CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 agosto 2025
Cassazione n. 20739/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a (CINA) il 13/12/1976;[OSCURATO:PERSONA] natk a MANTOVA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2heng Inlian nato a (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ravenna ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo deti G.I.P. del Tribunale di Ravenna 4=15ste 07/08/2025 e il decreto di sequestro preventivo emesso dallo stesso giudice il 13/08/2025, in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 e degli artt. 648 bis e ter cod. pen. Si precisa che il sequestro preventivo irnpeditivo aveva ad oggetto tre immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] siti in via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, nonché l'azienda Confezione [OSCURATO:PERSONA] Jinlian esercitata nei locali di via [OSCURATO:PERSONA] nonché, per equivalente, beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Jinlian. Con decreto del 13/08/2025 era stato disposto il sequestrofunzionale alla confisca allargata, ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., di autovetture e immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il sequestro preventivo è stato disposto in ragione della configurabilità del fumus del reato di cui all'art. 11 D.Ivo 74/2000 contestato provvisoriamente a [OSCURATO:PERSONA], in quanto egli, al fine di sottrarsi al pagamento delle pretese erariali, avrebbe fittiziamente e simulatamente effettuato la vendita degli immobili di sua proprietà presso cui operava la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], alla compagna [OSCURATO:PERSONA], la quale successivamente, a sua volta, li vendeva a [OSCURATO:PERSONA], figlia della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e simulato, antecedentemente al suddetto trasferimento immobiliare, la cessione con comodato gratuito a sette ditte individuali, non concretamente operative, dell'azienda operante nei suddetti immobili, che avevano maturato consistenti debiti nei confronti dell'Erario, nella misura complessiva superiore a due milioni di euro. Si contesta allo [OSCURATO:PERSONA] di essere il reale gestore dell'attività economica svolta all'interno dei locali di via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, formalmente affidata a ditte individuali che si sono succedute l'una dopo l'altra, tra cui l'ultima comodataria dei locali aziendali è la ditta [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto il riesame quale terzo interessato, tutte non concretamente operative e che avevano maturato consistenti debiti tributari da imputarsi a [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di indagati, e [OSCURATO:PERSONA] Jinlian nella qualità di terzo interessato, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla affermata sussistenza del fumus commissi delicti, non essendo configurabile la fattispecie provvisoriamente contestata neppure in astratto, in quanto non sussiste alcun debito erariale suscettibile di essere azionato coattivamente in capo all'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Richiamano al riguardo giurisprudenza di legittimità secondo cui presupposto indefettibile per la configurabilità del delitto di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000 è la preesistenza di un'obbligazione tributaria relativa a imposte sui redditi o IVA e di importo superiore a cinquantamila euro, che deve essere già sorta e suscettibile di essere azionata coattivamente. Precisano i ricorrenti che il credito deve quindi preesistere alla condotta fraudolenta e, soprattutto, deve essere giuridicamente riferibile al soggetto che pone in essere gli atti di disposizione patrimoniale. Nel caso in questione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato in contestazione, non è gravato da alcun debito erariale, né è stata avanzata alcuna richiesta di pagamento dal parte dell'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti. Le posizioni debitorie nei confronti dell'Erario sono invece a carico dei soggetti intestatari e 2rappresentati delle varie ditte individuali che si sono succedute nella gestione del laboratorio tessile di via [OSCURATO:PERSONA] n 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dalla contestazione di qualità di amministratore di fatto della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, è stata esclusa la qualità di amministratore occulto delle diverse aziende. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi, ritenendo non necessaria l'esistenza di una posizione debitoria direttamente in capo a [OSCURATO:PERSONA], in quanto i debiti, pur sussistenti in capo a soggetti terzi, sarebbero a lui riconducibili quale amministratore di fatto, superando lo "schermo" degli intestatari fittizi. 4. [OSCURATO:PERSONA], con memoria scritta, ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, specificando che con sentenza di assoluzione n. 982/2021, egli è stato assolto dal reato di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000 proprio in relazione al presunto ruolo di amministratore di fatto di una delle ditte che gestivano l'attività commerciale all'interno dei locali oggetto di trasferimento e di sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. In tema di sequestro preventivo, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte della Corte di cassazione, senza risolversi in anticipata decisione della questione di merito, deve incentrarsi sul controllo della compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (Sez. U, n.6 del 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327). Sia in sede di giudizio di riesame, dunque, che in sede di legittimità, se non è consentito verificare l'effettiva sussistenza del fatto-reato, è doveroso accertare se il fatto contestato sia sussumibile in una fattispecie astratta di reato, sia pure nell'ottica di sommarietà e di provvisorietà, propria della fase delle indagini preliminari (Sez.6, n. 3713 del 23/09/1994, Nigro, Rv. 199471). Alla giurisdizione compete quindi il potere- dovere di espletare il controllo di legalità, al fine di svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, che le è proprio, esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657). Ed, invero, la misura cautelare reale attiene a cose alle quali viene attribuito un tasso di pericolosità, poiché esse si ricollegano alla commissione di un reato, onde la conservazione del sequestro, volto a limitare la libera disponibilità dell'oggetto, prescinde da qualsiasi verifica in merito alla fondatezza dell'accusa (Sez. 6, n. 3590 del 26/11/1993 Rv. 196629) ma 3richiede, in termini di indispensabilità, l'accertamento, nella fattispecie concreta in esame, della configurabilità di connotati di illiceità penale. 1.1.Nel caso in disamina, il giudice a quo ha confermato i sequestri, ravvisando la sussistenza del fumus commissi delicti del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte contestato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quale unico effettivo gestore dell'attività di sartoria svolta nei locali di via [OSCURATO:PERSONA] di sua proprietà che sono stati ceduti in comodato gratuito in modo sistematico dal 2012 all'attualità a diverse ditte individuali che si sono avvicendate e che sono formalmente amministrate da persone che in realtà esplicano mansioni di semplice lavoratore. Le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dai lavoratori cinesi delle aziende, amministratori delle ditte individuali e quelle, dotate di maggiore attendibilità, rese dai fornitori italiani, estranei alla vicenda, hanno infatti consentito di individuare nello [OSCURATO:PERSONA] l' unico e costante riferimento sia verso la manodopera, assumendo egli un ruolo direttivo e disciplinare ed essendo stabilmente presente in azienda, sia verso i committenti, clienti e fornitori. Inoltre, è emerso che alcuni titolari delle ditte individuali che si sono succedute erano stati dipendenti delle precedenti ditte individuali. Anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato sempre uno dei dipendenti delle diverse ditte a cui aveva ceduto in comodato gratuito, senza alcuna ragione economica, le mura ove si svolgeva l'attività commerciale, che si sono formalmente succedute nella gestione del laboratorio e che avevano maturato debiti tributari nei confronti dell'erario. Infine, malgrado le ditte individuali abbiano sempre maturato ingenti debiti, l'azienda è stata trasferita a ditte individuali e i dipendenti venivano occupati dalle nuove ditte senza alcuna discontinuità operativa. Sulla base delle investigazioni effettuate, è quindi emerso l'utilizzo di un meccanismo di sistematica apertura e chiusura di piccole imprese facenti capo, tuttavia, sempre ad un unico soggetto, al fine di scaricare il debito tributario sulle fittizie e non operative ditte individuali ed omettere il pagamento delle imposte dovute, da riferire quindi al vero dominus dell'attività commerciale. In ordine alla produzione documentale concernente la sentenza di assoluzione del Tribunale di Ravenna n. 15239 del 2022 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, il giudice a quo ha osservato che il procedimento penale in questione attiene esclusivamente all'anno di imposta 2012 e soprattutto ad una diversa ditta individuale intestata al padre dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], con sede in via degli Olmi n. 72, e non al laboratorio di sartoria di via [OSCURATO:PERSONA] n. 2. La pronuncia è quindi del tutto inconferente quanto al ruolo di amministratore di fatto delle sette ditte individuali che hanno svolto l'attività nella sede di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], posto che il giudicato attiene alla 4estraneità alla gestione di fatto di un'altra impresa, diversa da quella cui si riferisce la contestazione del reato di sottrazione fraudolenta di beni. Quanto alla deduzione difensiva secondo cui le posizioni debitorie nei confronti dell'Erario gravano su altri soggetti e all'assenza di una posizione debitoria in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'amministratore di fatto risponde del reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale in quanto titolare effettivo della gestione sociale (Sez.2, n.8632 del 22/12/2020, Rv. 280723; Sez.3, n. 1722 del 25/09/2019, Rv. 277507) e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ.), a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971 - 01). Peraltro, si è affermato che, in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, anche l'intestatario fittizio del bene risponde a titolo concorsuale ex art. 110 cod. pen. qualora sia consapevole della finalità elusiva o agevolativa perseguita dall'autore della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, mentre non è necessario che sia altresì animato dal dolo specifico dell'interponente (Sez. F, n. 29372 del 05/08/2025, Rv. 288317 - 02). Il giudice a quo, peraltro, correttamente ha precisato che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo per il quale non rileva l'avvenuta emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali ma è richiesta soltanto l'esistenza di un credito erariale relativo, per capitale e/o interessi o sanzioni, ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente; pertanto, la verifica del superamento della prevista soglia di punibilità (superiore a cinquantamila euro) va effettuata al momento del compimento dell'atto simulato o fraudolento (Sez.3, n. 37178 del 30/09/2020, Rv. 280449) e la formale assenza di una contestazione e della quantificazione del debito da parte dell'amministrazione finanziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non esclude il fumus del reato di cui all'art. 11 d.ls. n.74/2000, trattandosi di circostanza del tutto fisiologica in caso di amministrazione occulta di imprese fittizie, titolari di consistenti debiti tributari. Né rileva, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la fondatezza della pretesa erariale (Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020 Rv. 279290 - 01), questione da valutarsi nelle competenti sedi tributarie. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] ha continuato ad abitare nell'abitazione sovrastante i locali dell'azienda, pur 5 itdavendone ceduto la proprietà prima alla compagna e poi alla figlia [OSCURATO:PERSONA] e pur essendo formalmente residente altrove; che l'attività di indagine non ha consentito di accertare il versamento dei corrispettivi delle transazioni, avvenuti sempre da e verso conti correnti cinesi; che l'effettivo luogo di residenza corrispondeva ad un immobile abbandonato, inferendo da tali elementi la natura simulata e fraudolenta delle transazioni. Sotto altro profilo, occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione. Nel caso di specie, dalle considerazioni poc'anzi formulate, si evince che l'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. 62. I ricorsi devono, dunque, essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]A [OSCURATO:PERSONA] , TO k Deposita in Cancelleria °gg' O 5 GIU, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Do%.ssJl [OSCURATO:PERSONA] 7