CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 2023
Cassazione n. 50839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] CouiL l' 96/2-3) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di S. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe (n. 1376/23), il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la conversione in libertà controllata della pena pecuniaria di 4.000,00 euro di ammenda, applicata a Francesco [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa, in data 5 febbraio 2016, dal Tribunale di Macerata (irrevocabile il 22 marzo 2016), ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., essendo stata accertata l'insolvibilità del condannato. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 173, primo comma, cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, già alla data della richiesta di conversione (29 novembre 2019), i reati contravvenzionali ,e la pena oggetto della menzionata sentenza avrebbero dovuto considerarsi estinti per prescrizione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. Tanto premesso, va rilevato che, a mente dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel testo in vigore dal 10 novembre 2018 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, d. Igs. 2 ottobre 2018, n. 123), il Magistrato di sorveglianza, in relazione a determinate materie, fra le quali quella concernente "la conversione delle pene pecuniarie", che qui rileva, procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, stesso codice, ovvero con ordinanza adottata "senza formalità" avverso la quale "possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso, si procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.", nel contraddittorio delle parti. Avverso l'ordinanza emessa ai sensi della citata disposizione lo strumento impugnatorio previsto dall'ordinamento non è, quindi, quello del ricorso per cassazione, contemplato nei diversi casi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma quello dell'opposizione. 5. Dovrà, pertanto, procedersi, come stabilito da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, alla qualificazione dell'impugnazione come opposizione, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (per tutte, Sez. 1, n. 12594 del 13/3/2015, Abbate, Rv. 262889), con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente perché provveda ai sensi degli artt. 678, comma 1-bis, 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2023 CORTE 5U