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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2021

Cassazione n. 38448/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 06/04/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 02/11/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 110, 628 commi primo, secondo e terzo n. 1) cod. pen.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione degli artt. 190 - 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. per travisamento dei fatti e per carente motivazione in ordine all'affermata responsabilità del FABIOLI oltre ogni ragionevole dubbio.

Il ricorso è inammissibile.

Il collegio riafferma che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione allcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, Sentenza n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01) Nel caso in esame il ricorrente non si limitava a evidenziare la mancata presa in carico di tesi alternative proposte dalla difesa, ma invocava una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prova esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Invero la Corte d'appello, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice/valorizzava le dichiarazioni delle persone offese, la ricostruzione effettuata dagli operanti, la deposizione dei testi (in particolare della Ballarino, teste oculare) e dava conto delle ragioni poste a fondamento dell'accertamento di responsabilità, fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, aii sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. ( P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 06/04/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 02/11/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 110, 628 commi primo, secondo e terzo n. 1) cod. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione degli artt. 190 - 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. per travisamento dei fatti e per carente motivazione in ordine all'affermata responsabilità del FABIOLI oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorso è inammissibile. Il collegio riafferma che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione allcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, Sentenza n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01) Nel caso in esame il ricorrente non si limitava a evidenziare la mancata presa in carico di tesi alternative proposte dalla difesa, ma invocava una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prova esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Invero la Corte d'appello, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice/valorizzava le dichiarazioni delle persone offese, la ricostruzione effettuata dagli operanti, la deposizione dei testi (in particolare della Ballarino, teste oculare) e dava conto delle ragioni poste a fondamento dell'accertamento di responsabilità, fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, aii sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. ( P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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