CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2025
Cassazione n. 41352/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 23547/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato che ha acconsentito a utilizzare per il rito abbreviato gli atti del fascicolo del Pubblico ministero e che, comunque, le due sentenze di merito riconoscono la responsabilità dell'imputato sulla base di una pluralità di altri elementi di valutazione e va ribadito che, se con il ricorso per cassazione si deduce l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", perché è necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, sono sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex multis: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452) e questa illustrazione manca nel ricorso in esame. ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 1 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]