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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14013/2026

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ardo Sganga edelettivamente domiciliati in Roma, via Girolamo da Carpi, n. 6,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], le prime due anche quali eredi [OSCURATO:PERSONA] MariaTeresa, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Paolo ed elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/2026VALENTE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VALENTEDOMENICO, in proprio e quali eredi legittimi di PrimeranoDomenica-intimati-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 81/2021 della Corte d’Appello di Catanzaro,pronunciata il 20/01/2021, pubblicata il 25/01/2021 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6novembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

Con atto di citazione notificato il 05/11/2004, [OSCURATO:PERSONA] ConcettaMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ValenteMariangela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fuduli BiancaMaria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero ingiudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],chiedendone la condanna al rilascio di alcuni immobili di loroproprietà, acquisiti con atto notarile del 25/3/1947 e scritturaprivata del 19/1/1958, in quanto occupati abusivamente, nonché alrisarcimento del danno.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiese, in via principale, ilrigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il riconoscimento,in suo favore, della qualità di legittimo proprietario e possessoredell'immobile oggetto di controversia, per averlo acquistato, con21/1/1995, da [OSCURATO:PERSONA] unitamente a due locali siti inComune di Sorianello, e averne comunque acquistato la proprietà2 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/2026per usucapione attraverso l'unione del proprio possesso con quellodel suo dante causa.Con sentenza n. 224/2015 del 18/03/2015, il Tribunale di ViboValentia rigettò le domande di rivendicazione e di risarcimento deldanno formulate dagli attori, dichiarò inammissibile la domanda diaccertamento della servitù di passaggio proposta dagli attori nellamemoria depositata il 04/07/2005, dichiarò inammissibile l'azionedi accertamento della proprietà proposta da [OSCURATO:PERSONA] ecompensò per intero tra le parti le spese del giudizio, ponendoquelle di consulenza tecnica d'ufficio a carico degli attori.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], FuduliBianca Maria e [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nella resistenza diBartone Elisabetta e [OSCURATO:PERSONA] e nellacontumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ValenteMariangela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eValente [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 81/2021, pubblicata il25/01/2021, con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro accertòche gli appezzamenti di terreno oggetto di causa, descritti nelrogito del notaio Facciuolo del 25/3/1947 e nella scrittura privatadel 19/1/1958 e individuati nella consulenza tecnica d'ufficio, eranodi proprietà dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eValente Francesco e ordinò, per l'effetto, a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di ColucciPasquale, il loro immediato rilascio in favore delle appellanti,ponendo le spese di consulenza tecnica d'ufficio, in parti uguali, acarico degli attori del giudizio di primo grado e degli eredi di ColucciPasquale, e confermò per il resto la sentenza impugnata e perintero le spese del giudizio d'appello.2.

Avverso la predetta sentenza, propongono ricorso per cassazioneBartone Elisabetta e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a duemotivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Valente3 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/2026Maria Teresa si difendono con controricorso.

Sono invece rimastiintimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ValenteMariangela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eValente [OSCURATO:PERSONA].Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione delricorso.cod. proc. civ., i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.Considerato che:1.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., e l’omessa valutazione di prova nuovaindispensabile ai fini della decisione, per avere i giudici d’appelloomesso di valutare due documenti (ossia l’attestazione delComandante della Polizia municipale del Comune di Soriano,acquisita al protocollo il 8/2/2010, che certificava lo spostamento,in quella data, della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] proprietà dei fratelli e/o eredi [OSCURATO:PERSONA] allo stabile di viaComune di Soriano del 4/2/2010, attestante il contratto di affittodatato 27/3/1991 dell’immobile comunale di via G. Falcone adibitoa caserma dei carabinieri, in favore della Prefettura di Catanzaro),che, a dire dei ricorrenti, avrebbero reso priva di valore probatoriola testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], considerato dalla Cortedi merito il teste chiave, in quanto inattendibile.

Dettadocumentazione, che il giudice di primo grado aveva ritenuto4 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/2026inutilizzabile per essere la parte incorsa nelle preclusioni istruttorie,era stata prodotta in appello e avrebbe dovuto essere considerataindispensabile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., nel testoprevigente alla novella introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., alla legge n. 134 del 2012, in quanto idonea ad eliminarequalsiasi incertezza sulla ricostruzione fattuale accolta nellapronuncia.1.2 Il primo motivo è infondato.Va al riguardo richiamata la ricostruzione operata da Cass. Sez. 3,20/8/2018, n. 20793, in ordine alle diverse formulazioni dell’art.345 cod. proc. civ. succedutesi nel tempo.Infatti, nel testo modificato dall'art. 36 legge 14 luglio 1950, n.581, detta disposizione, nello stabilire che «Nel giudizio d'appello[…], Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovidocumenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma sela deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per lespese del giudizio d'appello le disposizioni dell'articolo 92, salvo chesi tratti del deferimento del giuramento decisorio», non prevedevaalcuna preclusione alla produzione di nuovi documenti in appello,salvo solo l'eventuale incidenza di essa ai fini dellaregolamentazione delle spese.L'art. 52 legge 26 novembre 1990, n. 353 ha poi sostituito il testodell’art. 345, prevedendo che «nel giudizio d'appello, […] non sonoammessi i nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritengaindispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la partedimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado, percausa ad essa non imputabile.

