CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14052/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1324/2022depositata il 07/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 07/04/2023, [OSCURATO:SOCIETA]. impugna percassazione la sentenza n. 1324/2022 della Corte d’appello di SalernoNumero registro generale 8408/2023Numero sezionale 4563/2025Numero di raccolta generale 14052/2026Data pubblicazione 13/05/2026pubblicata il 07/10/2022 non notificata. La parte intimata Asl diSalerno ha depositato controricorso.2. La ASL di Salerno proponeva opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 3714/2010 con cui il Tribunale di Salerno le ingiungevadi pagare a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, quale cessionaria delLaboratorio G. Nappi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., l’importo di€ 186.148,16 oltre interessi convenzionali. L’ASL deduceval’infondatezza parziale della pretesa creditoria, articolandola su unduplice profilo: da un lato, l’intervenuto pagamento di € 29.255,77di cui alla fattura n. 144/08, giusta mandati nn. 11475/2009,11646/2009 e 11036/2010; dall’altro, la mancata applicazione dellosconto ex L. 296/2006 pari ad € 27.881,82. Eccepiva, inoltre,l’inammissibilità dell’ingiunzione in punto di interessi moratori,trattandosi di rapporto di tipo concessorio cui non poteva applicarsiil tasso invocato. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.respingendo le contestazioni di parte attrice, ritenute generiche enon adeguatamente.3. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Salerno con sentenzan. 2467/2019 riteneva fondata l’opposizione e revocava il decretoingiuntivo sul rilievo che in atti non era stato prodotto il contrattoscritto intercorso tra le parti.4. Avverso detta sentenza interponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]., qualecessionaria dei crediti originariamente vantati dalla Detto FactorS.p.A. La ASL di Salerno nel costituirsi deduceva che, nel corso delgiudizio, il credito si era ridotto, per effetto di ulteriori pagamenti,nella misura di € 60.938,65 per sorte capitale ed € 23.527,18 perinteressi, rispetto all’originaria pretesa di € 186.148,16, riconosciutadalla ASL nella minor somma di € 129.010,57. La Corte d’Appellorigettava il gravame rilevando la nullità del rapporto instauratosi perNumero registro generale 8408/2023Numero sezionale 4563/2025Numero di raccolta generale 14052/2026Data pubblicazione 13/05/2026mancata prova del contratto scritto, condannando altresì l’ appellanteal rimborso delle spese legali.5. La parte ricorrente ha depositato memoria.Motivi della decisione➢ Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., la ricorrente lamenta la “Violazione degli art. 2697 CC e 210cpc per non avere la Corte Territoriale fatto una corretta ripartizionedell’onere della prova così da ritenere ammissibile e necessarial’istanza di esibizione documenti ex art. 210 cpc formulata dallacessionaria”. Deduce che la Corte abbia erroneamente posto a caricodella cessionaria l’onere di produzione del contratto scritto tra illaboratorio cedente e l’ASL di Salerno, documento alla cui formazioneessa non avrebbe partecipato e del quale non potrebbe disporre,dovendosi attribuire tale onere all’ASL, effettiva parte del rapportooriginario; sostiene che l’unico strumento idoneo ad acquisire quelcontratto è l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., più volte richiestoe respinto sia in primo che in secondo grado, richiamando i principi divicinanza della prova e sul giusto processo.➢ Con il secondo motivo denunzia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115, 116, 229 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Salerno negatola remunerabilità dell'assistenza prestata senza però avvedersi chel'eccezione di nullità del contratto per mancata stipula per iscrittonon era oggetto del thema decidendum ed andava valutata alla lucedel complessivo quadro processuale, all'esito delle risultanzedocumentali, attesa anche la valenza probatoria delle prestazionierogate dal cedente Laboratorio, delle fatture ricevute e protocollatedalla ASL (che alcuna specifica censura aveva mosso), e delriconoscimento della minor somma di € 129.010,57, oltre agliintervenuti pagamenti. In particolare, la Corte d’appello non avrebbeNumero registro generale 8408/2023Numero sezionale 4563/2025Numero di raccolta generale 14052/2026Data pubblicazione 13/05/2026valorizzato la nota del 15 gennaio 2008 con la quale la ASL siimpegnava al pagamento del fatturato del Laboratorio direttamenteal cessionario, con indicazione del conto corrente destinatoall’accredito. Pur essendo il negozio scritto un requisito essenziale aifini della remunerazione delle prestazioni rese, il Tribunale e la Corted’appello, entrambi omettendo il giusto coordinamento tra lasollevata eccezione ed i principi regolatori del processo civile inrelazione al rilievo d’ufficio delle nullità, avrebbero erroneamenteritenuto prevalente ed assorbente la mancata produzione delcontratto da cui deriva il credito in luogo di tutti gli elementi emersi aseguito delle difese della opposta, probanti il credito e la sussistenzadi un vincolo negoziale disciplinante l’attività di specialistica delcedente Laboratorio.6. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.7. Con particolare riferimento al 1° motivo va osservato che laricorrente non deduce, per la parte che rileva, il luogo e il tempo incui avrebbe formulato istanza di emissione dell’ordine di esibizionedocumentale, di cui all’ art. 210 c.p.c., in tesi disattesa dal giudice,né si rapporta alla statuizione della Corte di merito che,correttamente opinando, ha ritenuto che “nel caso di specie, lasocietà cessionaria del credito non ha prodotto alcun contratto exart. 8-quinquies citato, e nemmeno ne ha allegato l’esistenza. Népuò ritenersi esistente per il principio di non contestazione che, oltrea non poter sopperire alla mancanza della prova documentale deicontratti che richiedono la forma scritta ad substantiam, non ècorrelato ad alcun onere della parte di prendere posizione e dicontestare la specifica allegazione da parte della società cessionariadell’esistenza del contratto. Non essendo stata allegata l’esistenzadel contratto nella memoria di replica, ossia nel primo scrittoNumero registro generale 8408/2023Numero sezionale 4563/2025Numero di raccolta generale 14052/2026Data pubblicazione 13/05/2026successivo alla proposizione dell’eccezione, e nemmeno in appello,diventa irrilevante qualsiasi considerazione sulla violazione delprincipio del contraddittorio in ordine alla questione decisiva dellamancanza del contratto e sul principio di vicinanza della prova, o ilrichiamo alla possibile istanza ex art. 210 c.p.c., riferibile solo ad undocumento che si afferma esistente ed in possesso solo dellacontroparte”.8. Con particolare riferimento al 1° motivo va osservato che esso nonreca argomentazioni idonee a contrastare il rilievo di nullità delrapporto per facta concludentia che consegue ex art.8 - quinquescomma II- del D.lgs. 502/92, ed è rilevabile "ex officio" in ogni statoe grado del processo, essendo indicato il contratto scritto qualeelemento contrattuale necessario ai fini della prova del diritto ariscuotere i pretesi crediti, elemento la cui carenza non èconsiderata superabile con il dedotto riconoscimento parziale deldebito (citando Cass. civ. Sez.U.n. 14828/12).8.1. Orbene, la violazione dell’art. 101 c.p.c., (secondo cui ilgiudice, ove ritenga di porre a fondamento della decisione unaquestione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti, “a pena dinullità”, un termine “per il deposito in cancelleria di memoriecontenenti osservazioni sulla medesima questione”) non sussiste inrelazione a qualsiasi questione che sia stata rilevata officiosamentesenza previa attivazione di contraddittorio.8.2. Questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare che la“questione” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina dellaprevia sottoposizione alle parti del rilievo d’ufficio è solo quella “difatto”, oppure “mista di fatto e diritto” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n.200 del 11/01/2021; Sez. 3, Sentenza n. 3432 del 22/02/2016;Cass. 23/05/2014, n. 11453): ciò in quanto il rilievo d’ufficio diquestioni di mero diritto non mette mai il giudice nella condizione diNumero registro generale 8408/2023Numero sezionale 4563/2025Numero di raccolta generale 14052/2026Data pubblicazione 13/05/2026emanare una sentenza in violazione del diritto di difesa delle parti(cosiddette pronunce “della terza via” o “a sorpresa”).8.3. La censura mossa dall’odierna ricorrente non si rapporta inverocon la statuizione di irrilevanza della eccezione di violazione delcontradittorio là dove la corte di merito ha ritenuto che, nonessendo stata allegata l’esistenza del contratto nella memoria direplica, ossia nel primo scritto successivo alla proposizionedell’eccezione, e nemmeno in appello, diventa irrilevante qualsiasiconsiderazione, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art.8 quinquies del d.lgs. n. 502 cit., che possano validamenteconcludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che,ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, èius receptum che tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a penadi nullità, la forma scritta (cfr. per tutte Cass. Sez. 3 - , Ordinanzan. 21162 del 29/07/2024; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12392 del03/06/2014).8.4. In definitiva, l’accento viene posto sulla natura della questionerilevata d’ufficio: solo quando essa incida sul substrato fattuale delgiudizio – introducendo elementi non previamente discussi –s’impone l’attivazione del contraddittorio a pena di nullità. Ladistinzione tra questioni di diritto e questioni di fatto (o miste)costituisce, dunque, il criterio selettivo decisivo per evitare chel’obbligo di contraddittorio preventivo si trasformi in un vincologeneralizzato all’esercizio della funzione interpretativa del giudice.In tal senso, il principio tutela l’equilibrio tra garanzia delcontraddittorio e potere-dovere del giudice di applicarecorrettamente il diritto, scongiurando letture formalistichedell’art. 101 c.p.c. che finirebbero per paralizzare l’attività decisoria.8.5. L’orientamento giurisprudenziale formatosi all’interno delnostro ordinamento è invero in linea con la Corte EDU, la quale nonNumero registro generale 8408/2023Numero sezionale 4563/2025Numero di raccolta generale 14052/2026Data pubblicazione 13/05/2026vieta in assoluto le decisioni fondate su questioni giuridiche nonespressamente dibattute, ma sanziona solo le decisioni “a sorpresa”imprevedibili, ossia quelle che si fondano su una qualificazionegiuridica del tutto nuova, non ragionevolmente anticipabile da unaparte diligente, e tale da eludere concretamente il diritto di difesa. Èquesto il senso della giurisprudenza espressa, tra le altre, nel casoGalich c. Russia deciso il 26 gennaio 2009, citato quale leading casesul punto, ove la Corte EDU afferma che una decisione fondata suuna diversa qualificazione giuridica radicalmente inattesa viola l’art.6 § 1 CEDU.8.6. Sicché la quaestio nullitatis per assenza del contratto scrittocon la P.A., rilevata d’ufficio dalla Corte di merito, rientra tra quellein iure che il giudice è tenuto a rilevare d’ufficio senza che con ciò siponga normalmente una questione di tutela del giustocontraddittorio tra le parti, afferendo a una questione di nullitàsancita dalla legge e normalmente prevedibile per le parti delgiudizio.9. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso.9.1. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Numero registro generale 8408/2023Numero sezionale 4563/2025Numero di raccolta generale 14052/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/11/2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]