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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 1986

Cassazione n. 05533/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1986 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di E. D'Amuro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.

La sentenza impugnata ha valorizzato dati inequivocabili onde escludere che le cessioni a favore di [OSCURATO:PERSONA], anche se a titolo gratuito, fossero riconducibili nel paradigma dell'uso di gruppo ed ha fatto conseguente corrette affermazione del principio per cui deve essere esclusa in radice, a favore del fornitore, l'ipotesi del "consumo di gruppo" quando questi - come nel caso della Rossi - assuma, insieme con il cessionario, parte della sostanza ceduta, in quanto tale ipotesi comporta la netta separazione tra la condotta di chi vende, sempre penalmente rilevante, e quella di chi acquista e detiene sin da subito per conto del gruppo, perché solo nei confronti di quest'ultimo è ipotizzabile la non punibilità della successiva condotta di consegna materiale, in favore degli altri componenti gruppo, della porzione di sostanza di propria pertinenza idealmente detenuta sin dal momento dell'acquisto. (Sez. 3, Sentenza n. 6871 del 08/07/2016, Rv. 269148 ).

Quanto alle cessioni a favore di [OSCURATO:PERSONA] la Corte ne ha escluso la sussumibilità nell'uso di gruppo valorizzando (e con tale dato non si confronta il ricorso) che non c'era alcun preventivo accordo con Ciszewski tanto che l'imputato lo minacciava per il mancato pagamento della droga consumata (pag. 6 della sentenza impugnata).

Manifestamente infondata anche la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni a carico dell'imputato poiché è pacifico (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, D'Onofrio, Rv. 261953) che l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone in dibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale, derivando da ciò la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle rispettive qualità.

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1986 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di E. D'Amuro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha valorizzato dati inequivocabili onde escludere che le cessioni a favore di [OSCURATO:PERSONA], anche se a titolo gratuito, fossero riconducibili nel paradigma dell'uso di gruppo ed ha fatto conseguente corrette affermazione del principio per cui deve essere esclusa in radice, a favore del fornitore, l'ipotesi del "consumo di gruppo" quando questi - come nel caso della Rossi - assuma, insieme con il cessionario, parte della sostanza ceduta, in quanto tale ipotesi comporta la netta separazione tra la condotta di chi vende, sempre penalmente rilevante, e quella di chi acquista e detiene sin da subito per conto del gruppo, perché solo nei confronti di quest'ultimo è ipotizzabile la non punibilità della successiva condotta di consegna materiale, in favore degli altri componenti gruppo, della porzione di sostanza di propria pertinenza idealmente detenuta sin dal momento dell'acquisto. (Sez. 3, Sentenza n. 6871 del 08/07/2016, Rv. 269148 ). Quanto alle cessioni a favore di [OSCURATO:PERSONA] la Corte ne ha escluso la sussumibilità nell'uso di gruppo valorizzando (e con tale dato non si confronta il ricorso) che non c'era alcun preventivo accordo con Ciszewski tanto che l'imputato lo minacciava per il mancato pagamento della droga consumata (pag. 6 della sentenza impugnata). Manifestamente infondata anche la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni a carico dell'imputato poiché è pacifico (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, D'Onofrio, Rv. 261953) che l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone in dibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale, derivando da ciò la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle rispettive qualità. Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere