CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 03101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Palmi, in data 20 dicembre 2011, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui al capo A (art. 495 cod. pen.) in esso dichiarato assorbito il delitto di cui all'art. 484 cod. pen. (capo B). 2.Avverso la descritta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando violazione degli artt. 416 e 550 cod. proc .pen. e vizio di motivazione, in relazione alla mancata celebrazione dell'udienza preliminare in relazione al capo A della rubrica. La mancata celebrazione dell'udienza preliminare per il reato di cui al capo A (art. 485 cod. pen.) è stata eccepita all'udienza del 21 settembre 2011, dopo l'ammissione del rito abbreviato, avvenuta il 19 gennaio 2011, contestualmente all'eccezione relativa alla celebrazione del procedimento da parte di un G.O.T., tanto che il Tribunale rinviava il procedimento dinanzi al giudice togato, al 13 dicembre 2011 ove, nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., veniva reiterata l'eccezione della violazione dell'art. 550 cod. proc. pen., questione respinta nella successiva udienza del 20 dicembre 2011, ritenendo sanata la questione, alla prima udienza in cui l'imputato aveva chiesto di procedere nelle forme del rito abbreviato. Si rileva la contraddittorietà tra la decisione relativa alla mancata celebrazione dell'udienza da parte del G.O.T., rispetto a quella della intempestività da ultimo adottata. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 550, comma 3, 491, comma 1, 438 cod. proc. pen. stante l'incompetenza del Tribunale ad emettere l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato. Si tratta di ammissione da parte di G.O.T. 2.3.11 terzo e quarto motivo attengono a inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e correlati vizi di motivazione, in relazione alla quantificazione della pena e alla mancata considerazione della resipiscenza dell'imputato, nonché circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.1 motivi sono manifestamente infondati o, comunque, inammissibili in sede di legittimità. 2.1. I primi due motivi risultano corrispondenti alle eccezioni devolute in sede di merito, cui i giudici di secondo grado hanno fornito corretta motivazione in diritto. In tema di capacità del giudice, la trattazione da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli relativi ai reati previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale di cui all'art. 43-bis, comma terzo, lett. b), dell ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941), introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del !avoro tra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez. 3, n. 55119 del 28/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268651; Sez. 3, n. 1735 del 21/10/2014, dep. 2015, Cinque, Rv.262019; Sez. 1, n. 13573 del 04/02/2009, Fidone, Rv. 243142; Sez.1, n. 12409 del 19/12/2000, Barontini, Rv. 218454). La violazione di tale criterio, eventualmente, genera mera irregolarità, ma non è sanzionata da alcuna nullità; né tale vizio può ricondursi alla previsione dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non riguardando le condizioni di capacità del giudice o di regolare costituzione del collegio, ma la destinazione agli uffici giudiziari e la composizione dell'ufficio giudicante che, per espressa disposizione dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. , non attengono alle menzionate condizioni. Quanto alla mancata celebrazione dell'udienza preliminare, per il reato di cui al capo A, si rileva che il vizio è sanato tenuto conto che, alla prima udienza dinanzi al giudice monocratico, nel termine di cui all'art. 491, comma 5, cod. proc. pen., secondo la stessa ricostruzione del ricorso, l'imputato si era limitato a chiedere la celebrazione del rito abbreviato, sicché l'eccezione proposta alla successiva udienza risulta tardiva. 2.2.1 restanti motivi attengono al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, dunque attingono un potere discrezionale del giudice di merito, nella specie correttamente esercitato dai giudici di secondo grado, con ragionamento, sotto entrambi i profili, immune da vizi logici e non arbitrario (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01 Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 5, n. 5582 del 30/08/2013, dep. 2014; Ferrario, Rv. 259142). 2.3.E' appena il caso di osservare che è sopraggiunta rinuncia al mandato difensivo da parte del legale che ha curato il ricorso, tardiva rispetto agli avvisi della celebrazione in sezione Settima penale del ricorso. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il