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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 17212/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: - con ordinanza 29 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Ancona ha respinto l'appello cautelare presentato da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Fermo del 2 dicembre 2023 che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere applicata nei suoi confronti per la violazione delle precedenti misure cautelari non custodiali (divieto di espatrio, divieto di dimora, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) che erano state disposte in occasione della scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini della originaria misura detentiva che era stata disposta a suo carico in un procedimento per il reato di omicidio volontario commesso in Sant'Elpidio a Mare il 17 dicembre 2022; - ricorre per cassazione contro tale provvedimento l'indagato, deducendo in particolare, con unico cumulativo motivo, che egli non aveva voluto violare le prescrizioni delle misure cautelari meno afflittive, in quanto, all'atto della improvvisa scarcerazione, si era trovato in una complessiva situazione personale (di indigenza, di mancanza di luoghi e persone cui appoggiarsi, di difficoltà di comprensione della lingua italiana) che lo aveva portato a dimorare per i primi giorni in strada su una panchina e che gli aveva impedito di rispettare tutte le prescrizioni dell'ordinanza cautelare; inoltre, non era stata valutata nella decisione del giudice dell'appello cautelare l'esistenza di un domicilio in Sant'Elpidio a Mare, cui l'indagato non aveva potuto accedere a causa delle prescrizioni del divieto di dimora, e che avrebbe potuto evitare la sostituzione delle misure non custodiali con la custodia in carcere; Rilevato che: - l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata notificata al difensore mediante SNT il 4 gennaio 2024 alle ore 14.45 ed all'indagato a mani proprie 1'8 gennaio 2024 alle ore 16.25; - il ricorso è stato depositato il 19 gennaio 2024 ore 17.56 via p.e.c.; - l'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. dispone che "contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento"; - il termine per ricorrere era scaduto il 18 gennaio 2024; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile de plano ex art. 610, comma 5- bis, cod. proc. Pen. (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 16783 del 12/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279228); -alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 15 febbraio 2024 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: - con ordinanza 29 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Ancona ha respinto l'appello cautelare presentato da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Fermo del 2 dicembre 2023 che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere applicata nei suoi confronti per la violazione delle precedenti misure cautelari non custodiali (divieto di espatrio, divieto di dimora, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) che erano state disposte in occasione della scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini della originaria misura detentiva che era stata disposta a suo carico in un procedimento per il reato di omicidio volontario commesso in Sant'Elpidio a Mare il 17 dicembre 2022; - ricorre per cassazione contro tale provvedimento l'indagato, deducendo in particolare, con unico cumulativo motivo, che egli non aveva voluto violare le prescrizioni delle misure cautelari meno afflittive, in quanto, all'atto della improvvisa scarcerazione, si era trovato in una complessiva situazione personale (di indigenza, di mancanza di luoghi e persone cui appoggiarsi, di difficoltà di comprensione della lingua italiana) che lo aveva portato a dimorare per i primi giorni in strada su una panchina e che gli aveva impedito di rispettare tutte le prescrizioni dell'ordinanza cautelare; inoltre, non era stata valutata nella decisione del giudice dell'appello cautelare l'esistenza di un domicilio in Sant'Elpidio a Mare, cui l'indagato non aveva potuto accedere a causa delle prescrizioni del divieto di dimora, e che avrebbe potuto evitare la sostituzione delle misure non custodiali con la custodia in carcere; Rilevato che: - l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata notificata al difensore mediante SNT il 4 gennaio 2024 alle ore 14.45 ed all'indagato a mani proprie 1'8 gennaio 2024 alle ore 16.25; - il ricorso è stato depositato il 19 gennaio 2024 ore 17.56 via p.e.c.; - l'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. dispone che "contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento"; - il termine per ricorrere era scaduto il 18 gennaio 2024; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile de plano ex art. 610, comma 5- bis, cod. proc. Pen. (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 16783 del 12/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279228); -alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15 febbraio 2024 Il consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 17212/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris