CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 agosto 2026
Cassazione n. 33698/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Genova avverso la sentenza del 27/01/2026 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Genova confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 348 cod. pen., per aver esercitato abusivamente la professione di consulente del lavoro.2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso, per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti tre motivi. 2.1. Errata applicazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione della prova e al suo travisamento. Per quanto qui rileva, la ricorrente eccepisce come la Corte d'appello, nell'avallare la decisione di primo grado, abbia ricostruito i fatti in modo non conforme alla realtà, confondendo la tenuta della contabilità e degli adempimenti tributari con l'elaborazione dei cedolini-paga, che rappresentava un'attività marginale. Avrebbe inoltre errato a ritenere che l'elaborazione dei cedolini-paga e la stampa degli stessi nonché dei riepiloghi ad uso versamento contributi configuri esercizio abusivo della professione, non trattandosi di attività esclusive del consulente del lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge 1 gennaio 1979, n. 12. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione. La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che l'imputata avesse eseguito l'attività di imputazione dei dati per l'elaborazione e la stampa dei cedolini-paga da parte del proprio centro elaborazione dati, peraltro assistito da avvocato regolarmente iscritto all'albo. Avrebbe poi erroneamente affermato trattarsi di attività di competenza specifica della professione di consulente del lavoro, mentre, come già rilevato, le attività in questione non sono dalla legge riservate alla professione di consulente del lavoro. Non avrebbe, infine, considerato che l'attività non fu svolta con modalità di continuità, organizzazione ed onerosità della prestazione, i servizi avendo rappresentato una piccola parte dei corrispettivi percepiti dall'imputata, la cui attività concerneva principalmente la tenuta della contabilità. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla configurabilità dell'art. 348 cod. pen., sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Dall'istruttoria emerse l'assenza di dolo generico, avendo l'imputata operato nella ferma convinzione che non fosse necessario alcun titolo abilitativo per l'elaborazione dei cedolini-paga e la predisposizione dei conseguenti riepiloghi contributivi e fiscali. L'imputata, prima di aprire il centro per la elaborazione stampa dei cedolini-paga, oltre che dei registri contabili e IVA, aveva infatti chiesto un parere pro ventate all'Ispettorato del lavoro di Genova, che aveva assicurato la piena legittimità dell'attività e che l'apertura e la gestione del CED non necessitava di iscrizione in albi o registri. 2Anche la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto che l'attività di mera elaborazione dei dati (memorizzazione e stampa dei libri contabili) non sia riservata agli iscritti agli albi ma liberamente eseguibile anche da soggetti privi di tale requisito. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 13 agosto 2026 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte dell'imputata, senza che ne siano precisate le ragioni. 2. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M