CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 05951/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA Cron. Go( 5 4 Re p. sul ricorso 30321-2020 proposto da: Ud. 10/1/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] camerale MUCCIOLO, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] BUONO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], e per essa quale mandataria la Link I" ICII .D.I II i p i .l.)111:1 CI pi [OSCURATO:PERSONA] C Speciale, ;2abb Antonio PETRALITO, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] TORELLI e Marco TORELLI; - con troricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - Avverso la sentenza n. 995/2020 della Corte di Appello di SALERNO, depositata il 31/08/2020; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 995/20, del 31 agosto 2020, della Corte di Appello di Salerno, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 211/18, del 7 febbraio 2018, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato il rigetto dell'opposizione esecutiva dallo stesso esperita nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente essergli stato notificato, in data 5 dicembre 2011, atto di precetto, in forza del quale la predetta società - resasi cessionaria del credito spettante all'[OSCURATO:PERSONA] di Torino, in ragione di contratto di mutuo fondiario concluso con la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]"), poi dichiarata fallita - gli intimava il pagamento di € 249.123,73, a pena di espropriazione forzata degli immobili ipotecati. Non avendo il Cinque provveduto al pagamento, al medesimo veniva, quindi, notificato atto di pignoramento immobiliare, in virtù del quale la [OSCURATO:PERSONA] procedeva all'espropriazione forzata contro il terzo proprietario, atto avverso il quale l'odierno ricorrente proponeva opposizione. L'iniziativa veniva assunta adducendo più motivi, tra i quali - per quanto qui ancora di interesse - la contestazione della trasmissione, alla cessionaria del credito, dei privilegi fondiari di cui all'art. 41 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385 e l'adduzione dell'avvenuta purgazione, in favore di esso Cinque, dalle pregresse ipoteche, avendo il suo dante causa compiuto il proprio acquisto immobiliare in forza di vendita avvenuta in sede fallimentare. Rigettata dal primo giudice l'opposizione (qualificata come opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., quanto al motivo con cui si era dedotta l'assenza dei privilegi dì cui all'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, e come opposizione all'esecuzione, quanto ai restanti), la decisione di rigetto veniva confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame dell'opponente. 3. Avverso la sentenza della Corte salernitana ha proposto ricorso per cassazione il Cinque, sulla base - come detto - di tre motivi. 3.1. Con il primo motivo è denunciata - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, oltre che degli artt. 1-4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché dell'art. 81 cod. proc. civ. e degli artt. 1237 e 2697 cod. civ. Deduce il ricorrente che la società [OSCURATO:PERSONA] assume sia di aver acquistato "pro soluto" un portafoglio di crediti pecuniari della [OSCURATO:PERSONA], tra i quali sostiene esservi quello azionato "in executivis" nei confronti di esso Cinque, sia di aver dato notizia dell'avvenuta cessione mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 297, del 22 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993. Ritiene il ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle contestazioni mosse da esso Cinque, non abbia mai dato prova dell'avvenuta cessione. Essa, infatti, si è limitata a richiamare la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] dell'estratto dell'avvenuta cessione, evenienza idonea solo a dare notizia dell'acquisto in blocco dei crediti, ma non pure a provare - quando, come nella specie, non consenta di stabilire, senza incertezze, che un certo credito sia ricompreso in una delle categorie dei rapporti ceduti - la cessione dello specifico credito per cui è causa, a tal scopo occorrendo la produzione in giudizio del contratto di cessione. Inoltre, si assume che la pretesa cessionaria neppure abbia provveduto - adempimento, quest'ultimo, che si indica come cumulativo con quello, invece, effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] - all'annotazione dell'iscrizione dell'operazione di cartolarizzazione nel registro delle imprese, come prescritto dall'art. 4 del d.lgs. n. 130 del 1999. Le omissioni denunciate, determinando la carenza di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA], assorbirebbero e renderebbero inconferente anche l'ipotesi dell'eventuale accollo del mutuo, che pure è ascritta all'odierno ricorrente. 3.2. Il secondo motivo denuncia - sempre ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt.1376, 1552 e 2697 cod. civ. Evidenzia il ricorrente che con l'atto notarile del 30 settembre 1987, in forza del quale il proprio genitore (e dante causa in via ereditaria), [OSCURATO:PERSONA], ebbe ad acquistare - dalla curatela del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] - alcuni degli immobili poi ipotecati, si sarebbe determinata la purgazione delle ipoteche, avendo la curatela, con tale rogito, provveduto ad adempire a precedenti obblighi contrattuali assunti della società fallita. Infatti, se con precedente atto pubblico del 4 maggio 1979 - richiamato in modo espresso nel summenzionato rogito del 1987 - si era data esecuzione all'impegno di [OSCURATO:PERSONA] di trasferire, alla società poi fallita, una zona di un terreno di sua proprietà, con le scritture private del 5 aprile del 1978 e del 4 maggio 1979 la medesima società si era impegnata, invece, a cedere a costui, in corrispettivo di quel trasferimento, e dunque a titolo di permuta, alcuni immobili già costruiti; impegno, questo, attuato, per l'appunto, con il suddetto rogito notarile del 30 settembre 1987, autorizzato dal Tribunale fallimentare. Dal complesso di tali atti, prodotti in giudizio, emergerebbe, dunque, che il giudice fallimentare ha applicato l'art. 72, comma 4, legge faii., liberando i beni in questione dai vincoli ipotecari, avendo autorizzato l'attuazione di un contratto di permuta, ad effetti reali, in cui il trasferimento dei diritto, in favore di [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe prodotto - in applicazione del principio consensualistico di cui all'art. 1376 cod. civ. - fin dalle suddette scritture private del 5 aprile 1978 e del 4 maggio 1979, oltre che dal primo atto pubblico del 4 maggio 1979, donde la prevalenza del suo diritto sull'ipoteca per cui è causa, iscritta in data successiva, ovvero il 18 marzo 1980. 3.3. Infine, il terzo motivo denuncia - sempre ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 2847, 2848 e 2878 cod. civ. Si evidenzia che l'ipoteca per cui è causa, iscritta - come si è detto - in data 18 marzo 1980, è stata rinnovata con nota dell'8 marzo 2000, mentre a seguito dell'ultima scadenza, quella dell'8 marzo 2020, non è stato eseguito alcun rinnovo, donde la cessazione degli effetti a norma dell'art. 2847 cod. civ. 4. È rimasta, solo intimata la società [OSCURATO:PERSONA]. 5. Ha, invece, resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (in persona della sua mandataria, società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), assumendo di essere cessionaria del credito della società [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7. In relazione al presente ricorso, questo Collegio deve pronunciarsi a norma dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ. 7.1. Infatti, nelle fasi di merito del presente giudizio non risulta essere stato evocato il debitore (ovvero, la curatela del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA]), donde, allora, la necessità di dare corso al principio secondo cui, "in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e ss. cod. proc. civ., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono «inutiliter datae» e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado. Il principio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. essere in tale ipotesi promossa altresì contro di questi in proprio, per l'eventualità in cui ritorni, o sia ritornato, «in bonis»" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4763, Rv. 653012-01). PQM La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, per l'integrazione dei contraddittorio e ia decisione dei merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuali anche del presente giudizio di legittimi