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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 luglio 2026

Cassazione n. 23529/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Cellini-ricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall' AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentanteNumero registro generale 21163/2024Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 23529/2026Data pubblicazione 19/07/2026pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]-sezione di Teramo in persona dellegale rappresentante pro tempore,-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila n. 814/2024depositata il 17/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.Gli odierni ricorrenti hanno convenuto in giudizio, dopo aver adito ilTar che ha declinato la giurisdizione, l’Agenzia del Demanio e altreamministrazioni chiedendo di accertare la natura privata di un terreno(adibito a giardino) oppure, in subordine l’usucapione; la cessazione dellademanialità, il risarcimento dei danni.

Il terreno era stato qualificatocome demanio marittimo in base a un procedimento di delimitazione exart. 32 cod. nav.Il Tribunale ha respinto la domanda.

La Corte d'appello adita dagliodierni ricorrenti ha confermato la sentenza di primo grado, sul rilievo cheil terreno è demanio marittimo naturale perché presenta caratteristiche dispiaggia/arenile; è stato interessato da mareggiate straordinarie, è idoneoai pubblici usi del mare (balneazione, ecc.); ha rilevato che talequalificazione deriva direttamente dalla realtà fisica del bene (art. 822c.c.).

La Corte ha richiamato il criterio funzionale, in base al quale unbene è demaniale se è destinato o idoneo ai pubblici usi del mare (anchesolo potenzialmente) e non rileva la distanza dalla battigia, la salinità delterreno e l’ uso privato attuale, ma la attitudine agli usi marittimi.

Hainoltre rilevato che il fatto che l’area sia oggi un giardino è frutto diinterventi recenti del privato e non incide sulla natura demaniale; che ladelimitazione ex art. 32 cod. nav. è un atto ricognitivo, non costitutivo e laprocedura è stata regolarmente svolta, con partecipazione dei proprietari,non vi è stato quindi abusivo ampliamento del demanio (art. 33 cod.Numero registro generale 21163/2024Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 23529/2026Data pubblicazione 19/07/2026nav.).

Ha quindi ritenuto non ammissibile la domanda di usucapione,poiché si tratta di un bene demaniale, e infondata la domanda diaccertamento della sdemanializzazione tacita ritenendo che serva all'uopoun atto formale; ha respinto altresì la domanda di risarcimento.

I privatihanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.

I ricorrenti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione dell'art. 822 c.c. e dell'art. 28 cod. nav., deducendo che laCorte territoriale avrebbe erroneamente qualificato il terreno controversocome appartenente al demanio marittimo.

Secondo la prospettazionedifensiva, la sentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio di demanialitàsu elementi non contemplati dai criteri legali e giurisprudenziali,mareggiate straordinarie, nonché alla presenza di bagnanti nelle zonelimitrofe, e reputando irrilevanti la distanza dalla battigia, la presenza diuna falda di acqua dolce e la ridotta salinità del terreno.2.- Il motivo è inammissibile.Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento di questaCorte, l'appartenenza di un bene al demanio marittimo naturale nonderiva da un provvedimento costitutivo dell'amministrazione, ma dallapresenza dei caratteri oggettivi individuati dalla legge.

La demanialitàmarittima è infatti necessaria e naturale e si produce ipso iure ove il benepresenti le caratteristiche fisiche e funzionali proprie del lido, dellaspiaggia o dell'arenile destinati o comunque idonei ai pubblici usi delmare.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che la nozione dispiaggia comprende non soltanto le aree soggette alle ordinariemareggiate, ma anche quei tratti di terra sottoposti alle mareggiatestraordinarie e l'arenile, purché conservino un'attitudine, anche soltantoNumero registro generale 21163/2024Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 23529/2026Data pubblicazione 19/07/2026potenziale, agli usi pubblici del mare.

L'accertamento deve esserecompiuto con riferimento alla situazione di fatto esistente al momentodella decisione, mentre i titoli di provenienza e gli altri elementidocumentali costituiscono meri dati valutativi rimessi all'apprezzamentodel giudice di merito (Cass. 30 luglio 2009, n. 17737; Cass. 1° aprile2015, n. 6619; Cass. 4 aprile 2024, n. 8872; Cass., Sez.

II, 4 aprile2024, n. 8872; Cass., Sez.

