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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 febbraio 2026

Cassazione n. 02381/2026

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13455/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall' [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMM .

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DIST . [OSCURATO:PERSONA] n. 1420/10/2019depositata il 15/10/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come da interlocutoriadell’Avvocatura di Stato del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13455/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall' [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMM . TRIB . REG . [OSCURATO:PERSONA] . DIST . [OSCURATO:PERSONA] n. 1420/10/2019depositata il 15/10/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come da interlocutoriadell’Avvocatura di Stato del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La
Decreto Cassazione n. 02381/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris