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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2021

Cassazione n. 24045/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11 marzo 1987 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 22 ottobre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata e trasmissione degli atti alla Corte territoriale competente per il giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale il suddetto è stato • condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di evasione allo stesso ascritto. 2.Interpone ricorso la difesa del Della Monica e contesta la ritenuta tardività del gravame di merito, valutata dalla Corte di appello trascurando che nel caso il Tribunale aveva depositato la motivazione della sentenza appellata (in data 1 febbraio 2021) senza rispettare il termine di cui all'ad 544, comma 3, cod. proc. pen., indicato con il dispositivo in misura di giorni 90 e decorrente dalla data della decisione (resa il 2 novembre 2020).

Il termine utile alla impugnazione, dunque, nel caso non poteva farsi decorrere dalla scadenza di quello previsto per il deposito dalla motivazione; occorreva piuttosto guardare, ex art. 585, comma 2, lettera c), dello stesso codice alla comunicazione di avviso del relativo deposito, non considerata nella specie. [OSCURATO:PERSONA]

1. La dichiarazione di inammissibilità resa dalla sentenza impugnata non merita censura alcuna. 2.In linea con quanto indicato nel ricorso, la sentenza appellata venne resa il 2 novembre 2020, con termine per il deposito della motivazione indicato in misura di novanta giorni iN, destinato dunque a scadere il 31 gennaio 2021.

Il deposito della motivazione è intervenuto il 10 febbraio 2021.

E' a dirsi, tuttavia, che il 31 gennaio 2021 cadeva di domenica; e che, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011, deo. 2012, Rv. 251494), in tema di computo dei termini processuali, la regola posta dall'art. 172, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui il termine stabilito a giorni, che cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce, pertanto, anche al termine per la redazione della sentenza. 3.Ne consegue che l'assunto sotteso al ricorso risulta all'evidenza smentito.

La tempestività del deposito della motivazione imponeva di riportare alla data fissata in sentenza per l'esecuzione di siffatto incombente il momento di decorrenza del termine per la tempestiva interposizione dell'appello, con conseguente inconferenza del riferimento all'avviso di avvenuto deposito della motivazione, che nel caso non andava effettuato.

Da qui la coerente valutazione di intempestività dell'appello, pacificamente depositato senza rispettare il termine per impugnare, coerentemente computato dalla Corte territoriale valorizzando la data di scadenza del termine stabilito dal dispositivo della decisione gravata per il deposito della sentenza. 4.Alla dichiarazione di inammssibilità seguono le pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11 marzo 1987 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 22 ottobre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata e trasmissione degli atti alla Corte territoriale competente per il giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale il suddetto è stato • condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di evasione allo stesso ascritto. 2.Interpone ricorso la difesa del Della Monica e contesta la ritenuta tardività del gravame di merito, valutata dalla Corte di appello trascurando che nel caso il Tribunale aveva depositato la motivazione della sentenza appellata (in data 1 febbraio 2021) senza rispettare il termine di cui all'ad 544, comma 3, cod. proc. pen., indicato con il dispositivo in misura di giorni 90 e decorrente dalla data della decisione (resa il 2 novembre 2020). Il termine utile alla impugnazione, dunque, nel caso non poteva farsi decorrere dalla scadenza di quello previsto per il deposito dalla motivazione; occorreva piuttosto guardare, ex art. 585, comma 2, lettera c), dello stesso codice alla comunicazione di avviso del relativo deposito, non considerata nella specie. [OSCURATO:PERSONA] 1. La dichiarazione di inammissibilità resa dalla sentenza impugnata non merita censura alcuna. 2.In linea con quanto indicato nel ricorso, la sentenza appellata venne resa il 2 novembre 2020, con termine per il deposito della motivazione indicato in misura di novanta giorni iN, destinato dunque a scadere il 31 gennaio 2021. Il deposito della motivazione è intervenuto il 10 febbraio 2021. E' a dirsi, tuttavia, che il 31 gennaio 2021 cadeva di domenica; e che, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011, deo. 2012, Rv. 251494), in tema di computo dei termini processuali, la regola posta dall'art. 172, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui il termine stabilito a giorni, che cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce, pertanto, anche al termine per la redazione della sentenza. 3.Ne consegue che l'assunto sotteso al ricorso risulta all'evidenza smentito. La tempestività del deposito della motivazione imponeva di riportare alla data fissata in sentenza per l'esecuzione di siffatto incombente il momento di decorrenza del termine per la tempestiva interposizione dell'appello, con conseguente inconferenza del riferimento all'avviso di avvenuto deposito della motivazione, che nel caso non andava effettuato. Da qui la coerente valutazione di intempestività dell'appello, pacificamente depositato senza rispettare il termine per impugnare, coerentemente computato dalla Corte territoriale valorizzando la data di scadenza del termine stabilito dal dispositivo della decisione gravata per il deposito della sentenza. 4.Alla dichiarazione di inammssibilità seguono le pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini indicati nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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