CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36304/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di CASSINO, con sentenza in data 23/09/2020, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli artt. 110 CP, 30, legge n. 394 del 1991 (sorvolo non autorizzato del [OSCURATO:PERSONA] d'Abruzzo) e li condannava alla pena di 5.000,00 euro di ammenda ciascuno. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce sette motivi: - con il primo deduce la mancata verbalizzazione dell'attività di PG in violazione dell'art. 357 CPP; aggiunge che i pubblici ufficiali (i [OSCURATO:PERSONA]), in violazione degli artt. 62 e 195, comma 4, CPP, hanno testimoniato su quanto riferito dagli imputati; - con il secondo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 54 CP ed il vizio di motivazione mancante sul dedotto stato di necessità (avaria che aveva imposto l'atterraggio su un piazzale all'interno del Parco); - con il terzo motivo deduce il malgoverno dell'art. 192 CPP e il difetto di motivazione in ordine alla prove a discarico; - con il quarto motivo deduce il vizio di totale mancanza di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e ai criteri di valutazione della prova (in particolare dei testimoni della difesa che, secondo il Tribunale, non avrebbero dichiarato nulla di importante); - con il quinto motivo lamenta la mancata assoluzione in violazione del principio per il quale la condanna può essere pronunciata solo al di là di ogni ragionevole dubbio; - con il sesto motivo deduce la applicabilità al caso di specie della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis CP; - con il settimo motivo lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Con memoria trasmessa telematicannente, il MATTIA ha ulteriormente illustrato gli argomenti a sostegno dei primi quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] deduce anch'egli sette motivi con i quali, pur diversamente ordinati, propone gli stessi argomenti devoluti dal MATTIA. Anche il VISCOGLIOSI ha trasmesso memoria difensiva a ulteriore illustrazione degli argomenti a sostegno del proprio ricorso. I ricorsi sono inammissibili. La condanna degli imputati si basa, stando alla lettura della sentenza impugnata, sul comprovato sorvolo dell'area Parco da parte dell'elicottero condotto dai ricorrenti i quali erano atterrati in una zona situata al suo interno a causa del (da loro dedotto) surriscaldamento dei motori. Il Tribunale dà conto delle seguenti circostanze di fatto, non contestate nella loro corrispondenza alle prove acquisite: a) non era stata effettuata alcuna segnalazione del sorvolo delle aree protette; b) non era stata effettuata alcuna segnalazione nemmeno del dedotto guasto; c) non era stata dedotta l'impossibilità di atterrare altrove. Tanto premesso, osserva il Collegio: 1) in sede di legittimità non rileva come il giudice avrebbe dovuto decidere, ma come ha deciso in base alle prove indicate ai sensi dell'art. 546 CPP, essendo precluso alla Corte di cassazione leggere gli atti contenuti nel fascicolo processuale, a meno che non se ne deduca il travisamento, vizio che consiste nella utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o nella omessa valutazione di una prova decisiva; 2) in tal caso però è onere del ricorrente allegare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, gli atti "travisati"; 3) nessuno dei ricorrenti ha adempiuto a tale onere, rendendo non scrutinabili le deduzioni relative al mancato esame delle testimonianze difensive e alla loro decisività, alla sussistenza dello stato di necessità, al ragionevole dubbio circa la sussistenza di tale causa di giustificazione; 4) resta dunque il fatto così come descritto nella sentenza che non può essere (ri)messo in discussione dai continui richiami al contenuto delle prove che si traducono in altrettante inammissibili deduzioni fattuali che spingono l'indagine di legittimità oltre il perimetro fornito dal testo della motivazione; 5) non risulta in alcun modo, dalla lettura della sentenza, che i pubblici ufficiali abbiano riferito su quanto appreso dagli imputati, né ha incidenza alcuna, nell'economia della decisione, la mancata verbalizzazione delle operazioni di PG, essendo noto che la prova si forma nel processo, nel contraddittorio tra le parti; 6) la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis CP non è stata chiesta in sede di merito e non può essere dedotta per la prima volta in questa sede di legittimità se, come nel caso di specie, non risulta ictu oculi applicabile in assenza di accertamenti di fatto non precedentemente sollecitati (e ciò senza considerare la gravità della condotta stigmatizzata dal Tribunale per negare le attenuanti generiche); 7) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità dei ricorsi (che osta alla rilevazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammen