CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20819/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 settembre 2021, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentata rapina pluriaggravata e lesioni aggravate. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che in relazione al motivo di appello concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello si era limitata a richiamare la gravità del fatto, senza considerare gli elementi addotti dalla difesa, e cioè la giovane età dell'imputato e l'ambiente in cui era cresciuto, privo di istruzione e punti di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Dal testo della sentenza risulta infatti che la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ben motivata con riferimento al ricorrente, facendo riferimento all'indubbia gravità della condotta, espressiva di una personalità violenta e sopraffattrice: la Corte di appello ha pertanto applicato correttamente il principio più volte ribadito da questa Corte secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 31 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOS.[OSCURATO:PERSONA] 2 V.