Un., 23 marzo 1962, n. 848).Pertanto, la sentenza impugnata è conforme al consolidatoorientamento di questa Corte e non è corretto l'assunto dei ricorrentisecondo cui la sottoposizione del fondo a mareggiate straordinariecostituirebbe un criterio estraneo all'accertamento della demanialità.

Alcontrario, la giurisprudenza di legittimità riconduce espressamente taleelemento alla nozione stessa di spiaggia e arenile e lo considera rilevanteai fini della verifica della destinazione del bene ai pubblici usi del mare.

Intal senso si veda la recente Cass. n. 8872/2024, cit., secondo la qualequalora venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nellasua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-doveredi controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti almomento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un beneacquisisca la connotazione di lido, inteso quale porzione di riva a contattodiretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per leordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (incluso l'arenile), checomprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti allemareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di beneappartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da unmentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce unacorrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione,sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l'ordinamento giuridicoNumero registro generale 21163/2024Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 23529/2026Data pubblicazione 19/07/2026vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietàprivata.Quanto agli ulteriori profili di censura, essi investono accertamenti difatto compiuti dalla Corte territoriale sulla base delle risultanze istruttoriee della consulenza tecnica d'ufficio.

La valutazione della morfologia deiluoghi, dell'attitudine dell'area agli usi marittimi, della rilevanza dellemareggiate e della complessiva conformazione del terreno costituisceinfatti tipico apprezzamento riservato al giudice di merito e non èsindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso di specie, damotivazione congrua e non apparente.Parimenti irrilevante risulta il richiamo alla presenza di una falda diacqua dolce o alla ridotta salinità del terreno, trattandosi di elementi nondecisivi ai fini dell'accertamento della demanialità marittima, essendoinvece determinante l'idoneità del bene a soddisfare i pubblici usi del maresecondo il c.d. criterio funzionale (Cass. 25 settembre 2014, n. 15598;Cass. 28 luglio 2023, n. 25223).3.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degliartt. 32 e 33 cod. nav., deducendo che l'amministrazione avrebbeillegittimamente fatto ricorso alla procedura di delimitazione previstadall'art. 32 cod. nav., anziché attivare il procedimento di ampliamento deldemanio disciplinato dall'art. 33 cod. nav.4.- La censura è inammissibile.Come già evidenziato nell'esame del primo motivo, la qualificazionedel bene come demanio marittimo dipende dalla sua conformazionenaturale e dalla sua idoneità agli usi pubblici del mare.

Quando talicaratteristiche risultano accertate, il bene entra a far parte del demanionecessario per effetto diretto della legge, senza che sia necessario alcunprovvedimento acquisitivo della pubblica amministrazione (Cass. n. 8872del 2024; Cass. n. 6619 del 2015; Cass.

S.U. n. 848 del 1962).

In talecontesto, la procedura di delimitazione disciplinata dall'art. 32 cod. nav. haNumero registro generale 21163/2024Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 23529/2026Data pubblicazione 19/07/2026natura meramente ricognitiva e tecnica, essendo diretta soltanto aindividuare il confine tra proprietà privata e demanio già esistente.Diversamente, il procedimento contemplato dall'art. 33 cod. nav.presuppone l'acquisizione di beni privati al demanio e trova applicazione infattispecie ontologicamente diverse.La Corte territoriale, una volta accertata la natura demaniale dell'areasulla base delle relative caratteristiche fisiche e funzionali, ha dunquecorrettamente ritenuto applicabile la procedura di delimitazione e haconseguentemente escluso la necessità di ricorrere al diversoprocedimento di ampliamento.La censura si risolve, in definitiva, nella riproposizione delpresupposto già disatteso con il primo motivo.5.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, sotto diversi profili,la violazione dell'art. 32 cod. nav., dell'art. 58 del regolamento diesecuzione al codice della navigazione e dell'art. 112 c.p.c., lamentandoirregolarità del procedimento di delimitazione, difetti istruttori e omessapronuncia su specifiche censure.6.- Il motivo è inammissibile.La censura si presenta infatti come motivo promiscuo, nel qualerisultano sovrapposte doglianze eterogenee di violazione di legge, erroriprocedimentali, vizi motivazionali e asserite omissioni di pronuncia, senzache sia possibile individuare con chiarezza il distinto contenuto dellesingole contestazioni e il relativo paradigma normativo di riferimento.

Nonsoddisfa pertanto i requisiti di specificità richiesti per il ricorso percassazione (Cass. n. 7009 del 17/03/2017 Sentenza n. 26790 del23/10/2018)In ogni caso, quanto ai dedotti vizi del procedimento didelimitazione, deve osservarsi che la procedura prevista dall'art. 32 cod.nav. ha natura essenzialmente tecnica e ricognitiva.

Ne consegue cheeventuali irregolarità formali non sono idonee a incidere sulla naturaNumero registro generale 21163/2024Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 23529/2026Data pubblicazione 19/07/2026giuridica del bene qualora risulti accertata, sulla base dei suoi caratterioggettivi, l'appartenenza al demanio marittimo.Nel caso di specie, peraltro, la Corte d'appello ha espressamenteaccertato la regolare convocazione degli interessati, il corretto svolgimentodelle operazioni di delimitazione e la completezza degli accertamentitecnici effettuati.

Le contestazioni formulate dai ricorrenti investonopertanto valutazioni di merito non sindacabili in questa sede di legittimità.Parimenti inammissibile è la deduzione di omessa pronuncia.

Iricorrenti, infatti, non indicano con la necessaria specificità quali domandeo eccezioni sarebbero rimaste prive di decisione, né precisano in qualeavrebbero assunto ai fini del giudizio.

Le questioni prospettate risultanopiuttosto riconducibili ad argomentazioni difensive relative alprocedimento amministrativo, mentre il thema decidendum era costituitodall'accertamento della natura demaniale o meno del terreno oggetto dicausa.Deve infine ricordarsi che, una volta accertata la ricorrenza deipresupposti fattuali della demanialità marittima, non assumono rilievo néil possesso del bene da parte del privato né il mancato utilizzo da partedell'amministrazione, essendo esclusa sia l'usucapibilità dei beni demanialisia la possibilità di una sdemanializzazione tacita.

Ai sensi dell'art. 35 cod.nav., la cessazione della demanialità richiede infatti un formaleprovvedimento dell'autorità competente o una specifica disposizione dilegge (Cass. 17 luglio 2025, n. 19755; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4839).Ne consegue il rigetto del ricorso va dichiarato inammissibile, concondanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso Condanna i ricorrenti al pagamento, infavore dei controricorrenti costituiti, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese nonNumero registro generale 21163/2024Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 23529/2026Data pubblicazione 19/07/2026documentabili oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cellini-ricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall' AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentanteNumero registro generale 21163/2024Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 23529/2026Data pubblicazione 19/07/2026pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]-sezione di Teramo in persona dellegale rappresentante pro tempore,-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila n. 814/2024depositata il 17/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.Gli odierni ricorrenti hanno convenuto in giudizio, dopo aver adito ilTar che ha declinato la giurisdizione, l’Agenzia del Demanio e altreamministrazioni chiedendo di accertare la natura privata di un terreno(adibito a giardino) oppure, in subordine l’usucapione; la cessazione dellademanialità, il risarcimento dei danni. Il terreno era stato qualificatocome demanio marittimo in base a un procedimento di delimitazione exart. 32 cod. nav.Il Tribunale ha respinto la domanda. La Corte d'appello adita dagliodierni ricorrenti ha confermato la sentenza di primo grado, sul rilievo cheil terreno è demanio marittimo naturale perché presenta caratteristiche dispiaggia/arenile; è stato interessato da mareggiate straordinarie, è idoneoai pubblici usi del mare (balneazione, ecc.); ha rilevato che talequalificazione deriva direttamente dalla realtà fisica del bene (art. 822c.c.). La Corte ha richiamato il criterio funzionale, in base al quale unbene è demaniale se è destinato o idoneo ai pubblici usi del mare (anchesolo potenzialmente) e non rileva la distanza dalla battigia, la salinità delterreno e l’ uso privato attuale, ma la attitudine agli usi marittimi. Hainoltre rilevato che il fatto che l’area sia oggi un giardino è frutto diinterventi recenti del privato e non incide sulla natura demaniale; che ladelimitazione ex art. 32 cod. nav. è un atto ricognitivo, non costitutivo e laprocedura è stata regolarmente svolta, con partecipazione dei proprietari,non vi è stato quindi abusivo ampliamento del demanio (art. 33 cod.Numero registro generale 21163/2024Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 23529/2026Data pubblicazione 19/07/2026nav.). Ha quindi ritenuto non ammissibile la domanda di usucapione,poiché si tratta di un bene demaniale, e infondata la domanda diaccertamento della sdemanializzazione tacita ritenendo che serva all'uopoun atto formale; ha respinto altresì la domanda di risarcimento. I privatihanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. I ricorrenti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione dell'art. 822 c.c. e dell'art. 28 cod. nav., deducendo che laCorte territoriale avrebbe erroneamente qualificato il terreno controversocome appartenente al demanio marittimo. Secondo la prospettazionedifensiva, la sentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio di demanialitàsu elementi non contemplati dai criteri legali e giurisprudenziali,mareggiate straordinarie, nonché alla presenza di bagnanti nelle zonelimitrofe, e reputando irrilevanti la distanza dalla battigia, la presenza diuna falda di acqua dolce e la ridotta salinità del terreno.2.- Il motivo è inammissibile.Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento di questaCorte, l'appartenenza di un bene al demanio marittimo naturale nonderiva da un provvedimento costitutivo dell'amministrazione, ma dallapresenza dei caratteri oggettivi individuati dalla legge. La demanialitàmarittima è infatti necessaria e naturale e si produce ipso iure ove il benepresenti le caratteristiche fisiche e funzionali proprie del lido, dellaspiaggia o dell'arenile destinati o comunque idonei ai pubblici usi delmare. La giurisprudenza ha più volte chiarito che la nozione dispiaggia comprende non soltanto le aree soggette alle ordinariemareggiate, ma anche quei tratti di terra sottoposti alle mareggiatestraordinarie e l'arenile, purché conservino un'attitudine, anche soltantoNumero registro generale 21163/2024Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 23529/2026Data pubblicazione 19/07/2026potenziale, agli usi pubblici del mare. L'accertamento deve esserecompiuto con riferimento alla situazione di fatto esistente al momentodella decisione, mentre i titoli di provenienza e gli altri elementidocumentali costituiscono meri dati valutativi rimessi all'apprezzamentodel giudice di merito (Cass. 30 luglio 2009, n. 17737; Cass. 1° aprile2015, n. 6619; Cass. 4 aprile 2024, n. 8872; Cass., Sez. II, 4 aprile2024, n. 8872; Cass., Sez. Un., 23 marzo 1962, n. 848).Pertanto, la sentenza impugnata è conforme al consolidatoorientamento di questa Corte e non è corretto l'assunto dei ricorrentisecondo cui la sottoposizione del fondo a mareggiate straordinariecostituirebbe un criterio estraneo all'accertamento della demanialità. Alcontrario, la giurisprudenza di legittimità riconduce espressamente taleelemento alla nozione stessa di spiaggia e arenile e lo considera rilevanteai fini della verifica della destinazione del bene ai pubblici usi del mare. Intal senso si veda la recente Cass. n. 8872/2024, cit., secondo la qualequalora venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nellasua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-doveredi controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti almomento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un beneacquisisca la connotazione di lido, inteso quale porzione di riva a contattodiretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per leordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (incluso l'arenile), checomprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti allemareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di beneappartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da unmentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce unacorrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione,sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l'ordinamento giuridicoNumero registro generale 21163/2024Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 23529/2026Data pubblicazione 19/07/2026vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietàprivata.Quanto agli ulteriori profili di censura, essi investono accertamenti difatto compiuti dalla Corte territoriale sulla base delle risultanze istruttoriee della consulenza tecnica d'ufficio. La valutazione della morfologia deiluoghi, dell'attitudine dell'area agli usi marittimi, della rilevanza dellemareggiate e della complessiva conformazione del terreno costituisceinfatti tipico apprezzamento riservato al giudice di merito e non èsindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso di specie, damotivazione congrua e non apparente.Parimenti irrilevante risulta il richiamo alla presenza di una falda diacqua dolce o alla ridotta salinità del terreno, trattandosi di elementi nondecisivi ai fini dell'accertamento della demanialità marittima, essendoinvece determinante l'idoneità del bene a soddisfare i pubblici usi del maresecondo il c.d. criterio funzionale (Cass. 25 settembre 2014, n. 15598;Cass. 28 luglio 2023, n. 25223).3.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degliartt. 32 e 33 cod. nav., deducendo che l'amministrazione avrebbeillegittimamente fatto ricorso alla procedura di delimitazione previstadall'art. 32 cod. nav., anziché attivare il procedimento di ampliamento deldemanio disciplinato dall'art. 33 cod. nav.4.- La censura è inammissibile.Come già evidenziato nell'esame del primo motivo, la qualificazionedel bene come demanio marittimo dipende dalla sua conformazionenaturale e dalla sua idoneità agli usi pubblici del mare. Quando talicaratteristiche risultano accertate, il bene entra a far parte del demanionecessario per effetto diretto della legge, senza che sia necessario alcunprovvedimento acquisitivo della pubblica amministrazione (Cass. n. 8872del 2024; Cass. n. 6619 del 2015; Cass. S.U. n. 848 del 1962). In talecontesto, la procedura di delimitazione disciplinata dall'art. 32 cod. nav. haNumero registro generale 21163/2024Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 23529/2026Data pubblicazione 19/07/2026natura meramente ricognitiva e tecnica, essendo diretta soltanto aindividuare il confine tra proprietà privata e demanio già esistente.Diversamente, il procedimento contemplato dall'art. 33 cod. nav.presuppone l'acquisizione di beni privati al demanio e trova applicazione infattispecie ontologicamente diverse.La Corte territoriale, una volta accertata la natura demaniale dell'areasulla base delle relative caratteristiche fisiche e funzionali, ha dunquecorrettamente ritenuto applicabile la procedura di delimitazione e haconseguentemente escluso la necessità di ricorrere al diversoprocedimento di ampliamento.La censura si risolve, in definitiva, nella riproposizione delpresupposto già disatteso con il primo motivo.5.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, sotto diversi profili,la violazione dell'art. 32 cod. nav., dell'art. 58 del regolamento diesecuzione al codice della navigazione e dell'art. 112 c.p.c., lamentandoirregolarità del procedimento di delimitazione, difetti istruttori e omessapronuncia su specifiche censure.6.- Il motivo è inammissibile.La censura si presenta infatti come motivo promiscuo, nel qualerisultano sovrapposte doglianze eterogenee di violazione di legge, erroriprocedimentali, vizi motivazionali e asserite omissioni di pronuncia, senzache sia possibile individuare con chiarezza il distinto contenuto dellesingole contestazioni e il relativo paradigma normativo di riferimento. Nonsoddisfa pertanto i requisiti di specificità richiesti per il ricorso percassazione (Cass. n. 7009 del 17/03/2017 Sentenza n. 26790 del23/10/2018)In ogni caso, quanto ai dedotti vizi del procedimento didelimitazione, deve osservarsi che la procedura prevista dall'art. 32 cod.nav. ha natura essenzialmente tecnica e ricognitiva. Ne consegue cheeventuali irregolarità formali non sono idonee a incidere sulla naturaNumero registro generale 21163/2024Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 23529/2026Data pubblicazione 19/07/2026giuridica del bene qualora risulti accertata, sulla base dei suoi caratterioggettivi, l'appartenenza al demanio marittimo.Nel caso di specie, peraltro, la Corte d'appello ha espressamenteaccertato la regolare convocazione degli interessati, il corretto svolgimentodelle operazioni di delimitazione e la completezza degli accertamentitecnici effettuati. Le contestazioni formulate dai ricorrenti investonopertanto valutazioni di merito non sindacabili in questa sede di legittimità.Parimenti inammissibile è la deduzione di omessa pronuncia. Iricorrenti, infatti, non indicano con la necessaria specificità quali domandeo eccezioni sarebbero rimaste prive di decisione, né precisano in qualeavrebbero assunto ai fini del giudizio. Le questioni prospettate risultanopiuttosto riconducibili ad argomentazioni difensive relative alprocedimento amministrativo, mentre il thema decidendum era costituitodall'accertamento della natura demaniale o meno del terreno oggetto dicausa.Deve infine ricordarsi che, una volta accertata la ricorrenza deipresupposti fattuali della demanialità marittima, non assumono rilievo néil possesso del bene da parte del privato né il mancato utilizzo da partedell'amministrazione, essendo esclusa sia l'usucapibilità dei beni demanialisia la possibilità di una sdemanializzazione tacita. Ai sensi dell'art. 35 cod.nav., la cessazione della demanialità richiede infatti un formaleprovvedimento dell'autorità competente o una specifica disposizione dilegge (Cass. 17 luglio 2025, n. 19755; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4839).Ne consegue il rigetto del ricorso va dichiarato inammissibile, concondanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso Condanna i ricorrenti al pagamento, infavore dei controricorrenti costituiti, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese nonNumero registro generale 21163/2024Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 23529/2026Data pubblicazione 19/07/2026documentabili oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
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