CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nell'ambito del procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., per l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e per il riconoscimento della continuazione, ex art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali il medesimo ha riportato le seguenti condanne: a) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 5 febbraio 2021 (irrevocabile il 21 giugno 2021), che ha riformato solo in punto di pena la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 20 gennaio 2016; b) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 16 ottobre 2019 (irrevocabile il 30 novembre 2019), che ha riformato solo in punto di pena la sentenza del Tribunale di Napoli del 18 settembre 2017. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza sopra indicata, ha dichiarato uniti sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con le sentenze sub a) e b) rideterminando la pena complessiva in anni uno, mesi tre e giorni quindici di reclusione, disponendo altresì la sospensione condizionale della stessa pena. 2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. In particolare il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale evidenziando che l'ordinanza è stata emessa da un giudice incompetente ai sensi dell'art.665, comma quarto, del codice di rito atteso che il giudice dell'esecuzione andava, invece, individuato nella Corte di appello di Napoli, che aveva riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli pronunciata il giorno 20 gennaio 2016. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Infatti, la Corte di appello di Napoli con la sentenza del 5 febbraio 2021 non ha riformato la decisione di primo grado soltanto nella misura della pena, ma anche dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo C) della imputazione perché estinto per intervenuta prescrizione, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione competente deve essere individuato nella medesima Corte territoriale ai sensi dell'art.665 cod. proc. pen. 3. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso. P. Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello dì Napoli. Così