Può sempre riferirsi il giuramentodecisorio», mentre l'art. 92, comma 2, della legge medesima hafissato l'efficacia di tale disposizione a decorrere dal 30 aprile 1995,stabilendo altresì, con la norma transitoria di cui all'art. 90, comma1, che «ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano5 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/2026le disposizioni vigenti anteriormente a tale data» (salvo ulteriorispecificazioni o eccezioni che non riguardano però l'art. 345 cod.proc. civ.).È quindi intervenuto l'art. 46, legge 18 giugno 2009, n. 69, che, alcomma 18, ha così disposto: «All'articolo 345, terzo comma, primoperiodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: "nuovi mezzidi prova" sono inserite le seguenti: "e non possono essere prodottinuovi documenti" e dopo la parola: "proporli" sono inserite leseguenti: "o produrli"», modifica questa che ha, in sostanza,lasciato inalterata la portata precettiva del precedente testo, salvosolo chiarire definitivamente (così positivizzando un approdointerpretativo già acquisito dalla giurisprudenza: v.

Cass. Sez.

U. n.8203 del 2005 e succ. conf.) che esso riguarda non solo le provecostituende, ma anche le prove precostituite, ossia i documenti, eche, a mente della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2,legge n. 69 del 2009, «Ai giudizi pendenti in primo grado alla datadi entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli132, 345 e 616 del codice di procedura civile ..., come modificatidalla presente legge».Con successivo intervento modificativo - realizzato con l'art. 54,comma 1, lett.

Ob d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed entrato invigore il 12/8/2012, è stata, infine, elisa la parte della norma checonsentiva la produzione di nuovi documenti in appello seindispensabili ai fini della decisione della causa, mentre ne èconsentita la produzione soltanto se «la parte dimostri di non averpotuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa adessa non imputabile».Tale ultima versione, che, come già affermato da questa Corte,consente il superamento del divieto di produzione di nuovidocumenti in appello soltanto ove il giudice accerti che non era6 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/2026possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primogrado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fineininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere(Cass. Sez. 1, 12/06/2024, n. 16289; Cass. Sez. 2, 24/10/2023, n.29506; Cass. Sez. 3, 09/11/2017, n. 26522), è quella applicabilealla specie, atteso che l’appello è stato proposto successivamentealla data di entrata in vigore di quest’ultima versione, essendostata la sentenza di primo grado pubblicata il 19/3/2015 e dovendola nuova formulazione trovare applicazione quando la sentenzaconclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11settembre 2012, in difetto di un'espressa disciplina transitoria e inbase al generale principio processuale tempus regit actum, (Cass.Sez. 2, 28/7/2021, n. 21606).Ne consegue che nessuna rilevanza può assumere l’indispensabilitào meno della prova documentale prodotta, come invece dedotto,ma solo la non imputabilità alla parte dell’intempestività del suodeposito, aspetto questo che non è stato neppure affrontato nellacensura.2.1 Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dall'articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e il travisamento dellaprova, per avere la Corte di merito considerato decisiva latestimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], benché le suedichiarazioni, nella parte in cui aveva affermato che il fabbricatoera stato adibito a caserma dei Carabinieri fino al 1970, siponessero in contrasto con i due documenti descritti nel precedentemotivo, i quali attestavano che i carabinieri avevano alloggiatonello stabile [OSCURATO:PERSONA], utilizzando la corte scoperta, fino a quando,con contratto del 27/3/1991, era stato dato in affitto l’immobilecomunale sito in via G. Falcone, adibito a caserma dei Carabinieri,dove tuttora si trovava.7 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/20262.2 Il secondo motivo è inammissibile.Va innanzitutto detto che, come affermato dalle Sezioni unite diquesta Corte, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circala violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valoreche il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamentemale esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui essoancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Cass., Sez.

