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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40948/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLOdi VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riconoscendo sussistente il vincolo della continuazione con altri reati per i quali era stata emessa sentenza irrevocabile, la sentenza del Tribunale di Verona del 26 marzo 2013 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa verifica da parte della Corte di appello della sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. peri., è inammissibile per la sua estrema genericità, non indicando il ricorrente quale causa di proscioglimento la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLOdi VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riconoscendo sussistente il vincolo della continuazione con altri reati per i quali era stata emessa sentenza irrevocabile, la sentenza del Tribunale di Verona del 26 marzo 2013 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa verifica da parte della Corte di appello della sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. peri., è inammissibile per la sua estrema genericità, non indicando il ricorrente quale causa di proscioglimento la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 40948/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris