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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 09554/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 08078/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 70T28 F097G), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia n. 30, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Gizzi; –ricorrente – contro Oggetto: Sanzioni amministrative –violazione codice della strada –sospensione della patente PREFETTURA – U.T.G. [OSCURATO:PERSONA]’ - CESENA (c.f.: 8004780401), in persona del Prefetto “pro-tempore”; – intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 78/2020, pubblicata il 30 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Giudice di Pa ce di Forlì, con sentenza n. 866 del 2017, rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto n. 5637/GP/2009/AreaIII-PT del 20 gennaio 2017 della Prefettura di Forlì con cui quest’ultima, preso atto del giudicato penale di cui alla sentenza n. 327/2010 del Tribunale di Forlì, con la quale l’opponente era stato condannato alla pena della sospensione della patente B per anni due, rideterminava il periodo di sospensione per la durata di un anno, sei mesi e due giorni; - in virtù del grava me interposto dal Flamigni, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 78/2020, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la decisione del giudice di prime cure, con compensazione delle spese di lite. Nel dettaglio, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribunale romagnolo sottolineava che era errato il richiamo fatto da parte appellante al termine di decadenza di 15 giorni per l’adozione del provvedimento prefettizio, essendo tale termine previsto dall’art. 224, comma 2, c.d.s. solo per l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida disposta dal giudice penale, mentre nel caso di specie non vi era alcun termine di decadenza da far decorrere dalla ricezione della sentenza per l’adozione del provvedimento in sede amministrativa, né per l’invio del provvedimento passato in giudicato da parte della cancelleria del giudice penale. Il giudice del gravame evidenziava, altresì, che l’ordinanza della Prefettura era stata emessa il 23 gennaio 2017 in ottemperanza a quanto disposto dal competente giudice penale nella sentenza n. 327/2010, trasmessa all’ufficio del g.i.p. con nota pervenuta alla Prefettura il 13 aprile 2016. Il Tribunale riteneva poi infondato il secondo motivo di appello circa la mancata indicazione nell’ordinanza impugnata dell’autorità cui ricorrere, in quanto l’avvenuta proposizione del ricorso davanti al Giudice di pace aveva eliminato ogni dubbio sull’autorità competente a conoscere la causa. Per quanto concerneva invece l’eccepita violazione del combinato disposto fra gli artt. 209 d.lgs. n. 285/1992 e 28 l. n. 689/1981, il giudice dell’appello affermava che il termine di prescrizione quinquennale previsto dalle citate normative riguardava solamente il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto ove fosse conseguita per legge alla sanzione pecuniaria principale per violazione di determinate norme del c.d.s. non integranti reato e ciò anche nel caso di contestazione differita, nonché nel caso di acquiescenza. Qualora invece la sospensione della patente di guida fosse stata disposta dal giudice penale, per siffatta sanzione accessoria al reato doveva valere il medesimo termine prescrizionale del reato cui accedeva, creandosi altrimenti un inammissibile doppio binario, con abnormi conseguenze proprio in tema di prescrizione; - avverso la citata sentenza di appello il Flamigni ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi; - la Prefettura U.T.G. di Forlì - Cesena, sebbene ritualmente intimata, non ha svolto difese in questa sede; - in prossimità dell’adunanza camerale il Flamigni ha anche curato il deposito di memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., unitamente a giurisprudenza. Considerato che: - con il primo motivo parte ricorrente rileva – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza ex art.112 c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto la non tardività, per decadenza, dell’emissione del decreto prefettizio disospensione della patente di guida ex art. 204 c.d.s., posto che il provvedimento impugnato risultava adottato in data 20 gennaio 2017 e dunque circa sei anni dopo il termine previsto dalla legge di centoventi giorni dalla ricezione degli atti, il quale èpacificamente perentorio. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la errata applicazione della legge penale in relazione artt. 186, comma 2, c.d.s., e 157 c.p., nella parte in cui il giudice dell’appello non avrebbe verificato il termine di prescrizione dell’illecito penale ascritto al Flamigni al fine di determinare la sussistenza dell’intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa accessoria. Con la quarta doglianza parte ricorrente afferma – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza per aver il giudice dell’appello di fatto ritenuto sussistere la diversità dei termini di prescrizione del reato e della sanzione amministrativa accessoria alla sospensione della patente di guida exartt. 157 e 158 c.p. con il quinto motivo il Flamigni lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza per non aver il Tribunale dichiarato che la non necessità della trasmissione da parte della Cancelleria degli atti alla Prefettura per essere già prescritta l’esecuzione della sanzione amministrativa accessoria. Con il sesto mezzo parte ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per non aver il Tribunale di Forlì verificato il termine di prescrizione della sanzione amministrativa accessoria in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c, c.d.s. I motivi primo, terzo, quarto, quinto e sesto di ricorso – da trattare unitariamente ponendo al fondo la medesima questione della rilevanza del termine di prescrizione – sono infondati. Occorre preliminarmente distinguere tra le sanzioni accessorie alla commissione di un fatto punito dal codice della strada, dalla misura disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 223, comma 1, del medesimo codice. Quest’ultima è provvedimento di natura cautelare che ha carattere necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'illecito penale, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente continui nell'esercizio di un'attività intrinsecamente rischiosa (cfr., Corte cost. n. 344 del 2004; Cass . , Sez. Un . , n. 13226 del 2007; Cass. n. 7731del 2009; Cass. n. 21447 del 2010; Cass.n. 24111del 2014; Cass. n. 25870 del 2016). La successiva sospensione della patente è invece sanzione accessoria alla commissione di un violazione del codice della strada punita come reato. Questa Corte (v. Cass. n. 17999 del 2021) ha recentemente ribadito che il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 223 C.d.S., comma 2, non è soggetto al termine decadenziale di venticinque giorni (i dieci giorni assegnati dal primo comma di detto articolo all'organo accertatore per trasmettere al prefetto il rapporto ed il verbale, da sommarsi ai quindici giorni entro cui, a norma del comma 2, il Dipartimento per i trasporti terrestri, già MCTC, deve emettere il proprio parere al riguardo). Né tale preteso termine può essere riferito alla notifica, anziché all'emissione del provvedimento prefettizio. In diverse occasioni questa Corte ha già affermato che il termine entro il quale il prefetto deve disporre la sospensione è invece quello dell'ordinaria prescrizione quinquennale, atteso, da un lato, che il provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare, riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria - sicché sfugge, in quanto tale, al criterio d'immediatezza dell'applicazione - e, dall'altro, che la norma citata dell'art. 223 C.d.S., comma 2, a differenza del precedente art. 218, non fissa alcun termine specifico al riguardo, limitandosi a prescrivere che il prefetto deve provvedere "appena ricevuti gli atti", ma comunque dopo aver sentito il parere del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, e previo accertamento della sussistenza di fondati elementi di evidente responsabilità del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona derivante da una violazione del codice della strada (Cass.n. 9863 del 2006). Conseguentemente, come questa Corte ha già affermato (ormai da tempo risalente, Cass. n. 972 del 1989 ; Cass. n. 5635 del 1990 ), la notifica può avvenire in qualunque tempo purché non si sia verificata la prescrizione prevista dall'art. 28 della stessa legge n. 689del 1981. Deve, perciò , ritener si corretta la decisione del giudice di appello; - con il secondo motivo parte ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione degli artt.112 c.p.c., 6 e 13 della Convenzione di Roma, 47 della Carta di Nizza e 24 della Cost., nella parte in cui la Corte territoriale non ha riconosciuto il vulnus della mancata indicazione nell’ordinanza impugnata dell’autorità cui ricorrere. Il motivo è del tutto privo di pregio dovendosi ancora una volta ribadire come la mancata osservanza della norma - applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi - dell'art, 3, comma 4, della legge n. 241/90 che impone di indicare "in ogni atto notificato al destinatario" l'autorità a cui è possibile ricorrere contro l'atto stesso e il relativo termine", se non possa considerarsi una mera irregolarità priva di ogni effetto, non identifichi neppure una omissione la quale travolga di per sé sola la stessa validità dell'atto, ma possa solt anto, se del caso (e il relativo apprezzamento è rimesso al giudice dell'opposizione), in concorso con altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato il quale si sia indotto - ad esempio - al mancato rispetto dei termini (v. Cass. n. 1401 del 2004; Cass. n. 6388del 2010) [OSCURATO:PERSONA] del gravame si è attenuto ai principi consolidati affermati da questa Corte laddove ha accertato ed escluso in concreto la ininfluenza della mancata indicazione del giudice competente per essere avvenuta la proposizione dell’opposizione avanti al giudice di pace; - con la settima ed ultima censura parte ricorrente afferma – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza per mancata risposta al quinto motivo di appello per impossibilità di considerare il termine di prescrizione decennale e la questione dei danni, posto che l’AGO di appello non prendeva posizione sui termini ma affermava solo che l’unico considerabile era quello decennale senza un’esplicazione chiara. Anche l’ultima doglianza è da ritenere manifestamente infondata per quanto esposto con riferimento ai motivi uno, tre, quattro, cinque e sei. Premesso che il giudice di merito ha fatto riferimento al termine quinquennale di cui all’art. 28 legge n. 689 del 1981, diversamente da quanto assunto dal ricorrente che riferisce di prescrizione decennale, non può al riguardo che ribadirsi quanto sopra esposto. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato . Nessuna pronuncia è necessaria per regolare le spese del presente giudizio in mancanza di difese svolge dalla Prefettura rimasta intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P. Q . M . La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di
Decreto Cassazione n. 09554/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris