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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 ottobre 2021

Cassazione n. 04325/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione dal reato di cui all'art. 73 d.

P. R- [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309, in relazione ad un addebito di coltivazione di canapa indiana.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il G.i.p. aveva disatteso la domanda di applicazione della misura cautelare sulla base del rilievo che il Restuccia non era stato visto entrare nella serra in cui vi era la coltivazione ma solo nel capannone nel quale erano ricoverate delle auto in custodia della moglie.

Inoltre le versioni di tutti gli imputati erano assolutamente concordanti circa l'autore della manomissione della linea elettrica e circa il fatto che il furto di energia non fosse a beneficio della coppia Restuccia-Casamagnago.

Tali conclusioni sono state poi puntualmente confermate dalla sentenza di assoluzione, con formula ampia, per non avere commesso il fatto, in ordine al reato di furto di energia elettrica: sentenza che il giudice a quo non ha nemmeno preso in considerazione.

La sentenza di merito ha inoltre chiarito che, esaminando le riprese registrate dalla telecamera, si vede che il Restuccia, il 28 maggio 2014, scompare dalle immagini per pochissimi secondi, nove o 10 al massimo, ossia per un lasso di tempo del tutto compatibile con la ricerca di qualcosa nello spazio antistante la porta d'ingresso della serra.

Dunque la dinamica delle immagini consentiva di ritenere plausibile che il Restuccia fosse intento a cercare qualcosa nello spazio adiacente alla porta d'ingresso della serra e non che fosse entrato in quest'ultima.

Dunque non sussistono quegli elementi che avrebbero potuto essere rimproverati al ricorrente a titolo di colpa grave.

Indebitamente il giudice a quo ha optato per un'interpretazione ampia del requisito ostativo costituito dalla colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen., contro le indicazioni enucleabili dalla giurisprudenza della CEDU, secondo cui, laddove la detenzione sia illegittima, deve esistere uno strumento di riparazione accessibile a chi sia stato vittima della misura contra legenn. 4.

Con memoria depositata il 25-10-2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto declaratoria di inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate.

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155).

Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3, n. 8570 del 14-1- 2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli).

2. Nel caso in disamina, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum è puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Ciò si desume dalle considerazioni formulate alle pagine 2-4 dell'ordinanza impugnata, in particolare laddove la Corte d'appello ha evidenziato che il Restuccia, nell'ambito di un servizio di polizia giudiziaria mirato ad accertare l'esistenza di una piantagione di stupefacente, era stato visto accedere all'interno della serra in cui vi era la coltivazione di canapa indiana; che era stata accertata l'esistenza di un allaccio abusivo al contatore Enel, mediante cui si alimentava la serra, realizzato presso l'abitazione del Restuccia; che quest'ultimo, dopo l'arresto della moglie, si era reso irreperibile.

Il giudice dell'assoluzione aveva quindi concluso affermando che, sebbene fosse certa la consapevolezza in capo al Restuccia del prelievo illecito di energia elettrica attraverso la diramazione dalla sua abitazione e sebbene egli fosse certamente a conoscenza che la derivazione abusiva alimentava il capannone, non poteva affermarsi con altrettanta certezza che egli sapesse che all'interno del capannone vi era una serra destinata alla coltivazione di canapa, posto che il locale era chiuso con serratura e chiavi né che egli fosse a conoscenza che l'energia elettrica era funzionale alla coltivazione di stupefacente.

Tali risultanze - argomenta il giudice a quo - dimostrano quantomeno una situazione di connivenza dell'istante, essendo fondato ritenere, così come argomentato dalla sentenza assolutoria, che egli fosse a conoscenza dell'esistenza di un'attività illecita che si perpetrava nel capannone, alla luce della derivazione abusiva e della predisposizione di un impianto di videosorveglianza altrimenti ingiustificato, in considerazione del precario stato dei luoghi.

Di qui la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen.

Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez.

U, n. 34559 del 26-6-2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23-10-2008, Rv. 242034).

Correttamente, pertanto, il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente, la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto (Sez.

U, n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio; Sez.

U., n. 43 del 13-12-1995, dep. 1996, Sarnataro).

3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che si ritiene congruo liquidare in euro mille.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio al Ministero resistente, che liquida in euro mille, oltre accessori, come per legge.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione dal reato di cui all'art. 73 d. P. R- [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309, in relazione ad un addebito di coltivazione di canapa indiana. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il G.i.p. aveva disatteso la domanda di applicazione della misura cautelare sulla base del rilievo che il Restuccia non era stato visto entrare nella serra in cui vi era la coltivazione ma solo nel capannone nel quale erano ricoverate delle auto in custodia della moglie. Inoltre le versioni di tutti gli imputati erano assolutamente concordanti circa l'autore della manomissione della linea elettrica e circa il fatto che il furto di energia non fosse a beneficio della coppia Restuccia-Casamagnago. Tali conclusioni sono state poi puntualmente confermate dalla sentenza di assoluzione, con formula ampia, per non avere commesso il fatto, in ordine al reato di furto di energia elettrica: sentenza che il giudice a quo non ha nemmeno preso in considerazione. La sentenza di merito ha inoltre chiarito che, esaminando le riprese registrate dalla telecamera, si vede che il Restuccia, il 28 maggio 2014, scompare dalle immagini per pochissimi secondi, nove o 10 al massimo, ossia per un lasso di tempo del tutto compatibile con la ricerca di qualcosa nello spazio antistante la porta d'ingresso della serra. Dunque la dinamica delle immagini consentiva di ritenere plausibile che il Restuccia fosse intento a cercare qualcosa nello spazio adiacente alla porta d'ingresso della serra e non che fosse entrato in quest'ultima. Dunque non sussistono quegli elementi che avrebbero potuto essere rimproverati al ricorrente a titolo di colpa grave. Indebitamente il giudice a quo ha optato per un'interpretazione ampia del requisito ostativo costituito dalla colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen., contro le indicazioni enucleabili dalla giurisprudenza della CEDU, secondo cui, laddove la detenzione sia illegittima, deve esistere uno strumento di riparazione accessibile a chi sia stato vittima della misura contra legenn. 4. Con memoria depositata il 25-10-2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto declaratoria di inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3, n. 8570 del 14-1- 2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). 2. Nel caso in disamina, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum è puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ciò si desume dalle considerazioni formulate alle pagine 2-4 dell'ordinanza impugnata, in particolare laddove la Corte d'appello ha evidenziato che il Restuccia, nell'ambito di un servizio di polizia giudiziaria mirato ad accertare l'esistenza di una piantagione di stupefacente, era stato visto accedere all'interno della serra in cui vi era la coltivazione di canapa indiana; che era stata accertata l'esistenza di un allaccio abusivo al contatore Enel, mediante cui si alimentava la serra, realizzato presso l'abitazione del Restuccia; che quest'ultimo, dopo l'arresto della moglie, si era reso irreperibile. Il giudice dell'assoluzione aveva quindi concluso affermando che, sebbene fosse certa la consapevolezza in capo al Restuccia del prelievo illecito di energia elettrica attraverso la diramazione dalla sua abitazione e sebbene egli fosse certamente a conoscenza che la derivazione abusiva alimentava il capannone, non poteva affermarsi con altrettanta certezza che egli sapesse che all'interno del capannone vi era una serra destinata alla coltivazione di canapa, posto che il locale era chiuso con serratura e chiavi né che egli fosse a conoscenza che l'energia elettrica era funzionale alla coltivazione di stupefacente. Tali risultanze - argomenta il giudice a quo - dimostrano quantomeno una situazione di connivenza dell'istante, essendo fondato ritenere, così come argomentato dalla sentenza assolutoria, che egli fosse a conoscenza dell'esistenza di un'attività illecita che si perpetrava nel capannone, alla luce della derivazione abusiva e della predisposizione di un impianto di videosorveglianza altrimenti ingiustificato, in considerazione del precario stato dei luoghi. Di qui la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. U, n. 34559 del 26-6-2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23-10-2008, Rv. 242034). Correttamente, pertanto, il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente, la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto (Sez. U, n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio; Sez. U., n. 43 del 13-12-1995, dep. 1996, Sarnataro). 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che si ritiene congruo liquidare in euro mille. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio al Ministero resistente, che liquida in euro mille, oltre accessori, come per legge. Così
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