagato ricollegabile alla società [OSCURATO:PERSONA], indicato nell'ordinanza del riesame in [OSCURATO:PERSONA], ha rivestito la qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] dal febbraio 2019 al febbraio 2020, senza che vi siano contestazioni riferibili a detta società neppure in tale periodo. Si censura, poi, la motivazione del Tribunale del riesame che ha desunto l'esistenza di un legame tra la società in oggetto e le indagini in corso, valorizzando il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], riferito ad altra impresa, la ditta ALA Confezioni, che sarebbe risultata formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto gestita da [OSCURATO:PERSONA]. Si rappresenta, altresì, che la società sequestrata non risultava affidata per la gestione e tenuta della contabilità allo stesso commercialista di cui si è avvalso [OSCURATO:PERSONA] per tutte le altre società coinvolte nelle indagini a suo carico. Infine, si censura la motivazione con cui il Tribunale ha valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato l'amministratore della [OSCURATO:PERSONA] prima che gli subentrasse Palone, per trarne la conseguenza inconferente ai fini della prova della pertinenzialità della società con i reati ascritti ad altri indagati, secondo cui "è altamente probabile che quest'ultima società grazie all'asse Mangone-[OSCURATO:PERSONA] fosse utilizzata quale strumento per la commissione dei delitti oggetto del presente procedimento". 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge perché il sequestro della società [OSCURATO:PERSONA] non rientra né nell'ipotesi di sequestro impeditivo, non essendovi reati correlati ad essa nelle imputazioni contestate nel procedimento in cui si inserisce, né risultano riferimenti ad una ipotetica intestazione fittizia delle quote della predetta società, necessario presupposto della confisca ex art. 240-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Devesi preliminarmente ricordare che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Orbene, nel caso in esame, vi è un vizio radicale della motivazione poiché il Tribunale del riesame non ha verificato con argomenti logici e conducenti la legittimità del sequestro, omettendo ogni analisi dei presupposti, costituiti dalla sussistenza del fumus del reato, dal c.d. periculum in mora e dalla pertinenzialità del bene sequestrato con i reati per cui si procede. Si deve rilevare in riferimento al presupposto del fumus come il Tribunale del riesame non abbia fornito una motivazione coerente alle risultanze istruttorie, non essendo stata neppure descritta quale specifica condotta di reato abbia giustificato il sequestro del complesso dei beni della società [OSCURATO:PERSONA] e della quota del 60 °h del capitale sociale spettante al ricorrente quale socio. Le considerazioni sulla esistenza di legami tra Palone ed altri indagati, in particolare con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per vicende relative ad altra ditta (ALA confezioni) che si assume essere stata intestata fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene gestita da [OSCURATO:PERSONA], non chiariscono quale sia il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con le condotte di reato ascritte nel procedimento ai predetti soggetti, non essendo evidentemente sufficiente che tali condotte siano state poste in essere attraverso l'utilizzo di altre e diverse società. Peraltro, non si chiarisce neppure se la società Ala è stata indicata tra le c.d. cartiere o tra le società che si sono avvalse del sistema di fatturazioni per operazioni inesistenti, né quale sia il legame che giustificherebbe il sequestro di una società diversa da quella che si assume essere stata utilizzata per commettere i reati tributari per cui si procede. Non risulta neppure affrontata nell'ordinanza impugnata la questione dedotta in sede di riesame se il sequestro dovesse ritenersi disposto per prevenire la consumazione di altri reati (c.d. sequestro impeditivo) o se per assicurare la conservazione dell'integrità dei beni ai fini della confisca. Comunque, va ricordato che a parte il caso del sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione (c.d. confisca allargata) di cui all'art. 240-bis cod. pen. (in origine disciplinata dal dl. n. 306 del 1992, art. 12 -sexies, convertito dalla legge n. 356 del 1992), e senza considerare la confisca per equivalente che qui non rileva, è sempre necessario dimostrare il vincolo di pertinenzialità del bene da sequestrare con i reati per cui si procede. D'altra parte con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca c.d. allargata risulta radicalmente carente la risposta del Tribunale rispetto anche alla dedotta carenza di dimostrazione dell'ipotesi di una intestazione fittizia delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed al figlio [OSCURATO:PERSONA], essendo ovvia la irrilevanza dell'esistenza di situazioni di interposizione soggettiva riferite a beni e/o società diverse da quella di cui si controverte nel caso in esame. Si deve, in definitiva, rilevare che le argomentazioni del Tribunale sono assolutamente carenti rispetto a tutte le questioni dedotte rispetto alla sollecitata verifica dei presupposti del sequestro tanto ai sensi del primo che del secondo comma dell'art. 321, cod. proc. pen. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata che deve essere disposto con rinvio dovendosi procedere ad una nuova valutazione delle censure dedotte dalla difesa in sede di riesame, alla stregua delle risultanze processuali che non possono essere apprezzate in sede di legittimità in quanto afferenti il merito dei presupposti di fatto del disposto sequestro. In sede di rinvio, il Giudice dovrà tenere conto che il sequestro funzionale ad impedire l'aggravamento delle conseguenze di un reato non può prescindere dalla verifica della sussistenza di un legame obiettivo tra la società sequestrata ed il reato per cui si procede, dovendo risultare strumento per commetterlo, mentre rispetto alla confisca ordinaria ex art. 240 cod. pen. si dovranno sempre evidenziare gli elementi di fatto che connotino la pertinenzialità al reato della società in sequestro, in quanto prezzo, prodotto o profitto del reato, la provenienza illecita dei beni societari o la loro natura di beni costituenti il reimpiego di proventi illeciti, oppure, ove si verta nel caso di confisca in casi particolari di cui all'art. 240-bis cod. pen., gli elementi di fatto indicativi del carattere simulato dell'intestazione delle quote societarie, ove i titolari non risultino indagati per i reati per i quali è ammessa tale speciale forma di confisca, oltre al valore sproporzionato dei beni in sequestro rispetto ai redditi o alla attività economica svolta dai soggetti indagati per uno dei delitti per i quali trova applicazione l'art.240-bis cod. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'
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