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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40521/2022

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guente ORDINANZA bit atk- sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEclate-twvi~}}e—p-rdr, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Fi- renze, che in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha ap- plicato all'imputato la pena di otto mesi di reclusione (in aumento sulla pena di anni cinque e mesi dieci irrogata in separato procedimento) per il reato di banca- rotta fraudolenta, revocando la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, con riduzione ad un anno della durata delle sanzioni accessorie eix art. 216 u.c.

I. fall.; - che il motivo di ricorso proposto, che denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla natura distrattiva delle condotte contestate, è inammissibile, in quanto proposto a fronte di motivi rinunciati ex art. 599 bis c.p.p.; né può condividersi l'assunto del ricorrente in ordine all'effetto estensivo dell'impugnazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], assolto per ragioni esclusivamente personali, relative all'assenza di dolo quale extraneus del reato proprio dell'im- prenditore; - che il ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condanna- to al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA bit atk- sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEclate-twvi~}}e—p-rdr, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Fi- renze, che in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha ap- plicato all'imputato la pena di otto mesi di reclusione (in aumento sulla pena di anni cinque e mesi dieci irrogata in separato procedimento) per il reato di banca- rotta fraudolenta, revocando la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, con riduzione ad un anno della durata delle sanzioni accessorie eix art. 216 u.c. I. fall.; - che il motivo di ricorso proposto, che denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla natura distrattiva delle condotte contestate, è inammissibile, in quanto proposto a fronte di motivi rinunciati ex art. 599 bis c.p.p.; né può condividersi l'assunto del ricorrente in ordine all'effetto estensivo dell'impugnazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], assolto per ragioni esclusivamente personali, relative all'assenza di dolo quale extraneus del reato proprio dell'im- prenditore; - che il ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condanna- to al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2
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