U, 30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n.16016).Quanto poi al dedotto travisamento della prova, va richiamata larecente sentenza n. 5792 del 05/03/2024, con la quale le SezioniUnite di questa Corte hanno chiarito che il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazioneper errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art.395, n. 4, cod. proc. civ., mentre - se il fatto probatorio hacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai8 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/2026sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che sitratti di fatto processuale o sostanziale.Analizzando più nel dettaglio la fattispecie descritta nell’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si osserva che, dopo lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica della violazione del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che siconvertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ., e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanzadella motivazione quale requisito essenziale del provvedimentogiurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta edirriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa odincomprensibile", e dunque di totale carenza di considerazione delladomanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, ilquale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasiprovvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o dirigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, al difuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo peromesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto didiscussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzionedella controversia (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass.Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487; Cass. Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n.21257; Cass. Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass. Sez. 2,13/08/2018, n. 20721; Cass. Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940).Nessuna delle sue situazioni però può dirsi sussistente nella specie,né la carenza della motivazione, avendo i giudici di merito9 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/2026ampiamente dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto diaccogliere la domanda attorea, valorizzando al riguardo nonsoltanto la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], ancorchéreputata “certamente attendibile”, ma anche le dichiarazioni reseda altri testi a conferma o smentita e le risultanze della consulenzatecnica d’ufficio circa la descrizione del bene alla luce degli atti del1947 e del 1995 e della scrittura del 1958, né l’omesso esame difatto storico, atteso che questo, secondo la prospettazione deiricorrenti, è proprio quello rilevabile dai documenti asseritamentenon esaminati, i quali, però, non potevano essere depositati inappello in assenza dei presupposti di cui all’art. 345 cod. proc. civ.,nella versione novellata nel 2012, come si è visto nel punto 1.2.Va, infine, evidenziato che la valutazione delle prove raccoltecostituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili con ilricorso per cassazione (Cass. Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857; Cass.19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/10/2018, n. 27415).4.

