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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42020/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 27/06/2019- dep. 9/01/2020, confermava la sentenza con la quale il 28/02/2018 il GUP del TRIBUNALE di MARSALA, all'esito di giudizio trattato nella forma del rito abbreviato, aveva ritenuto ESPOSTO Giovanni, ESPOSTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo colpevoli del delitto di concorso in rapina pluriaggravata dal numero delle persone, dal travisamento e dalla consumazione in una abitazione privata, commesso a MAZARA del VALLO il 20/01/2014 in danno di LEONE [OSCURATO:PERSONA] e delle figlie di lei FALZETTA Elisabetta e Mattia, e per questo aveva condannato tutti e tre a pena di giustizia, negando le circostanze attenuanti generiche.2.

ESPOSTO Giovanni, ESPOSTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono tutti ricorso per cassazione, i primi due per il tramite di un unico difensore.

Gli ESPOSTO deducono i seguenti motivi: - come primo, la manifesta illogicità della motivazione, sulla scorta della difformità degli orari relativi alle fasi della vicenda, poiché le immagini delle telecamere posizionate davanti all'abitazione delle vittime avevano ripreso tre giovani incappucciati che avevano scavalcato il muro di cinta della villa alle 20.48, e poi si erano da essa allontanati con le medesime modalità alle 20.56, mentre il testimone LOMBARDO Antonino aveva dichiarato di aver dato un passaggio ai tre con la propria vettura alle 20.45 e di averli riportati a casa, dove erano giunti alle

20.54. Non si tratterebbe, come motivato dalla CORTE, di una mera discrasia temporale, bensì di insuperabili difformità; - come secondo, l'erronea applicazione della legge penale, perché l'illecito configurabile nella specie sarebbe stato quello di cui all'art. 624 bis cod. pen., non essendo stata adoperata alcuna violenza per vincere la resistenza delle persone offese; - come terzo, l'erronea applicazione della legge penale quanto al diniego delle attenuanti generiche, escluse con l'inadeguata motivazione che non vi sarebbero stati elementi positivamente valutabili. [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. sulla carenza di motivazione in ordine alla sua identificazione come il terzo autore del delitto contestato, dal momento che nella stessa sentenza si è dato atto di incertezze nel riconoscimento della sua persona da parte del testimone LOMBARDO, e che il ricorrente ha un fratello gemello; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per ragioni identiche al secondo motivo del ricorso degli ESPOSITO (furto una abitazione invece che rapina); - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. sulla illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede l'inammissibilità di tutti i ricorsi proposti.

In particolare, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sua identificazione del [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta sulla scorta "di plurimi elementi: a) le riprese delle telecamere, che certamente hanno consentito di identificarlo assieme agli altri correi sotto l'abitazione di questi ultimi, in via Barletta 8, immediatamente dopo la commessa rapina; b) la testimonianza del teste Lombardo: ancorché questi non abbia saputo indicare con precisione quale dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] (...) fosse il ragazzo trasportato nella sua autovettura, tuttavia ha fornito un significativo elemento indiziario per l'identificazione; c) ancora, le intercettazioni ambientali (cfr. pag. 18, 19 e 20 sentenza di I grado) in cui il nome "Vincenzo" ricorre, e da cui emerge la preoccupazione dei correi di essere scoperti perché il Vincenzo non aveva usato la precazione di coprirsi completamente il volto durante la rapina". [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Esaminando anzitutto la posizione dei fratelli ESPOSTO, è manifestamente infondato il primo motivo, secondo cui la sentenza di condanna, pronunciata in doppia conforme dai Giudici del merito, sarebbe illogica a causa delle differenti indicazioni degli orari nell'articolazione del reato.

Va ricordato che la CORTE di PALERMO, e prima ancora il GUP di MARSALA, hanno fondato l'affermazione della responsabilità dei ricorrenti non soltanto sugli orari di uscita e di entrata dei ricorrenti dalla propria abitazione, e poi dall'abitazione delle vittime, bensì pure: - sulla descrizione dei fatti resa da queste ultime, unitamente alla precisazione delle fattezze fisiche degli autori del fatto; - sulle affermazioni di un vicino di casa delle persone offese, che aveva avuto modo di vedere nell'immediatezza dei fatti tre giovani fermi vicino alla casa, sotto la pioggia; - sulle immagini delle telecamere, sia di quella installata di fronte all'abitazione degli imputati, sia di quella posta a sorveglianza della casa teatro del delitto, a MAZARA del VALLO, in via BARLETTA n. 8; - su quanto riferito da LOMBARDO, costretto alle 20.45 del 20/01/2014 a dare un passaggio ai tre con la propria auto dalla casa delle vittime alla loro, collocata esattamente a MAZARA del VALLO, in via BARLETTA n. 8; 3 L - sulle conversazioni captate fra gli ESPOSTO e la loro madre nelle settimane seguenti il fatto, contenenti espliciti e inequivocabili riferimenti a quanto accaduto e a come sviare le indagini in corso da parte della polizia giudiziaria.

2. Il ricorso non si confronta con ciascuno di questi elementi, né col loro insieme.

Va ricordato in proposito il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro) secondo cui, "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del motivo in esame sta nel fatto che sollecita la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e della mera reiterazione di analoghi motivi proposti in appello, cui la CORTE territoriale ha fornito una risposta congrua e motivata, leggendo in modo unitario e coerente i singoli dati indiziari.

Il motivo in esame si concentra esclusivamente sulla differenza di qualche minuto nella indicazione degli orari da parte degli orologi, e su questo il Collegio di appello non si è limitato a parlare di 'qualche lieve discrasia temporale', ma ne ha fornito una spiegazione logica, attribuendola a possibili e lievi differenze fra gli orologi dei dispositivi di rilevazione delle immagini, e alla approssimazione che in modo del tutto naturale può connotare l'indicazione di un orario da parte dei testimoni: non si tratta di differenze di ore ma di minuti, e la successione degli eventi, oltre che il tempo complessivamente impiegato per il percorso da casa degli ESPOSTO alla casa teatro della rapina, e viceversa, non appaiono scalfiti dalle differenze medesime.

3. Manifestamente infondato, per ragioni analoghe, è il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concentrato esclusivamente sul non sicuro riconoscimento da parte di LOMBARDO, avendo peraltro il ricorrente un fratello gemello, come se la doppia conforme affermazione di responsabilità nei suoi confronti si basasse esclusivamente sulle parole del testimone.

Anche a suo carico sussiste il complessivo quadro gravemente indiziario prima in sintesi riportato; in particolare, la sentenza del GUP, che la decisione della CORTE territoriale ha riferito da intendere integralmente da sé richiamata, sottolineava come nel colloquio del 25/03/2014 fra ESPOSTO Giovanni e la madre AGATONE Francesca, il primo aveva lamentato che 'Vincenzo' temeva di essere identificato quale co- autore della rapina perché nell'occasione non aveva ben coperto il volto, realizzando un travisamento a metà.

Lo stesso giorno era stato proprio [OSCURATO:PERSONA], parlando con ESPOSTO Giovanni, a manifestare la preoccupazione che al proprio fratello gemello potesse sfuggire qualcosa in ordine alla rapina, tale da identificare il germano imputato.

Questo ha consentito al Collegio di appello di superare le incertezze manifestate da LOMBARDO in ordine alla individuazione di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, facendo riferimento alle intercettazioni, telefoniche o ambientali.

4. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo di tutti i ricorsi, teso alla qualificazione della rapina contestata in furto in abitazione perché, come correttamente illustrato dalla CORTE territoriale, "vi è stata un'interlocuzione diretta e dal chiaro contenuto intimidatorio tra uno dei soggetti travisati, entrati in casa, ed una delle vittime, intimidazione proferita in un contesto ontologicamente violento e minaccioso che vale a concretizzare il requisito della violenza psichica". [OSCURATO:PERSONA] di appello ha sottolineato come, a fronte dell'iniziale atteggiamento di LEONE, che aveva pensato a uno scherzo, e al suo tentativo di abbassare la sciarpa dal volto di uno dei giovani entrati nella sua abitazione, costui aveva reagito e le aveva intimato di stare ferma, perché in tal modo non le sarebbe accaduto nulla.

La condotta è stata pertanto correttamente qualificata in termini di rapina, essendo stata espressa senza equivoco una minaccia.

5. Manifestamente infondato è pure il terzo motivo di tutti i ricorsi, che censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La valutazione operata dalla CORTE è fondata su una motivazione esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), allorché si è riferita alla concreta gravità del fatto concreto e, riguardo a ESPOSTO Giovanni, alla propensione a delinquere di costui, per come emerge dalle conversazioni intercettate: si tratta di elementi fattuali con i quali i ricorsi non si confrontano.

