CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21563/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che presso l'abitazione dell'imputato erano state rinvenute due katane (spada giapponese con impugnatura a due mani). La giurisprudenza di questa Corte in ordine al diverso reato di cutal porto senza licenza al di fuori della propria abitazione, integrante il reato di cui all'art.699 cod. pen. - ha già avuto modo di chiarire che la "katana", tipica spada utilizzata dai samurai giapponesi, è un'arma bianca (Sez. 1, n. 19198 del 03/04/2012, Giusti, Rv. 252860). Il giudice di merito, inoltre, ha ritenuto di non poter riconoscere la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in considerazione del numero delle armi detenute e dei precedenti penali dell'imputato, anche se non specifici. Tale motivazione è esente dal vizio di evidente illogicità, essendo fondata su specifici dati fattuali, accertati nel processo di merito che rispondono ai casi di esclusione indicati dalla stessa norma. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così