In conclusione, dichiarata l’infondatezza del primo motivo, lainammissibilità del secondo, il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti.5.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – comeprevisto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc.civ., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, infavore della parte controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favoredella cassa delle ammende.10 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/20266.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, sedovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00ed agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti, ai sensidell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della partecontroricorrente, di una somma ulteriore liquidata in € 4.000,00,nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore dellacassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, il giorno 6/11/2025.Il PresidenteMilena Falaschi11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ardo Sganga edelettivamente domiciliati in Roma, via Girolamo da Carpi, n. 6,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], le prime due anche quali eredi [OSCURATO:PERSONA] MariaTeresa, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Paolo ed elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/2026VALENTE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VALENTEDOMENICO, in proprio e quali eredi legittimi di PrimeranoDomenica-intimati-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 81/2021 della Corte d’Appello di Catanzaro,pronunciata il 20/01/2021, pubblicata il 25/01/2021 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6novembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Con atto di citazione notificato il 05/11/2004, [OSCURATO:PERSONA] ConcettaMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ValenteMariangela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fuduli BiancaMaria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero ingiudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],chiedendone la condanna al rilascio di alcuni immobili di loroproprietà, acquisiti con atto notarile del 25/3/1947 e scritturaprivata del 19/1/1958, in quanto occupati abusivamente, nonché alrisarcimento del danno.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiese, in via principale, ilrigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il riconoscimento,in suo favore, della qualità di legittimo proprietario e possessoredell'immobile oggetto di controversia, per averlo acquistato, con21/1/1995, da [OSCURATO:PERSONA] unitamente a due locali siti inComune di Sorianello, e averne comunque acquistato la proprietà2 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/2026per usucapione attraverso l'unione del proprio possesso con quellodel suo dante causa.Con sentenza n. 224/2015 del 18/03/2015, il Tribunale di ViboValentia rigettò le domande di rivendicazione e di risarcimento deldanno formulate dagli attori, dichiarò inammissibile la domanda diaccertamento della servitù di passaggio proposta dagli attori nellamemoria depositata il 04/07/2005, dichiarò inammissibile l'azionedi accertamento della proprietà proposta da [OSCURATO:PERSONA] ecompensò per intero tra le parti le spese del giudizio, ponendoquelle di consulenza tecnica d'ufficio a carico degli attori.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], FuduliBianca Maria e [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nella resistenza diBartone Elisabetta e [OSCURATO:PERSONA] e nellacontumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ValenteMariangela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eValente [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 81/2021, pubblicata il25/01/2021, con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro accertòche gli appezzamenti di terreno oggetto di causa, descritti nelrogito del notaio Facciuolo del 25/3/1947 e nella scrittura privatadel 19/1/1958 e individuati nella consulenza tecnica d'ufficio, eranodi proprietà dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eValente Francesco e ordinò, per l'effetto, a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di ColucciPasquale, il loro immediato rilascio in favore delle appellanti,ponendo le spese di consulenza tecnica d'ufficio, in parti uguali, acarico degli attori del giudizio di primo grado e degli eredi di ColucciPasquale, e confermò per il resto la sentenza impugnata e perintero le spese del giudizio d'appello.2. Avverso la predetta sentenza, propongono ricorso per cassazioneBartone Elisabetta e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a duemotivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Valente3 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/2026Maria Teresa si difendono con controricorso. Sono invece rimastiintimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ValenteMariangela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eValente [OSCURATO:PERSONA].Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione delricorso.cod. proc. civ., i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.Considerato che:1.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., e l’omessa valutazione di prova nuovaindispensabile ai fini della decisione, per avere i giudici d’appelloomesso di valutare due documenti (ossia l’attestazione delComandante della Polizia municipale del Comune di Soriano,acquisita al protocollo il 8/2/2010, che certificava lo spostamento,in quella data, della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] proprietà dei fratelli e/o eredi [OSCURATO:PERSONA] allo stabile di viaComune di Soriano del 4/2/2010, attestante il contratto di affittodatato 27/3/1991 dell’immobile comunale di via G. Falcone adibitoa caserma dei carabinieri, in favore della Prefettura di Catanzaro),che, a dire dei ricorrenti, avrebbero reso priva di valore probatoriola testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], considerato dalla Cortedi merito il teste chiave, in quanto inattendibile. Dettadocumentazione, che il giudice di primo grado aveva ritenuto4 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/2026inutilizzabile per essere la parte incorsa nelle preclusioni istruttorie,era stata prodotta in appello e avrebbe dovuto essere considerataindispensabile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., nel testoprevigente alla novella introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., alla legge n. 134 del 2012, in quanto idonea ad eliminarequalsiasi incertezza sulla ricostruzione fattuale accolta nellapronuncia.1.2 Il primo motivo è infondato.Va al riguardo richiamata la ricostruzione operata da Cass. Sez. 3,20/8/2018, n. 20793, in ordine alle diverse formulazioni dell’art.345 cod. proc. civ. succedutesi nel tempo.Infatti, nel testo modificato dall'art. 36 legge 14 luglio 1950, n.581, detta disposizione, nello stabilire che «Nel giudizio d'appello[…], Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovidocumenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma sela deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per lespese del giudizio d'appello le disposizioni dell'articolo 92, salvo chesi tratti del deferimento del giuramento decisorio», non prevedevaalcuna preclusione alla produzione di nuovi documenti in appello,salvo solo l'eventuale incidenza di essa ai fini dellaregolamentazione delle spese.L'art. 52 legge 26 novembre 1990, n. 353 ha poi sostituito il testodell’art. 345, prevedendo che «nel giudizio d'appello, […] non sonoammessi i nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritengaindispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la partedimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado, percausa ad essa non imputabile. Può sempre riferirsi il giuramentodecisorio», mentre l'art. 92, comma 2, della legge medesima hafissato l'efficacia di tale disposizione a decorrere dal 30 aprile 1995,stabilendo altresì, con la norma transitoria di cui all'art. 90, comma1, che «ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano5 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/2026le disposizioni vigenti anteriormente a tale data» (salvo ulteriorispecificazioni o eccezioni che non riguardano però l'art. 345 cod.proc. civ.).