Va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 27/06/2019- dep. 9/01/2020, confermava la sentenza con la quale il 28/02/2018 il GUP del TRIBUNALE di MARSALA, all'esito di giudizio trattato nella forma del rito abbreviato, aveva ritenuto ESPOSTO Giovanni, ESPOSTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo colpevoli del delitto di concorso in rapina pluriaggravata dal numero delle persone, dal travisamento e dalla consumazione in una abitazione privata, commesso a MAZARA del VALLO il 20/01/2014 in danno di LEONE [OSCURATO:PERSONA] e delle figlie di lei FALZETTA Elisabetta e Mattia, e per questo aveva condannato tutti e tre a pena di giustizia, negando le circostanze attenuanti generiche.2. ESPOSTO Giovanni, ESPOSTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono tutti ricorso per cassazione, i primi due per il tramite di un unico difensore. Gli ESPOSTO deducono i seguenti motivi: - come primo, la manifesta illogicità della motivazione, sulla scorta della difformità degli orari relativi alle fasi della vicenda, poiché le immagini delle telecamere posizionate davanti all'abitazione delle vittime avevano ripreso tre giovani incappucciati che avevano scavalcato il muro di cinta della villa alle 20.48, e poi si erano da essa allontanati con le medesime modalità alle 20.56, mentre il testimone LOMBARDO Antonino aveva dichiarato di aver dato un passaggio ai tre con la propria vettura alle 20.45 e di averli riportati a casa, dove erano giunti alle 20.54. Non si tratterebbe, come motivato dalla CORTE, di una mera discrasia temporale, bensì di insuperabili difformità; - come secondo, l'erronea applicazione della legge penale, perché l'illecito configurabile nella specie sarebbe stato quello di cui all'art. 624 bis cod. pen., non essendo stata adoperata alcuna violenza per vincere la resistenza delle persone offese; - come terzo, l'erronea applicazione della legge penale quanto al diniego delle attenuanti generiche, escluse con l'inadeguata motivazione che non vi sarebbero stati elementi positivamente valutabili. [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. sulla carenza di motivazione in ordine alla sua identificazione come il terzo autore del delitto contestato, dal momento che nella stessa sentenza si è dato atto di incertezze nel riconoscimento della sua persona da parte del testimone LOMBARDO, e che il ricorrente ha un fratello gemello; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per ragioni identiche al secondo motivo del ricorso degli ESPOSITO (furto una abitazione invece che rapina); - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. sulla illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede l'inammissibilità di tutti i ricorsi proposti. In particolare, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sua identificazione del [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta sulla scorta "di plurimi elementi: a) le riprese delle telecamere, che certamente hanno consentito di identificarlo assieme agli altri correi sotto l'abitazione di questi ultimi, in via Barletta 8, immediatamente dopo la commessa rapina; b) la testimonianza del teste Lombardo: ancorché questi non abbia saputo indicare con precisione quale dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] (...) fosse il ragazzo trasportato nella sua autovettura, tuttavia ha fornito un significativo elemento indiziario per l'identificazione; c) ancora, le intercettazioni ambientali (cfr. pag. 18, 19 e 20 sentenza di I grado) in cui il nome "Vincenzo" ricorre, e da cui emerge la preoccupazione dei correi di essere scoperti perché il Vincenzo non aveva usato la precazione di coprirsi completamente il volto durante la rapina". [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Esaminando anzitutto la posizione dei fratelli ESPOSTO, è manifestamente infondato il primo motivo, secondo cui la sentenza di condanna, pronunciata in doppia conforme dai Giudici del merito, sarebbe illogica a causa delle differenti indicazioni degli orari nell'articolazione del reato. Va ricordato che la CORTE di PALERMO, e prima ancora il GUP di MARSALA, hanno fondato l'affermazione della responsabilità dei ricorrenti non soltanto sugli orari di uscita e di entrata dei ricorrenti dalla propria abitazione, e poi dall'abitazione delle vittime, bensì pure: - sulla descrizione dei fatti resa da queste ultime, unitamente alla precisazione delle fattezze fisiche degli autori del fatto; - sulle affermazioni di un vicino di casa delle persone offese, che aveva avuto modo di vedere nell'immediatezza dei fatti tre giovani fermi vicino alla casa, sotto la pioggia; - sulle immagini delle telecamere, sia di quella installata di fronte all'abitazione degli imputati, sia di quella posta a sorveglianza della casa teatro del delitto, a MAZARA del VALLO, in via BARLETTA n. 8; - su quanto riferito da LOMBARDO, costretto alle 20.45 del 20/01/2014 a dare un passaggio ai tre con la propria auto dalla casa delle vittime alla loro, collocata esattamente a MAZARA del VALLO, in via BARLETTA n. 8; 3 L - sulle conversazioni captate fra gli ESPOSTO e la loro madre nelle settimane seguenti il fatto, contenenti espliciti e inequivocabili riferimenti a quanto accaduto e a come sviare le indagini in corso da parte della polizia giudiziaria. 2. Il ricorso non si confronta con ciascuno di questi elementi, né col loro insieme. Va ricordato in proposito il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro) secondo cui, "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del motivo in esame sta nel fatto che sollecita la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e della mera reiterazione di analoghi motivi proposti in appello, cui la CORTE territoriale ha fornito una risposta congrua e motivata, leggendo in modo unitario e coerente i singoli dati indiziari. Il motivo in esame si concentra esclusivamente sulla differenza di qualche minuto nella indicazione degli orari da parte degli orologi, e su questo il Collegio di appello non si è limitato a parlare di 'qualche lieve discrasia temporale', ma ne ha fornito una spiegazione logica, attribuendola a possibili e lievi differenze fra gli orologi dei dispositivi di rilevazione delle immagini, e alla approssimazione che in modo del tutto naturale può connotare l'indicazione di un orario da parte dei testimoni: non si tratta di differenze di ore ma di minuti, e la successione degli eventi, oltre che il tempo complessivamente impiegato per il percorso da casa degli ESPOSTO alla casa teatro della rapina, e viceversa, non appaiono scalfiti dalle differenze medesime. 3. Manifestamente infondato, per ragioni analoghe, è il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concentrato esclusivamente sul non sicuro riconoscimento da parte di LOMBARDO, avendo peraltro il ricorrente un fratello gemello, come se la doppia conforme affermazione di responsabilità nei suoi confronti si basasse esclusivamente sulle parole del testimone. Anche a suo carico sussiste il complessivo quadro gravemente indiziario prima in sintesi riportato; in particolare, la sentenza del GUP, che la decisione della CORTE territoriale ha riferito da intendere integralmente da sé richiamata, sottolineava come nel colloquio del 25/03/2014 fra ESPOSTO Giovanni e la madre AGATONE Francesca, il primo aveva lamentato che 'Vincenzo' temeva di essere identificato quale co- autore della rapina perché nell'occasione non aveva ben coperto il volto, realizzando un travisamento a metà. Lo stesso giorno era stato proprio [OSCURATO:PERSONA], parlando con ESPOSTO Giovanni, a manifestare la preoccupazione che al proprio fratello gemello potesse sfuggire qualcosa in ordine alla rapina, tale da identificare il germano imputato. Questo ha consentito al Collegio di appello di superare le incertezze manifestate da LOMBARDO in ordine alla individuazione di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, facendo riferimento alle intercettazioni, telefoniche o ambientali. 4. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo di tutti i ricorsi, teso alla qualificazione della rapina contestata in furto in abitazione perché, come correttamente illustrato dalla CORTE territoriale, "vi è stata un'interlocuzione diretta e dal chiaro contenuto intimidatorio tra uno dei soggetti travisati, entrati in casa, ed una delle vittime, intimidazione proferita in un contesto ontologicamente violento e minaccioso che vale a concretizzare il requisito della violenza psichica". [OSCURATO:PERSONA] di appello ha sottolineato come, a fronte dell'iniziale atteggiamento di LEONE, che aveva pensato a uno scherzo, e al suo tentativo di abbassare la sciarpa dal volto di uno dei giovani entrati nella sua abitazione, costui aveva reagito e le aveva intimato di stare ferma, perché in tal modo non le sarebbe accaduto nulla. La condotta è stata pertanto correttamente qualificata in termini di rapina, essendo stata espressa senza equivoco una minaccia. 5. Manifestamente infondato è pure il terzo motivo di tutti i ricorsi, che censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La valutazione operata dalla CORTE è fondata su una motivazione esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), allorché si è riferita alla concreta gravità del fatto concreto e, riguardo a ESPOSTO Giovanni, alla propensione a delinquere di costui, per come emerge dalle conversazioni intercettate: si tratta di elementi fattuali con i quali i ricorsi non si confrontano. Va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
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