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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 02381/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (/) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di F. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso avverso la sentenza con la quale, è stata confermata la condanna della ricorrente per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.), declinati sotto la denuncia del vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale nella valutazione delle prove, sono in realtà svolti in fatto e volti a sollecitare alla Corte di cassazione la rilettura delle risultanze di prova che, invece, la Corte di appello ha esaminato e ritenuto idonee a confermare la condanna esaminando anche gli aspetti, più propriamente in diritto, sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 368 cod. pen. in presenza della denuncia di fatti che si siano svolti con modalità tali da rendere configurabile, a carico della persona incolpata, un reato più grave e insussistente.

Sussiste, infatti, il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, condizione che si verifica allorché la diversità, incidendo sull'essenza del fatto, riguardi modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l'aspetto strutturale e incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione (Sez. 6, n. 9874 del 26/01/2016, Ferrelli, Rv. 266730).

Nel caso in esame, attraverso l'esame delle immagini riportate sul cd non è controvertibile che la persona accusata dei reati di lesione e omissione di soccorso avesse urtato non già la denunciante, provocandone la caduta, mai verificatasi, ma avesse unicamente urtato la bicicletta della donna facendola cadere a terra: ne consegue la falsità - non asseverata solo dal referto del pronto soccorso ma anche dalle risultanze della ripresa video del supposto incidente provocato dal denunciato che si trovava alla guida di uno scooter - della querela proposta dall'imputata sulla cui personale ricostruzione, ma come si è detto manifestamente infondata ricostruzione in fatto, si innestano i rilievi del ricorso sulla insussistenza degli elementi materiale e psicologico del reato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (/) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di F. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso avverso la sentenza con la quale, è stata confermata la condanna della ricorrente per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.), declinati sotto la denuncia del vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale nella valutazione delle prove, sono in realtà svolti in fatto e volti a sollecitare alla Corte di cassazione la rilettura delle risultanze di prova che, invece, la Corte di appello ha esaminato e ritenuto idonee a confermare la condanna esaminando anche gli aspetti, più propriamente in diritto, sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 368 cod. pen. in presenza della denuncia di fatti che si siano svolti con modalità tali da rendere configurabile, a carico della persona incolpata, un reato più grave e insussistente. Sussiste, infatti, il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, condizione che si verifica allorché la diversità, incidendo sull'essenza del fatto, riguardi modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l'aspetto strutturale e incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione (Sez. 6, n. 9874 del 26/01/2016, Ferrelli, Rv. 266730). Nel caso in esame, attraverso l'esame delle immagini riportate sul cd non è controvertibile che la persona accusata dei reati di lesione e omissione di soccorso avesse urtato non già la denunciante, provocandone la caduta, mai verificatasi, ma avesse unicamente urtato la bicicletta della donna facendola cadere a terra: ne consegue la falsità - non asseverata solo dal referto del pronto soccorso ma anche dalle risultanze della ripresa video del supposto incidente provocato dal denunciato che si trovava alla guida di uno scooter - della querela proposta dall'imputata sulla cui personale ricostruzione, ma come si è detto manifestamente infondata ricostruzione in fatto, si innestano i rilievi del ricorso sulla insussistenza degli elementi materiale e psicologico del reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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