È quindi intervenuto l'art. 46, legge 18 giugno 2009, n. 69, che, alcomma 18, ha così disposto: «All'articolo 345, terzo comma, primoperiodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: "nuovi mezzidi prova" sono inserite le seguenti: "e non possono essere prodottinuovi documenti" e dopo la parola: "proporli" sono inserite leseguenti: "o produrli"», modifica questa che ha, in sostanza,lasciato inalterata la portata precettiva del precedente testo, salvosolo chiarire definitivamente (così positivizzando un approdointerpretativo già acquisito dalla giurisprudenza: v. Cass. Sez. U. n.8203 del 2005 e succ. conf.) che esso riguarda non solo le provecostituende, ma anche le prove precostituite, ossia i documenti, eche, a mente della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2,legge n. 69 del 2009, «Ai giudizi pendenti in primo grado alla datadi entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli132, 345 e 616 del codice di procedura civile ..., come modificatidalla presente legge».Con successivo intervento modificativo - realizzato con l'art. 54,comma 1, lett. Ob d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed entrato invigore il 12/8/2012, è stata, infine, elisa la parte della norma checonsentiva la produzione di nuovi documenti in appello seindispensabili ai fini della decisione della causa, mentre ne èconsentita la produzione soltanto se «la parte dimostri di non averpotuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa adessa non imputabile».Tale ultima versione, che, come già affermato da questa Corte,consente il superamento del divieto di produzione di nuovidocumenti in appello soltanto ove il giudice accerti che non era6 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/2026possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primogrado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fineininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere(Cass. Sez. 1, 12/06/2024, n. 16289; Cass. Sez. 2, 24/10/2023, n.29506; Cass. Sez. 3, 09/11/2017, n. 26522), è quella applicabilealla specie, atteso che l’appello è stato proposto successivamentealla data di entrata in vigore di quest’ultima versione, essendostata la sentenza di primo grado pubblicata il 19/3/2015 e dovendola nuova formulazione trovare applicazione quando la sentenzaconclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11settembre 2012, in difetto di un'espressa disciplina transitoria e inbase al generale principio processuale tempus regit actum, (Cass.Sez. 2, 28/7/2021, n. 21606).Ne consegue che nessuna rilevanza può assumere l’indispensabilitào meno della prova documentale prodotta, come invece dedotto,ma solo la non imputabilità alla parte dell’intempestività del suodeposito, aspetto questo che non è stato neppure affrontato nellacensura.2.1 Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dall'articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e il travisamento dellaprova, per avere la Corte di merito considerato decisiva latestimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], benché le suedichiarazioni, nella parte in cui aveva affermato che il fabbricatoera stato adibito a caserma dei Carabinieri fino al 1970, siponessero in contrasto con i due documenti descritti nel precedentemotivo, i quali attestavano che i carabinieri avevano alloggiatonello stabile [OSCURATO:PERSONA], utilizzando la corte scoperta, fino a quando,con contratto del 27/3/1991, era stato dato in affitto l’immobilecomunale sito in via G. Falcone, adibito a caserma dei Carabinieri,dove tuttora si trovava.7 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/20262.2 Il secondo motivo è inammissibile.Va innanzitutto detto che, come affermato dalle Sezioni unite diquesta Corte, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circala violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valoreche il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamentemale esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui essoancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n.16016).Quanto poi al dedotto travisamento della prova, va richiamata larecente sentenza n. 5792 del 05/03/2024, con la quale le SezioniUnite di questa Corte hanno chiarito che il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazioneper errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art.395, n. 4, cod. proc. civ., mentre - se il fatto probatorio hacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai8 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/2026sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che sitratti di fatto processuale o sostanziale.Analizzando più nel dettaglio la fattispecie descritta nell’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si osserva che, dopo lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica della violazione del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che siconvertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ., e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanzadella motivazione quale requisito essenziale del provvedimentogiurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta edirriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa odincomprensibile", e dunque di totale carenza di considerazione delladomanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, ilquale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasiprovvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o dirigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, al difuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo peromesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto didiscussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzionedella controversia (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass.Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487; Cass. Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n.21257; Cass. Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass. Sez. 2,13/08/2018, n. 20721; Cass. Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940).Nessuna delle sue situazioni però può dirsi sussistente nella specie,né la carenza della motivazione, avendo i giudici di merito9 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/2026ampiamente dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto diaccogliere la domanda attorea, valorizzando al riguardo nonsoltanto la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], ancorchéreputata “certamente attendibile”, ma anche le dichiarazioni reseda altri testi a conferma o smentita e le risultanze della consulenzatecnica d’ufficio circa la descrizione del bene alla luce degli atti del1947 e del 1995 e della scrittura del 1958, né l’omesso esame difatto storico, atteso che questo, secondo la prospettazione deiricorrenti, è proprio quello rilevabile dai documenti asseritamentenon esaminati, i quali, però, non potevano essere depositati inappello in assenza dei presupposti di cui all’art. 345 cod. proc. civ.,nella versione novellata nel 2012, come si è visto nel punto 1.2.Va, infine, evidenziato che la valutazione delle prove raccoltecostituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili con ilricorso per cassazione (Cass. Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857; Cass.19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/10/2018, n. 27415).4. In conclusione, dichiarata l’infondatezza del primo motivo, lainammissibilità del secondo, il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti.5. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – comeprevisto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc.civ., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, infavore della parte controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favoredella cassa delle ammende.10 di 11Numero registro generale 2956/2022Numero sezionale 2672/2025Numero di raccolta generale 14013/2026Data pubblicazione 13/05/20266. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00ed agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti, ai sensidell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della partecontroricorrente, di una somma ulteriore liquidata in € 4.000,00,nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore dellacassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, il giorno 6/11/2025.Il PresidenteMilena Falaschi11 di 11
Sentenza Cassazione n. 14013/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris