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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32737/2026

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N [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato quella del Tribunale di Fermo che lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione per il delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al travisamento delle risultanze istruttorie - non è consentito in sede di legittimità.

Va ricordato che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01).

Per altro la motivazione impugnata non reca manifeste illogicità o contraddizioni; \kiRilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara P.Q.MMCAN ::— Seziorp9 VII L 03 SET 2026 L'ASSIS'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa K a le lente 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato quella del Tribunale di Fermo che lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione per il delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al travisamento delle risultanze istruttorie - non è consentito in sede di legittimità. Va ricordato che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01). Per altro la motivazione impugnata non reca manifeste illogicità o contraddizioni; \kiRilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.MMCAN ::— Seziorp9 VII L 03 SET 2026 L'ASSIS'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa K a le lente 2
Sentenza Cassazione n. 32737/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris